lunedì 9 marzo 2009

INTERNET GIOCATTOLO PERICOLOSO

Aldo Maturo

Non è un mistero che internet è un sistema di comunicazione non solo veloce e diffuso ma anche abbastanza economico. Con pochi euro di spesa per il collegamento e agganciandosi a un blog o a un sito ci si può sentire tutti scrittori, giornalisti, critici o opinionisti.

Con le email, poi, la possibilità di contattare in pochi secondi persone anche dall’altra parte del mondo supera ogni barriera spazio-temporale.

Le informazioni immesse o il nostro pensiero possono entrare nelle case di milioni di persone senza che nulla possa più fermarle, ovvero, le procedure legali per fermarle sono talmente lunghe da essere del tutto ininfluenti rispetto alla velocità di propagazione del nostro scritto o rispetto ai danni già fatti.

Uno strumento di questo genere non poteva non entrare nelle aule di udienza e salire sul banco degli imputati per i delitti contro la persona.

Due sono le previsioni del nostro codice penale:

L’INGIURIA (art.594) “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla spessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegno diretti alla persona offesa”.

LA DIFFAMAZIONE (art.595) ”Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad euro 1.032..omissis..Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516”.

Che questi reati possano essere commessi anche per via telematica non credo vi siano molti dubbi. Nel caso delle email, ad esempio, è certamente perseguibile per ingiuria il soggetto che invia il messaggio atto ad offendere solo alla persona offesa. Lo stesso soggetto risponderà invece di diffamazione se il messaggio è indirizzato alla persona offesa e ad altre persone. Messaggio atto ad offendere, ad esempio, è un’espressione ingiuriosa, denigratoria, una valutazione poco lusinghiera sulla professionalità del destinatario, sulle sue capacità cognitive ed intellettive, etc.

Una diversa valutazione del problema si ha quando il soggetto spedisce un suo intervento a un sito internet – che lo pubblica - e tale scritto ha un contenuto offensivo o denigratorio per terze persone. In questo caso la comunicazione è stata effettuata su uno spazio telematico, il sito appunto, accessibile in linea teorica ad una pluralità di persone, anzi accessibile da ogni angolo del mondo a chiunque si colleghi a quel sito.

La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza n.4741 del 27.12.2000, aveva ben chiaro che in tal caso "…in un primo momento, si avrà l'inserimento in rete - da parte dell'agente - degli scritti offensivi e/o delle immagini denigratorie e, solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore, giorni ecc.), i terzi, connettendosi con il "sito" e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento (la diffamazione)".

La stessa Sezione, con la più recente sentenza 1 luglio 2008, n. 31392, ha ribadito che sussiste la diffamazione aggravata qualora la diffamazione di un testo è avvenuta tramite internet parificando quindi tale sistema di trasmissione a quello che il codice penale chiama “altro mezzo di pubblicità”.

Tale tipo di diffamazione, secondo la stessa Corte, trova un limite qualora si stia esercitando il diritto, costituzionalmente garantito, di esprimere le proprie opinioni, previsto dall'art. 21 della Costituzione. La possibilità riconosciuta a qualunque cittadino di esprimere opinioni, riferire fatti, esercitare una critica, deve essere però contemperata dai limiti previsti per l’esercizio di tali diritti, limiti riscontrabili nella veridicità e fondatezza dei fatti esposti e nell’uso di un linguaggio o termini lessicali corretti e non gratuitamente offensivi o oltraggiosi per la reputazione del soggetto destinatario dell’intervento.

E’ da dire che già dal 2001 la nuova legge sull’editoria (n.62 del 7.3.2001) aveva stabilito all’art.1 che per «prodotto editoriale» si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico…omissis”

Si va consolidando quindi l’orientamento, nella giurisprudenza, che il sito Internet - inteso come insieme di hardware e software mediante il quale si genera un prodotto editoriale destinato alla trasmissione di flussi di dati - ai sensi della sopracitata l. n. 62 del 2001 - si deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa da cui ne deriva il perseguimento dei casi di diffamazione commessi utilizzando questo favoloso mezzo di trasmissione globale.

1 commento:

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Ragazzi, occhio ! Il mio amico Aldo fa l'avvocato !
Sa quello che dice !