ROBERTO ORMANNI
Per il reato di clandestinità il discorso è un po’ più complesso.
La legge, del 2009, che
La questione è duplice: in concreto si appesantisce soltanto, e inutilmente, il ruolo giudiziario. E’ infatti evidente che nessun clandestino pagherà mai nulla. Dunque l’unica sanzione “concreta” è l’espulsione. Per espellere il clandestino bastava già la vecchia legge.
L’altro aspetto della questione è teorico: ha senso o no istituire un reato di clandestinità?
A questa domanda ha in realtà risposto
Più in generale, al di là delle polemiche politiche, va detto che diversi Paesi hanno un reato simile, per giunta punito più gravemente.
In Francia: lo straniero che entra o soggiorna senza i documenti richiesti per legge, ovvero si sia trattenuto sul suolo francese oltre il termine previsto dal suo visto d’ingresso, è punito con la reclusione di un anno e un’ammenda di 3.750 euro.
In Germania: le sanzioni prevedono la reclusione, da uno a tre anni, e la sanzione pecuniaria.
Nel Regno Unito: è sanzionabile penalmente il cittadino straniero che entri o permanga in territorio britannico privo del permesso di soggiorno o in violazione di provvedimenti di espulsione adottati a suo carico (quest’ultimo aspetto in Italia lo prevedeva già la legge Turco Napolitano), o che abbia soggiornato in territorio britannico oltre il termine di scadenza del permesso. Nei confronti delle persone accusate di immigrazione clandestina il giudice procede con rito sommario (summary conviction): le pene previste hanno natura pecuniaria (ammenda fino a 5000 sterline) e detentiva (fino a sei mesi di reclusione) e possono essere comminate anche congiuntamente.
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