Claudia Fusani
La Repubblica
23 luglio 2008
Immunità del premier "Anomalia solo italiana"
ROMA - "Un testo sobrio e ben calibrato nonchè in linea con le norme di altri ordinamenti occidentali". Così, ancora stamani durante la discussione generale nell'aula di Palazzo Madama sul lodo Alfano, il ministro della Giustizia Angelino Alfano motivava l'approvazione dell'immunità per le quattro più alte cariche dello Stato (presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e presidenti delle due Camere).
Ma non è così. Come dice poco dopo il senatore Luigi Li Gotti (Idv) le altre democrazie prevedono un istituto di immunità "solo per i capi di Stato". Quindi, commenta il senatore rivolto ai banchi del governo, della maggioranza e allo stesso Guardasigilli, "dite sciocchezze quando affermate che questa norma ci allinea all'Europa. In realtà ci allontana".
Ma non è così. Come dice poco dopo il senatore Luigi Li Gotti (Idv) le altre democrazie prevedono un istituto di immunità "solo per i capi di Stato". Quindi, commenta il senatore rivolto ai banchi del governo, della maggioranza e allo stesso Guardasigilli, "dite sciocchezze quando affermate che questa norma ci allinea all'Europa. In realtà ci allontana".
E' lo stesso Ufficio studi del Senato, nella brochure di circa duecento pagine che analizza la nuova legge, a mettere nero su bianco l'anomalia tutta italiana.
Si comincia con un doveroso cenno storico: "Storicamente, la disciplina dell'immunità, a partire quanto meno dal Bill of rights votato dal parlamento inglese nel 1689 è dettata per tutelare i deputati contro le possibili persecuzioni da parte del potere esecutivo che all'epoca di identificava col sovrano". Quindi, seguendo l'evoluzione della storia, immunità come scudo di protezione per i parlamentari da parte di chi esercita il potere. I nostri padri costituenti quando nel 1948 introducono nella Carta l'istituto dell'immunità, lo fanno sotto la spinta antifascista per mettere al riparo il giovane parlamento repubblicano da una magistratura fino a qual momento totalmente sotto il regime.
Da questo presupposto deriva che, come si legge nella relazione dell'Ufficio studi del Senato, "nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione europea e degli Stati Uniti, il capo del potere esecutivo e i ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in sede penale e civile". La Costituzione italiana già tutela "la funzione e gli atti ad essi correlati", i cosiddetti atti funzionali. Per il resto ogni potere - tutti i poteri - a cominciare da quelli del Presidente della Repubblica - incontrano il limite che per i fatti estranei all'esercizio delle funzioni vige il principio di uguaglianza: tutti uguali di fronte alla legge.
I capi di stato. Nell'ambito delle costituzioni europee la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del mandato per gli atti penalmente rilevanti e privi di rapporto con l'esercizio delle funzioni di Presidente della repubblica "è prevista solo nella Costituzione greca (art.49), in quella portoghese (art.130) e in quella francese". La Francia è una repubblica presidenziale e quando nel 2007 fu introdotta l'immunità per il Presidente-premier, ci fu un dibattito furioso, si parlò di "colpo di mano" e comunque fu necessaria una revisione costituzionale. La modifica non avvenne cioè, come in Italia e con le differenze tra i due ordinamenti, per via ordinaria in un batter di ciglia.
Nessuna immunità in Germania. La Repubblica federale di Germania (art.1, legge 1953) "considera il Cancelliere e i ministri dell'esecutivo titolari di una funzione pubblica e applica ad essi la disciplina generale dei funzionari del pubblico impiego". Cioè sono processabili sempre e comunque se commettono qualche reato. Se i ministri sono anche membri del Bundestag, il Cancelliere e i membri del governo godono dell'immunità parlamentare, cioè la non perseguibilità ma solo per opinioni e voti espressi nel Bundestag. Questo è già previsto anche in Italia.
Spagna, Regno Unito e altre monarchie. I reali godono dell'immunità assoluta. Così, soprattutto, i Borboni in Spagna e i Windsor nel Regno Unito. A loro le rispettive Costituzioni assicurano "l'inviolabilità assoluta". Ma, osserva il dossier dell'Ufficio studi, "stiamo parlando di monarchie dove il capo del governo riveste una posizione costituzionale non dissimile da quella dei ministri" che sono regolarmente perseguibili.
In Spagna la Costituzione "istituisce una riserva di foro speciale (sezione penale del Tribunale supremo) a garanzia del membro del governo posto in stato di accusa".
In Gran Bretagna "il premier e i membri del governo rispondono civilmente e penalmente alla magistratura ordinaria di ogni loro azione compiuta nell'esercizio delle funzioni di governo".
Negli Usa, la legge è uguale per tutti. I padri fondatori americani non hanno avuti dubbi. E l'articolo II, sezione 4 della Carta prevede che "il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall'ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, concussione e altri gravi reati". In poche parole la Costituzione americana non contiene alcun riferimento esplicito all'immunità del Presidente, del Vicepresidente e dei titolari di alte cariche pubbliche federali. Un paio di esempi: Clinton dovette spiegare pubblicamente i suoi rapporti con Monica Lewinsky; Nixon fu costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate e poi sottoposto a processo.
Si legge nel documento dei cento costituzionalisti italiani presentato al Quirinale: "L'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle costituzioni greca, portoghese, israeliana, francese con riferimento però solo al Presidente della Repubblica. Analoga immunità non è prevista per il Presidente del consiglio e per i ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro". Ecco: non si capisce perchè il ministro Guardasigilli ancora stamani abbia ripetuto che il Lodo mette l'Italia in linea con le norme degli altri paesi. (Semplice: fa il pesce in barile, n.d.r.).
Da questo presupposto deriva che, come si legge nella relazione dell'Ufficio studi del Senato, "nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione europea e degli Stati Uniti, il capo del potere esecutivo e i ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in sede penale e civile". La Costituzione italiana già tutela "la funzione e gli atti ad essi correlati", i cosiddetti atti funzionali. Per il resto ogni potere - tutti i poteri - a cominciare da quelli del Presidente della Repubblica - incontrano il limite che per i fatti estranei all'esercizio delle funzioni vige il principio di uguaglianza: tutti uguali di fronte alla legge.
I capi di stato. Nell'ambito delle costituzioni europee la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del mandato per gli atti penalmente rilevanti e privi di rapporto con l'esercizio delle funzioni di Presidente della repubblica "è prevista solo nella Costituzione greca (art.49), in quella portoghese (art.130) e in quella francese". La Francia è una repubblica presidenziale e quando nel 2007 fu introdotta l'immunità per il Presidente-premier, ci fu un dibattito furioso, si parlò di "colpo di mano" e comunque fu necessaria una revisione costituzionale. La modifica non avvenne cioè, come in Italia e con le differenze tra i due ordinamenti, per via ordinaria in un batter di ciglia.
Nessuna immunità in Germania. La Repubblica federale di Germania (art.1, legge 1953) "considera il Cancelliere e i ministri dell'esecutivo titolari di una funzione pubblica e applica ad essi la disciplina generale dei funzionari del pubblico impiego". Cioè sono processabili sempre e comunque se commettono qualche reato. Se i ministri sono anche membri del Bundestag, il Cancelliere e i membri del governo godono dell'immunità parlamentare, cioè la non perseguibilità ma solo per opinioni e voti espressi nel Bundestag. Questo è già previsto anche in Italia.
Spagna, Regno Unito e altre monarchie. I reali godono dell'immunità assoluta. Così, soprattutto, i Borboni in Spagna e i Windsor nel Regno Unito. A loro le rispettive Costituzioni assicurano "l'inviolabilità assoluta". Ma, osserva il dossier dell'Ufficio studi, "stiamo parlando di monarchie dove il capo del governo riveste una posizione costituzionale non dissimile da quella dei ministri" che sono regolarmente perseguibili.
In Spagna la Costituzione "istituisce una riserva di foro speciale (sezione penale del Tribunale supremo) a garanzia del membro del governo posto in stato di accusa".
In Gran Bretagna "il premier e i membri del governo rispondono civilmente e penalmente alla magistratura ordinaria di ogni loro azione compiuta nell'esercizio delle funzioni di governo".
Negli Usa, la legge è uguale per tutti. I padri fondatori americani non hanno avuti dubbi. E l'articolo II, sezione 4 della Carta prevede che "il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall'ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, concussione e altri gravi reati". In poche parole la Costituzione americana non contiene alcun riferimento esplicito all'immunità del Presidente, del Vicepresidente e dei titolari di alte cariche pubbliche federali. Un paio di esempi: Clinton dovette spiegare pubblicamente i suoi rapporti con Monica Lewinsky; Nixon fu costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate e poi sottoposto a processo.
Si legge nel documento dei cento costituzionalisti italiani presentato al Quirinale: "L'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle costituzioni greca, portoghese, israeliana, francese con riferimento però solo al Presidente della Repubblica. Analoga immunità non è prevista per il Presidente del consiglio e per i ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro". Ecco: non si capisce perchè il ministro Guardasigilli ancora stamani abbia ripetuto che il Lodo mette l'Italia in linea con le norme degli altri paesi. (Semplice: fa il pesce in barile, n.d.r.).
Ludovico Fraia
Cittadino Lex
22 luglio 2008
Sì definitivo del Senato il 22 luglio al "lodo Alfano" il ddl che prevede l’immunità per le alte cariche dello Stato.
Il ddl, già approvato dalla Camera, prevede però alcuni limiti a questa immunità.
Tra questi limiti, dopo l'approvazione di un emendamento presentato dal Pd, c'è quello che precisa che l'immunità non si estende in caso di cambio di carica, anche nel corso della stessa legislatura: se il presidente del Consiglio venisse nominato presidente della Repubblica, perciò, il lodo Alfano non gli si applicherebbe più, mentre gli si applicherebbe se succedesse a se stesso a Palazzo Chigi. Ciò deriva dal fatto che la non reiterabilità della sospensione, come si è visto, ha un'unica eccezione: la nuova nomina a presidente del Consiglio nel corso della legislatura.
Il testo, di un solo articolo, prevede che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.
La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. In dettaglio il comma 1 del provvedimento prevede che nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguarda i reati extrafunzionali, dato che i cosiddetti «reati funzionali» rientrano nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
Il comma 1 prevede, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Questa disposizione esclude l'automatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.
Il comma 3 consente al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una norma che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4 prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Il comma 5 prevede che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione. La diversa durata delle quattro cariche e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest'ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto è compatibile con i princìpi generali - posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda - ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.
Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il ddl, già approvato dalla Camera, prevede però alcuni limiti a questa immunità.
Tra questi limiti, dopo l'approvazione di un emendamento presentato dal Pd, c'è quello che precisa che l'immunità non si estende in caso di cambio di carica, anche nel corso della stessa legislatura: se il presidente del Consiglio venisse nominato presidente della Repubblica, perciò, il lodo Alfano non gli si applicherebbe più, mentre gli si applicherebbe se succedesse a se stesso a Palazzo Chigi. Ciò deriva dal fatto che la non reiterabilità della sospensione, come si è visto, ha un'unica eccezione: la nuova nomina a presidente del Consiglio nel corso della legislatura.
Il testo, di un solo articolo, prevede che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.
La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. In dettaglio il comma 1 del provvedimento prevede che nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguarda i reati extrafunzionali, dato che i cosiddetti «reati funzionali» rientrano nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
Il comma 1 prevede, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Questa disposizione esclude l'automatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.
Il comma 3 consente al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una norma che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4 prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Il comma 5 prevede che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione. La diversa durata delle quattro cariche e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest'ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto è compatibile con i princìpi generali - posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda - ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.
Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ddl Camera 1442 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione[1], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedurapenale[2], per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale[3].
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo75, comma 3, del codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedurapenale[2], per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale[3].
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo75, comma 3, del codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1 commento:
Il piatto è servito!
Madda
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