Il sindaco uscente di Bologna ed ex leader della Cgil Sergio Cofferati è stato condannato per comportamento antisindacale, su esposto dei rappresentanti dei lavoratori del Teatro Comunale, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Lirica. Ne danno notizia Fistel-Cisl e Fisals-Cisal, che hanno denunciato il sindaco.
Cofferati ha annunciato che farà però reclamo. «Chiederemo che il magistrato si pronunci con una sentenza di primo grado che entri nel merito del "tema vero"», ovvero se sia giusto o meno applicare l'art.1.256 del codice civile. Per Cofferati, infatti, il provvedimento riguarda solamente la pubblicazione di avvisi nella bacheca del teatro, che è stato giudicato dal giudice Palladino «comportamento antisindacale», ma non entra nel merito del loro contenuto, ovvero l'applicazione dell'articolo 1.256 che prevede, secondo il sindaco, nel caso di una mancata messa in scena degli spettacoli, la decurtazione dello stipendio per tutti i lavoratori, compresi chi non ha aderito allo sciopero.
Cofferati ha ribadito che l'affissione «è stata da parte del teatro un gesto di trasparenza, lealtà e correttezza verso i dipendenti del Comunale», perchè, ha aggiunto, «era la prima volta che veniva applicato quell'articolo, che invece è da sempre in uso alla Scala di Milano».
27 aprile 2009
Cofferati ha annunciato che farà però reclamo. «Chiederemo che il magistrato si pronunci con una sentenza di primo grado che entri nel merito del "tema vero"», ovvero se sia giusto o meno applicare l'art.1.256 del codice civile. Per Cofferati, infatti, il provvedimento riguarda solamente la pubblicazione di avvisi nella bacheca del teatro, che è stato giudicato dal giudice Palladino «comportamento antisindacale», ma non entra nel merito del loro contenuto, ovvero l'applicazione dell'articolo 1.256 che prevede, secondo il sindaco, nel caso di una mancata messa in scena degli spettacoli, la decurtazione dello stipendio per tutti i lavoratori, compresi chi non ha aderito allo sciopero.
Cofferati ha ribadito che l'affissione «è stata da parte del teatro un gesto di trasparenza, lealtà e correttezza verso i dipendenti del Comunale», perchè, ha aggiunto, «era la prima volta che veniva applicato quell'articolo, che invece è da sempre in uso alla Scala di Milano».
27 aprile 2009
Articolo 1256
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
[I]. La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [1218, 1463 ss.].
[II]. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento [1219]. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1173] o alla natura dell'oggetto [1174], il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla [1174].
[II]. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento [1219]. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1173] o alla natura dell'oggetto [1174], il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla [1174].
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