lunedì 8 marzo 2010

TUTTO INCOSTITUZIONALE


Lorenza Carlassare, professore emerito a Padova: non c’è un modo legale per sanare la situazione

di Silvia Truzzi

Chiedere a un giurista di commentare un golpe (parola di Di Pietro) sembra un controsenso. E infatti Lorenza Carlassare, professore emerito a Padova, avverte: “Come costituzionalista sono molto restia a parlare dell’ultimo decreto del governo. È tutto illegittimo: il giurista non ha niente da dire perché non esiste un modo legale per sanare la situazione”.

Professoressa, il decreto è incostituzionale?

Sì, per molti versi. Ma c’è una prima cosa da dire: come si può sostenere che si tratta di una “norma di interpretazione autentica”? Il provvedimento stabilisce che la presentazione delle liste può avvenire anche nel giorno non festivo successivo all’entrata in vigore del decreto. Cosa si interpreta qui? Questa è una disposizione nuova che introduce una proroga dei termini.

Cos’è precisamente una norma interpretativa?

È uno strumento che interviene quando c’è un contrasto e il governo sente la necessità di chiarire. Diceva il professor Pugiotto che il decreto-legge interpretativo si rivela un formidabile cavallo di Troia: consente l’intromissione dell’esecutivo nelle definizioni di cause pendenti, condizionate nel loro procedere dall’interpretazione comandata retroattivamente. Queste norme di solito vengono emanate con forma di legge non di decreto e si pensa possano essere retroattive proprio perché non introducono nuove disposizioni ma illuminano su una legge già esistente. Però nel sancire una proroga di termini non c’è nessuna esegesi: abbiamo a tutti gli effetti una norma nuova e retroattiva in materia elettorale.

Il Consiglio dei ministri può con un decreto introdurre nuove regole elettorali?

La legge 400 dell’88 elenca alcune materie sottratte ai decreti legge, tra cui quella elettorale. Qual è l’obiezione un po’ squallida dei sostenitori dei decreti legge a ogni costo? Che la legge 400 è una legge ordinaria quindi ha la stessa forza di un decreto. Ma il mio discorso è più radicale. La legge 400 non è nuova, rende semplicemente più chiari i principi costituzionali. C’è una riserva di legge: le norme elettorali - cioè le regole del gioco - non possono essere fatte dal governo, devono essere definite dal Parlamento. In quelle materie – è mia ferma convinzione e l’ho sostenuto anche in sede scientifica – il decreto legge dev’essere escluso.

Il primo profilo di illegittimità riguarda la proroga del termine per la presentazione delle liste. Ce ne sono altri?

La maggioranza vuole orientare l’interpretazione che il Tar deve dare a una legge. Il governo non può suggerire, anzi imporre, ai giudici come interpretare la legge: è inammissibile. Ma non è finita.

Cioè?

C’è il contenuto di questo decreto. Si spiega che “il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale”. Ora, l’ingresso nei locali del tribunale è un fatto giuridicamente privo di significato. Entrare non vuol dire avere la documentazione. Io posso entrare e avere buste vuote.

Poi c’è la questione delle firme.

Il decreto dice: “La regolarità dell’autenticazione delle firme non è inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro dell’autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, dell’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purché autorizzata”. E’ chiaro che non si tratta di formalità: può addirittura mancare il timbro o la certezza dell’autorità autenticante.

Il presidente Napolitano ha firmato proprio perché si trattava di una norma interpretativa. Era obbligato a farlo?

Probabilmente il capo dello Stato si è fatto carico del problema di mandare i cittadini alle urne senza una parte politica. Ma bisogna andare a ritroso per capire. C’è una assoluta e continua mancanza di rispetto per le regole da parte della maggioranza.

Il governo ha detto: la sostanza deve prevalere sulla forma. Cosa ne pensa?

Nel diritto la forma quasi sempre è sostanza. Facciamo un esempio: se lei deve presentarsi a un concorso e non arriva in tempo perché si fa male per la strada, anche in questo caso noi potremmo dire che la sostanza deve prevalere sulla forma. L’esercizio di qualsiasi diritto o potere ha delle modalità tra cui c’è sempre un termine temporale. E questi sono tutti termini perentori. Perché non stiamo parlando di dettagli: avere o no la certezza che la firma sulle schede sia di una determinata persona, un cittadino elettore in possesso dei diritti per farlo, non è una minuzia burocratica.

Il decreto legge deve essere convertito in legge. E se non succede?

E’ difficile che accada. Queste Camere sono obbedienti, lo ha detto anche il premier in campagna elettorale parlando di un “parlamento di figuranti”. Che quindi convertirà il decreto. Ma se non dovesse essere così, tutto perderebbe efficacia.

Le elezioni però ci sarebbero già state. Che effetto avrebbe sul voto?

Noi insegniamo questo: il decreto legge, lo dice l’articolo 77 della Carta, se non convertito perde efficacia dall’inizio. Ed è come se non fosse mai sorto. Ma forse sbagliamo noi: ho l’impressione che i costituzionalisti è meglio che tacciano sempre.

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