Il concetto è semplice, la sua applicazione pure. Il concetto, che Silvio Berlusconi ama sempre ripetere, è questo: «ciascuno è padrone a casa sua». La sua applicazione è, invece, il “Piano casa” che il governo ha preparato e che oggi sarà visionato preliminarmente nel Consiglio dei ministri per essere poi discusso la prossima settimana. Un piano che abbatte i vincoli paesaggistici, che impone deroghe alle concessioni edilizie, che riscrive i limiti dell’abuso e che, se approvato, ridisegnerà per sempre il paesaggio italiano.
Il documento in discussione, che l’Unità ha visionato, parte dalla riscrittura delle regole per la costruzione di nuovi edifici e per la loro conservazione. Ad esempio, l’articolo 3, fatta salva la diversa previsione regionale, permette interventi di ampliamento della propria abitazione «del 20% dei volumi e delle superfici principali». La norma è estesa anche a quegli edifici abusivi ma che hanno usufruito della sanatoria. Sono ammessi, inoltre, interventi di conservazione talmente ampi che si può anche, in teoria, abbattere e ricostruire l’edificio mantenendo le stesse volumetrie e la sagoma originaria.
Ma è in campagna che la cementificazione sarà maggiore. In generale il testo, che con tutta probabilità sarà trasformato in un disegno di legge e non in un decreto legge, non riconosce più il limite, molto rigido, di 0,03 metri cubi per metro quadro. L’unico limite che è concesso è quello di non oltrepassare l’ampliamento del 10% dei volumi e delle superfici. Il che garantisce la costruzione di piccole dependance in un territorio come quello italiano che per il 47% è vincolato.
Il limite vale solo per le costruzioni in muratura, tra l’altro. Perché il documento prevede anche l’«attività edilizia libera», non assoggettata cioè a divieti. Che tipo di attività? «Le opere interrate accessorie alla residenza» come garage, cantine, rustici, che «non superino il 20% del volume esistente»; oppure «serre mobili stagionali sprovviste di struttura in muratura funzionali allo svolgimento dell’attività agricola», nei quali rientrano anche gazebo e strutture in legno chiuse; ma anche meglio non precisate «opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità» (chi stabilisce quanto dura?); oppure, infine, «il deposito temporaneo di merci e materiali a cielo aperto, al di fuori dei centri abitati», che suona tanto come la possibilità di creare discariche.
Anche i comuni potranno usufruire di deroghe. L’articolo 14 darà l’autorizzazione di costruire in barba a strumenti e regolamenti edilizi locali quando si tratta di «edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico», anche quest’ultimo concetto aleatorio.
Chi le certifica tutte queste opere, siano in campagna o in città? Colui che esegue i lavori tramite «un progettista abilitato». In sostanza la concessione edilizia viene sostituita da una certificazione da presentare allo sportello unico delle imprese. Il che fa sparire servitù, vincoli paesaggistici e quant’altro.
Se l’immobile è sottoposto ad un vincolo di tutela il comune avrà trenta giorni di tempo per opporsi. Se la tutela dell’immobile sottoposto al vincolo non compete al comune, lo stesso, non si capisce per quale ragione poi, dovrà «convocare una conferenza di servizi» che discuterà del caso.
Ci sono variazioni anche per quello che riguarda l’agibilità degli edifici (che dovrebbe garantirne al sicurezza) per la quale si ribalta l’onere della prova. La relativa dichiarazione, infatti, dovrà essere «resa dal direttore dei lavori» e non più dal competente ufficio comunale (la mancata presentazione della dichiarazione comporterà l’irrisoria multa di 500 euro). Al quale spetterà il compito di un controllo successivo visto che avrà sessanta giorni di tempo per verificare la completezza della documentazione e l’integrità dei lavori.
L’ultima spallata che il testo riserva riguarda il concetto di «lottizzazione abusiva». Che scatta per lo sfruttamento edificatorio «di un’area non ancora urbanizzata, purché la stessa abbia un’estensione pari ad almeno 5mila metri quadri, se interna, ovvero di almeno 2.500 metri quadri, se esterna al perimetro del centro abitato». E se l’estensione è minore? Cemento e casa. Il vecchio amore di Berlusconi.
13 marzo 2009
Il documento in discussione, che l’Unità ha visionato, parte dalla riscrittura delle regole per la costruzione di nuovi edifici e per la loro conservazione. Ad esempio, l’articolo 3, fatta salva la diversa previsione regionale, permette interventi di ampliamento della propria abitazione «del 20% dei volumi e delle superfici principali». La norma è estesa anche a quegli edifici abusivi ma che hanno usufruito della sanatoria. Sono ammessi, inoltre, interventi di conservazione talmente ampi che si può anche, in teoria, abbattere e ricostruire l’edificio mantenendo le stesse volumetrie e la sagoma originaria.
Ma è in campagna che la cementificazione sarà maggiore. In generale il testo, che con tutta probabilità sarà trasformato in un disegno di legge e non in un decreto legge, non riconosce più il limite, molto rigido, di 0,03 metri cubi per metro quadro. L’unico limite che è concesso è quello di non oltrepassare l’ampliamento del 10% dei volumi e delle superfici. Il che garantisce la costruzione di piccole dependance in un territorio come quello italiano che per il 47% è vincolato.
Il limite vale solo per le costruzioni in muratura, tra l’altro. Perché il documento prevede anche l’«attività edilizia libera», non assoggettata cioè a divieti. Che tipo di attività? «Le opere interrate accessorie alla residenza» come garage, cantine, rustici, che «non superino il 20% del volume esistente»; oppure «serre mobili stagionali sprovviste di struttura in muratura funzionali allo svolgimento dell’attività agricola», nei quali rientrano anche gazebo e strutture in legno chiuse; ma anche meglio non precisate «opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità» (chi stabilisce quanto dura?); oppure, infine, «il deposito temporaneo di merci e materiali a cielo aperto, al di fuori dei centri abitati», che suona tanto come la possibilità di creare discariche.
Anche i comuni potranno usufruire di deroghe. L’articolo 14 darà l’autorizzazione di costruire in barba a strumenti e regolamenti edilizi locali quando si tratta di «edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico», anche quest’ultimo concetto aleatorio.
Chi le certifica tutte queste opere, siano in campagna o in città? Colui che esegue i lavori tramite «un progettista abilitato». In sostanza la concessione edilizia viene sostituita da una certificazione da presentare allo sportello unico delle imprese. Il che fa sparire servitù, vincoli paesaggistici e quant’altro.
Se l’immobile è sottoposto ad un vincolo di tutela il comune avrà trenta giorni di tempo per opporsi. Se la tutela dell’immobile sottoposto al vincolo non compete al comune, lo stesso, non si capisce per quale ragione poi, dovrà «convocare una conferenza di servizi» che discuterà del caso.
Ci sono variazioni anche per quello che riguarda l’agibilità degli edifici (che dovrebbe garantirne al sicurezza) per la quale si ribalta l’onere della prova. La relativa dichiarazione, infatti, dovrà essere «resa dal direttore dei lavori» e non più dal competente ufficio comunale (la mancata presentazione della dichiarazione comporterà l’irrisoria multa di 500 euro). Al quale spetterà il compito di un controllo successivo visto che avrà sessanta giorni di tempo per verificare la completezza della documentazione e l’integrità dei lavori.
L’ultima spallata che il testo riserva riguarda il concetto di «lottizzazione abusiva». Che scatta per lo sfruttamento edificatorio «di un’area non ancora urbanizzata, purché la stessa abbia un’estensione pari ad almeno 5mila metri quadri, se interna, ovvero di almeno 2.500 metri quadri, se esterna al perimetro del centro abitato». E se l’estensione è minore? Cemento e casa. Il vecchio amore di Berlusconi.
13 marzo 2009
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