Nessuna multa "privata" al di fuori delle strisce blu. I dipendenti delle società private che gestiscono i posteggi a pagamento su concessione del Comune non possono rilevare tutte le infrazioni collegate alla sosta nella zona oggetto della concessione, ma solo quelle che si verificano all'interno degli spazi delimitati. Lo precisano le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5621 del 9 marzo (http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/), con la quale viene risolta nel senso più favorevole agli automobilisti una questione che aveva diviso la stessa Cassazione. La pronuncia ha così confermato la decisione del giudice di pace di Parma che aveva cancellato la multa inflitta per sosta vietata su indicazione degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella Ztl della città.
Le Sezioni unite hanno così respinto il ricorso del comune di Parma che aveva invece sostenuto la tesi per cui agli ausiliari del traffico è stato conferito il potere di accertare ogni violazione in materia di sosta nell'area soggetta a concessione perché «qualsiasi violazione andrebbe a incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite».
La Cassazione fa, però, un passo indietro e richiama il riferimento normativo, spiegando innanzitutto che la legge n. 127 del 1977 (articolo 17) ha stabilito che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, attribuire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. In altre parole, sottolinea la Corte, il legislatore ha stabilito che determinate funzioni, oggettivamente pubbliche, possono essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati.
Una "delega" che, però, non è in bianco, ma rigorosamente delimitata alle violazioni che compromettono la funzionalità dei parcheggi. Tanto che la competenza attribuita agli ausiliari di poter disporre anche l'intervento di rimozione dei veicoli è circoscritto ai casi di ostacolo al parcheggio nelle strisce blu. La normativa, nella lettura delle Sezioni unite, è cioè caratterizzata dalla consapevolezza dell'eccezionalità delle attribuzioni agli ausiliari e le limita «alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso».
La tesi contraria, invece, valorizza eccessivamente un profilo, come quello della convenienza economica per il concessionario, che, in ogni caso, "prova troppo" e non è da solo idoneo a giustificare l'estensione nell'applicazione di una norma che ha evidenti caratteri di eccezionalità. A corroborare questa convinzione, ricordano le Sezioni unite, c'è poi anche quella sia pure scarsa dottrina che si è sinora occupata del problema.
www.ilsole24ore.com/norme
11 marzo 2009
Le Sezioni unite hanno così respinto il ricorso del comune di Parma che aveva invece sostenuto la tesi per cui agli ausiliari del traffico è stato conferito il potere di accertare ogni violazione in materia di sosta nell'area soggetta a concessione perché «qualsiasi violazione andrebbe a incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite».
La Cassazione fa, però, un passo indietro e richiama il riferimento normativo, spiegando innanzitutto che la legge n. 127 del 1977 (articolo 17) ha stabilito che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, attribuire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. In altre parole, sottolinea la Corte, il legislatore ha stabilito che determinate funzioni, oggettivamente pubbliche, possono essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati.
Una "delega" che, però, non è in bianco, ma rigorosamente delimitata alle violazioni che compromettono la funzionalità dei parcheggi. Tanto che la competenza attribuita agli ausiliari di poter disporre anche l'intervento di rimozione dei veicoli è circoscritto ai casi di ostacolo al parcheggio nelle strisce blu. La normativa, nella lettura delle Sezioni unite, è cioè caratterizzata dalla consapevolezza dell'eccezionalità delle attribuzioni agli ausiliari e le limita «alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso».
La tesi contraria, invece, valorizza eccessivamente un profilo, come quello della convenienza economica per il concessionario, che, in ogni caso, "prova troppo" e non è da solo idoneo a giustificare l'estensione nell'applicazione di una norma che ha evidenti caratteri di eccezionalità. A corroborare questa convinzione, ricordano le Sezioni unite, c'è poi anche quella sia pure scarsa dottrina che si è sinora occupata del problema.
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11 marzo 2009
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