di Bruno Tinti
Il “legittimo impedimento” è legge. Stabilisce che i processi in cui B. e i suoi ministri sono imputati vanno rinviati fino a un massimo di 18 mesi se la presidenza del Consiglio dei ministri (cioè B. e i suoi ministri) dichiara che B. e i suoi ministri (cioè gli imputati) hanno un impedimento continuativo correlato allo svolgimento delle loro funzioni. Mi rendo conto che la sintassi è un po’ contorta. Proviamo così: la legge dice che B. e i suoi ministri decidono se i processi in cui sono imputati si possono fare o no. Ecco, in questo modo è più chiaro.
Si può convenire sul fatto che talvolta i giudici possono sottovalutare gli impegni istituzionali di queste personalità e non rendersi conto di quanto siano rilevanti funzioni di governo quali l’inaugurazione della mostra della barbabietola di Poggiobelsito; e potrebbero quindi, in un caso come questo, rifiutarsi di rinviare un processo per corruzione e frode fiscale per svariati milioni di euro, magari prossimo alla prescrizione. Così una legge che prevede l’elenco tassativo dei compiti di governo è proprio una buona cosa: certi impegni costituiscono legittimo impedimento a comparire in udienza; e il giudice deve rinviare il processo senza che gli sia consentito di discettare sulla prevalenza della giurisdizione rispetto all’inaugurazione della ferrovia che finalmente unisce Piancavallo di Sotto a Piancavallo di Sopra.
In effetti l’art. 1 della legge proprio questo fa: elenca le norme che prevedono i compiti del presidente del Consiglio e dei Ministri. E stabilisce che in tutti questi casi il giudice deve riconoscere il legittimo impedimento. Niente da dire, è proprio giusto.
Solo che le mostre, i convegni, le gallerie a un certo punto finiscono; e così, sempre l’art. 1 prevede che il legittimo impedimento può anche essere costituito da “ogni attività comunque coessenziale (?) alle funzioni di governo”. La sussistenza di queste attività è attestata dagli stessi che vogliono avvalersene; il tutto senza bisogno di specificare in cosa consistano. Messa così, somiglia tanto a una prerogativa personale, un déjà vu: un’immunità già bocciata dalla Corte Costituzionale (Lodo Schifani e Lodo Alfano), oggi addirittura estesa a un paio di decine di persone. Il presidente della Repubblica se ne renderà conto? Lo capirà che si tratta dell’ennesima legge incostituzionale che serve solo a evitare una sentenza che dica che B. ha corrotto l’avv. Mills?
Per la verità la cosa dovrebbe riuscirgli facile perché quale sia il vero scopo della legge lo dichiarano apertamente proprio B&C.
Sempre l’art. 1 dice che il legittimo impedimento vale per le udienze penali in cui presidente del Consiglio e ministri sono imputati. Quindi non vale quando siano chiamati a testimoniare. Domanda: se il problema consiste nel fatto che la presenza alle udienze penali è incompatibile con le “attività coessenziali alle funzioni di governo”, com’è che questa incompatibilità non è stata prevista quando si tratta di testimoniare? In questi casi inaugurare gallerie e presenziare a mostre non è più “coessenziale”? Serve altro per dimostrare che si tratta dell’ennesima immunità personale già dichiarata incostituzionale? Magari sì, serve altro.
E allora si veda l’art. 2: la legge ha validità “fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri”, cioè fino all’agognato Lodo Alfano costituzionale (che sarà incostituzionale pure lui, ma ancora non se ne sono accorti).
Dunque è evidente che il legittimo impedimento non serve a dirimere il contrasto tra gli impegni “coessenziali” di B&C e le necessità della giurisdizione, poiché questo eventuale contrasto non cesserà di esistere trascorsi 18 mesi. Ecco, lo dicono loro, B&C, il legittimo impedimento significa immunità; solo che è provvisoria, deve durare fino al Lodo Alfano costituzionale.
Ma, provvisoria o definitiva che sia, resta incostituzionale. Serve altro? Magari sì. Sempre l’art. 2 afferma che è necessario “consentire al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge”. Il sereno svolgimento? E che c’entra con il legittimo impedimento che garantisce le “funzioni coessenziali all’attività di governo”? Se sussistono, nessun giudice le potrà ignorare, anche perché l’art. 1 ne ha previsto un elenco tassativo; se non sussistono, non c’è motivo di rinviare i processi. Sicché è evidente che la legge non serve a regolamentare i rapporti tra le “funzioni coessenziali di governo” e la giurisdizione; ma a tutelare la psiche di B&C, provata dal concreto rischio di finire in galera. E di nuovo questa è immunità personale, già giudicata incostituzionale etc etc. Serve altro? Sì, magari.
Per di più giustificata dal fatto che la magistratura, com’è noto a tutti, commette abitualmente reati quali la calunnia, l’abuso d’ufficio, il falso in atto pubblico (trattasi di elenco non esaustivo). Non male come tecnica legislativa.
Il presidente della Repubblica ha già detto (in occasione dello scudo fiscale) che è inutile non firmare una legge, per quanto abominevole essa sia; tanto, ha detto, se gliela presentano una seconda volta, è obbligato a firmarla. È già stato osservato che questo non è vero; che c’è sempre un momento in cui ci si deve dissociare dalla prepotenza e dall’abuso; che esiste la strada delle dimissioni; che qualcuno dovrà pur dire ai cittadini che un governo spregiudicato e arrogante e un Parlamento asservito emanano leggi illegali (perché funzionali a interessi privati) e, naturalmente, incostituzionali. Qualcuno deve dirlo. E avrà pure un senso che il presidente della Repubblica abbia prestato giuramento di osservanza della Costituzione (art. 91). Si osserva
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