sabato 14 agosto 2010

Porcellum incostituzionale


di Agostino Cordova (*)

Con un mio articolo del 2006 sulla Gazzetta del Sud (altri quotidiani non avevano inteso pubblicarlo) ritenni ingenuamente di rompere il generale silenzio sulla palese violazione della Costituzione nell'avere il legislatore l'anno precedente abolito nelle elezioni politiche il voto di preferenza: infatti gli art. 56 e 58 della Carta Costituzionale dettano la regola che i parlamentari debbano essere eletti dal popolo con suffragio universale e diretto.

Quindi gli eletti non devono essere designati dai partiti, i quali possono accettare o rifiutare la loro candidatura, ma non scavalcare la volontà popolare, escludendo dall'elezione – perché collocati in posti successivi a quelli acquisiti nelle circoscrizioni dalle rispettive liste – i candidati che sarebbero stati preferiti dagli elettori: infatti, vengono emarginati coloro che, ove si votasse col vecchio sistema, avrebbero conseguito più voti di quelli collocati ai primi posti di dette liste.

A parte tale aspetto sostanziale, resta quello formale ed assorbente che, costituendo una modifica del dettato costituzionale, la trasformazione del suffragio diretto in quello indiretto, essa poteva essere adottata solo con la legge costituzionale, e non ordinaria.

Ma tali aspetti sono rimasti significativamente ignorati, non essendo stati eccepiti da alcuno: solo ora taluno ha tirato fuori del tutto genericamente l'esigenza di una riforma del sistema elettorale. Tanto premesso, quel che sarebbe interessante conoscere è perché i governi che si sono avvicendati dopo la modifica di cui sopra abbiano formato oggetto di attacchi ed iniziative di ogni genere da parte delle relative opposizioni di destra, di sinistra o altro, e perché nessuno abbia mai eccepito la nullità delle elezioni per l'anzidetta duplice inosservanza della Costituzione: e bastava che l'avesse fatto un qualsiasi candidato non eletto appartenente a qualsiasi partito per causare la nullità dei risultati elettorali. Ignoro perché, in uno Stato definito di diritto e in un contesto di asperrimi e convulsi attacchi reciproci, ciò non sia avvenuto: ma mi limito a dare obiettivamente atto della situazione, essendo totalmente estraneo alla politica ed ai relativi meccanismi.

Lascio quindi agli specialisti in deontologia politica la spiegazione del silenzio sui singolari aspetti sopra descritti.

(*) Ex procuratore di Napoli, consigliere presso la Corte di Cassazione

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