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martedì 20 gennaio 2009

La nascita della Repubblica e i valori costituzionali

Prof. Pasquale Costanzo
Ordinario di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Genova

(discorso celebrativo del 6O° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, Imperia 1° giugno 2006)


1. In assoluto, la prima repubblica moderna si trova consacrata nella Costituzione degli Stati Uniti del 1787. Essa si basava, e si basa ancora, sul principio della sovranità popolare, sul suffragio universale e sul primato delle libertà individuali in una struttura statale federale. A difesa di tutto ciò fu anche escogitato uno strumento efficace: la Corte Suprema.

Oggi la stragrande maggioranza degli Stati, non solo nell’orbita occidentale, sono delle Repubbliche.

Ma occorre dire che, se si eccettua la Svizzera, la cui storia è stata contrassegnata dall’assenza della monarchia assoluta e di una dinastia nobiliare e che si è originata a partire da repubbliche comunali legate tra loro da una rete di patti, questa forma di Stato, appunto la Repubblica, ha faticato assai ad attraversare l’Atlantico e ad insediarsi stabilmente nella vecchia Europa.

2. Anzi, il primo turbolento tentativo di erigerne una, ossia la repubblica francese, durata dal 1792 al 1799, contribuì ad aggravare questa difficoltà d’importazione.

La prima repubblica francese, che sembrava esser nata sulla ghigliottina insanguinata dalla testa di Luigi XVI, produsse a lungo nelle fantasie di molti, eccitate dalla propaganda clerico-reazionaria, l’idea terrificante che una repubblica si portasse appresso il dominio del caos, che fosse l’insicurezza elevata a sistema.

Di vero c’era naturalmente solo il fatto che una repubblica avrebbe abbattuto, come già successo durante la Rivoluzione, i privilegi della nobiltà e del clero, stabilendo un nuovo ordine politico e sociale basato su soggetti liberi ed uguali.

3. Del resto, questo senso di disagio, se non di panico, al solo sentir parlare di repubblica si rintraccia ancora in certe esclamazioni popolari, almeno quelle di qualche tempo fa, anch’esse andate perdute, cancellate dalla massificazione televisiva.

I nostri vecchi, di fronte ad una situazione caotica dove ognuno voleva dire la sua, dicevano: “Siamo in una Repubblica!: In altri termini, non essendo una “monarchia”, non poteva che essere un’“anarchia”!

I modi di dire sono molto istruttivi sulla mentalità popolare nel nostro Risorgimento circa le vicende della politica.

Chi non conosce infatti l’altra esclamazione: “E’ un quarantotto!, volendosi così alludere ai moti rivoluzionari del 1848, che fecero tremare nuovamente i troni europei. Anche in questo caso, l’indottrinamento, da un lato, e l’incultura, dall’altro, hanno prodotto il trasferimento di senso: “Il quarantotto è un grande sconquasso, qualcosa di brutto da evitare”.

4. Eppure per chi già allora ebbe modo di capire e per tutti noi che abbiamo la fortuna, ma anche la terribile responsabilità, di essere posteri rispetto a quegli avvenimenti, non v’è più dubbio che l’ideale repubblicano costituisca non solo una formula di organizzazione politica, ma un programma rigoroso di convivenza sociale.

Nei suoi propugnatori, rilevava infatti l’idea centrale di fratellanza, quel “fondersi insieme”, messi in musica nell’inno del mazziniano Mameli, e che, secondo Mazzini, solo “l’istituzione repubblicana” avrebbe potuto perseguire e garantire”.

5. Come sappiamo, benché il Risorgimento abbia condotto all’edificazione e all’indipendenza dello Stato nazionale, questa “fratellanza” e questa “fusione” non sono avvenute nella misura desiderabile.

La storia ci insegna, senza tema di smentite, che la borghesia liberale, che pure tanti meriti aveva avuto nel passaggio dal regime assoluto a quello statutario, sì è trovata ad un certo momento in rotta di collisione con le masse popolari, che reclamavano di contare e non soltanto di produrre e di fare la guerra.

La Chiesa, a causa della “questione romana”, ha scomunicato lo Stato italiano, vietando ai cattolici, che pure costituivano il nerbo dell’Italia operosa e sensata, di collaborare con esso.

Infine, la tragedia della dittatura con l’indottrinamento totalitario, il tribunale speciale, le leggi razziali e la guerra di conquista.

Nel giro di pochi mesi, Mussolini ha dichiarato la guerra a mezzo mondo: alla Francia (ormai ampiamente sconfitta dai Tedeschi), alla Gran Bretagna, all’Unione Sovietica, agli Stati Uniti, all’Australia, al Sud Africa e via dicendo.

Da tragedia a tragedia fino alla spaccatura del Paese: la Repubblica di Salò al nord, e il Regno del sud, i fratelli d’Italia si sono trovati nemici, sparandosi addosso.

6. Come è stato detto, però, tra il 1943 e il 1947, l’Italia vive un vero e proprio momento mazziniano:

una guerra di popolo non solo per la liberazione, ma anche per l’unità d’Italia in cui i volontari furono molto più numerosi che nel Risorgimento;

poi un referendum popolare a suffragio universale, dove per la prima volta votano anche le donne, segnando così una svolta culturale e civile per il Paese, che sceglie la Repubblica insieme ad un’Assemblea Costituente: l’ideale per cui Mazzini aveva lottato fino all’ultimo.

7. Certo, se queste sono le radici ideali della Repubblica, ossia il recupero dell’unità, della libertà e dell’eguaglianza, non meno significativi furono i particolari svolgimenti politici istituzionali che condussero a quel risultato.

8. Il punto di avvio può essere considerata la confluenza di azionisti, comunisti, democratico-cristiani, socialisti e liberali nel Comitato di liberazione nazionale, che assicurò una guida tendenzialmente unitaria alla resistenza armata contro i tedeschi ed i fascisti della Repubblica sociale italiana e ne inserì gli sviluppi nel tratto finale della campagna d’Italia e della seconda guerra mondiale.

Tuttavia, nel Comitato di liberazione nazionale sedevano sì forze politiche antifasciste, ma non tutte precisamente antimonarchiche.

Ricordiamo che lo stato monarchico era sopravvissuto al Sud dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Fu questa la ragione per cui la pregiudiziale antimonarchica fondata sulla denuncia della collusione della Corona con il fascismo venne congelata con il famoso Patto di Salerno.

Vittorio Emanuele III si fece da parte, però senza abdicare, onde tenere fermo il quadro istituzionale sul quale, con il d.l.lgt. n. 151 del 1944, si convenne di far decidere un’apposita assemblea costituente che sarebbe stata convocata alla fine della guerra.

Di qui la peculiare luogotenza, perché non assomigliava a nessuna delle luogotenenze tipiche della monarchia, affidata a Umberto per tutta la fase che avrebbe dovuto portare al referendum istituzionale.

Con il d.lgs. lgt.n. 98 del 1946, si decise poi di scindere le due grandi questioni: l’elaborazione della nuova costituzione restava affidata alla futura assemblea costituente, ma la scelta tra Monarchia e Repubblica veniva demandata alla diretta volontà popolare.

Questo spiega perché il 2 giugno si votò due volte: una per decidere tra Monarchia e Repubblica, l’altra per eleggere i deputati della costituente, ai quali la prima scelta si sarebbe imposta già bell’e confezionata.

9. Certo le ragioni di quest’ultimo mutamento di rotta potrebbero anche essere ricercate nella volontà di compensare con l’influenza dell’opinione moderata prevalente nella capitale e al Sud, la mobilitazione di sinistra particolarmente viva nel resto del paese

Operazione replicata, su un altro piano, dal colpo di mano di Vittorio Emanuele III, che, in violazione del patto di Salerno, abdicò agli inizi di maggio 1946 a favore di Umberto.

Ma l’inequivoco responso delle urne dimostrò l’inutilità della manovra del ricorso al voto popolare, dando anzi a questo, in una sorta di eterogenesi dei fini, la solennità e la forza di un primo atto costituente del popolo sovrano.

10. Il 12 maggio 1948, Luigi Einaudi, appena dopo il suo giuramento come primo effettivo presidente della Repubblica, dopo aver lodato la figura di Enrico De Nicola, appena cessato dalla carica di Capo provvisorio dello Stato, pronunciò, tra le altre, le seguenti parole.

“Chi gli succede (il riferimento era evidentemente a se stesso) ha usato, innanzi al 2 giugno 1946, ripetutamente del suo diritto di manifestare una opinione, radicata nella tradizione e nei sentimenti suoi paesani, sulla scelta del regime migliore da dare all’Italia (era trasparente, anche qu, l’allusione alla fede monarchica di Einaudi); ma, come aveva promesso a sé stesso ed ai suoi elettori, ha dato poi al nuovo regime repubblicano voluto dal popolo qualcosa di più di una mera adesione. Il trapasso avvenuto il 2 giugno dall’una all’altra forma istituzionale dello Stato fu non solo meraviglioso per la maniera legale, pacifica del suo avveramento, ma anche perché fornì al mondo la prova che il nostro Paese era oramai maturo per la democrazia; che se è qualcosa, è discussione, è lotta, anche viva, anche tenace fra opinioni diverse ed opposte; ed è, alla fine, vittoria di una opinione, chiaritasi dominante, sulle altre”.

D’altro canto, l’elezione di Einaudi stava a dimostrare nei fatti stessi la credibilità assoluta dell’acquisita fedeltà repubblicana dell’uomo, al quale in quella stessa occasione era stata significativamente contrapposta la figura di Vittorio Emanuele Orlando, che, pur avendo anch’egli dalla sua un passato di fervente monarchico, aveva ricoperto per primo la carica di presidente dell’Assemblea costituente, eletta lo stesso giorno della vittoria della Repubblica sulla Monarchia.

In realtà, le vicende personali di tutti questi “padri costituenti”, ma anche quella dello stesso Enrico De Nicola, stavano a testimoniare del possesso della prima delle virtù repubblicane, ossia della capacità di considerare lo Stato non come la preda di un potere dispotico, ma come una res publica, ossia, secondo la famosa definizione data da Cicerone nel Somnium Scipionis, una res totius populi : una cosa di tutti, quindi di nessuno in particolare.

12. E’ vero: la storia insegna come ogni volta che qualcuno abbia accampato diritti personali sullo Stato, ci si sia trovati fuori dall’autentico paradigma repubblicano.

Di qui ancora il principio che nessuna carica possa essere reclamata in una repubblica in base ad un titolo privato.

E ancora: che la volontà dello Stato si forma nella Repubblica per il semplice prevalere numerico di voti, tutti di egual peso e valore, che i dissenzienti sono tenuti a riconoscere come la legittima fonte dei pubblici poteri.

In questa prospettiva, lo stesso ex re Umberto II seppe, a mio avviso, dare prova a suo modo di virtù repubblicana allorché, sollecitato, di fronte alle contestazioni sul conteggio dei suffragi del 2 giugno, ad assumere l’iniziativa di una ribellione che poteva forse partire dal Sud, accettò invece il responso delle urne, scegliendo la via dell’esilio ed evitando così di creare tensioni e fratture nel Paese!

13. La repubblica, dunque, proprio per sua natura, rifugge da qualsiasi potere che si ponga in termini di assolutezza.

Persino una maggioranza legittima che cessi di considerare lo Stato una “res publica” per farne oggetto di una gestione completamente partigiana del potere si porrebbe in rotta di collisione con la nozione di repubblica.

In questo senso, può ben comprendersi come lo spirito repubblicano possa albergare anche nel governo di pochi o di uno solo, e che dunque si sia potuto parlare, con apparente paradosso nel corso della storia, di Repubbliche oligarchiche (qui il pensiero corre a Venezia) e persino di monarchie permeate di spirito repubblicano quando il sovrano abbia dimostrato di avere a cuore soprattutto il bene comune.

Ma con ciò tocchiamo lo snodo centrale del problema.

Ossia il fatto che se la repubblica si sposa assai bene con la democrazia, essa non è confondibile con la democrazia.

Come si giustificherebbe altrimenti che, mentre la democrazia è soprattutto espressa dal Parlamento elettivo e affidata alla sua cura, la tutela della Repubblica e dei suoi valori fondanti sia stata invece attribuita a supremi organi di garanzia, non dotati di diretta legittimazione democratica o addirittura completamente carenti di tale legittimazione, come il Presidente della Repubblica e, rispettivamente, la Corte costituzionale?

E, a ben vedere, come comprendere che ordinamenti sicuramente democratici come la Gran Bretagna, la Danimarca, la Svezia, tanto per citarne solo alcuni, conservino al vertice dello Stato dei monarchi, se non immaginando che, una volta svuotata di qualsiasi capacità d’influenza politica, queste figure tradizionali stiano lì solo a simboleggiare l’unità quasi mistica dell’ordinamento e dell’aspirazione tutta repubblicana di abolire gli opposti?

14. Ma su questa circostanza sarebbe ora troppo fuor di luogo dilungarsi.

Ciò che vorrei invece qui ancora sottolineare è come sia davvero riduttiva l’opinione che la differenza tra repubblica e monarchia sia da ricondurre essenzialmente al diverso modo di concepire il Capo dello Stato, ossia un presidente elettivo nel primo caso ed un monarca regnante per diritto proprio nel secondo caso.

Infatti, a parte la dimostrata non decisività di tale criterio distintivo, la differenza autentica tra questi due forme istituzionali discende da quanto si è già sin qui accennato, ossia nel concetto di repubblica come casa comune della società statale, nella quale, come recita l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti del 1789, tutti i cittadini sono giuridicamente eguali, “senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti”.

15. Da queste premesse, può agevolmente derivarsi che la repubblica, pur proclamata solennemente sulla carta, venga compromessa da qualsiasi governo corrivo con i privilegi e condiscendente con le disuguaglianze.

Si tratta cioè di mantenere costantemente intatti quelli che non a caso i nostri vicini francesi, a far data dalla Rivoluzione che abbattè l’ancien régime, chiamano “les valeurs de la République”.

Questi valori, prima di essere indicati partitamente, possono essere riassunti nel sentimento di appartenenza ad una medesima casa comune. Lo Stato repubblicano non è una mera sommatoria di comunità giustapposte, ma è una comunità nazionale.

Se la repubblica, come già detto, vive al di sopra della democrazia, essa vive ancora più lontano dalla politica. Dove la politica naturalmente divide e costringe a prendere posizione, la repubblica intende riunire nella comune adesione a principi superiori sottratti alla discussione e al compromesso politico.

Ecco perché quando questi valori vengono trascinati nell’agone politico, la Repubblica subisce una ferita profonda. Ed è per questo che, mentre oggi si può guardare con sufficiente tranquillità al rischio ormai risibile di un antistorico ritorno ad una monarchia con tanto di corte e di dinastia, occorre invece che si abbia la consapevolezza che i reali pericoli provengono da quelle posizioni che contrastano o tentano di contrastare anche uno solo dei valori unificanti di cui si sostanzia la Repubblica.

16. Qui il recente esempio francese si rivela ancora eloquente, dato che, come a tutti noto, è riconoscendosi uniti nei “valori della Repubblica” che, alle ultime elezioni presidenziali, destra e sinistra hanno fatto quadrato contro la messa in campo di posizioni xenofobe e razziste.

Si tocca così il valore centrale tra quelli repubblicani, ossia l’eguaglianza, vista sia come parità giuridica, sia come pari dignità personale, a cui non possono essere validamente contrapposte, come impone l’art. 3 della Costituzione repubblicana, le pur inevitabili diversità indotte dalle molteplici vicende della vita a cominciare dal momento della nascita.

In questo senso, può addirittura considerarsi come lo spirito repubblicano abbia fatto premio sul dato testuale, dato che, nonostante l’art. 3 sembri riferire letteralmente l’eguaglianza ai soli cittadini, di esso si è affermata una lettura che prende in conto anche l’art. 2 della Costituzione che, nel ragionare di diritti inviolabili, parla semplicemente di uomini e non di cittadini.

Ma ciò è a ben vedere anche un’esigenza logica, poiché l’eguaglianza costituisce l’antecedente necessario della possibilità di accesso universale ai diritti.

Senza eguaglianza non vi sono diritti, ma solo privilegi.

E i privilegi, l’ho già ricordato, sono fuori dall’ottica repubblicana.

17. Ma, accanto al valore dell’eguaglianza, altri diversi valori vanno menzionati. Ma in tutti questi ritroviamo il comune denominatore del ripudio della divisione, della separazione, dell’avversione, dell’inimicizia, della guerra.

Così è in primo luogo per il valore della pace.

“Mai più la guerra” diceva Giovanni Paolo II, ma riecheggiano ancora forti le parole di Pio XII alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale quando diceva: “nulla è perduto con la pace, tutto è perduto con la guerra”.

Di ciò ha preso atto con straordinaria chiarezza la Costituzione repubblicana che all’art. 11 proclama che “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Così è ancora per il valore della tutela delle minoranze, elevato a principio supremo dall’art. 6 della Costituzione.

Ci sono poi ancora:

il principio internazionalista, che ha aperto all’Italia la strada verso le organizzazioni come l’ONU o la Comunità europea;

il principio di laicità, che segna il distacco dai dogmatismi di Stato e dai totalitarismi degli ordinamenti teocratici;

e altri valori ancora si potrebbero ricordare in coincidenza di ciascuno dei diritti che la Costituzione assicura e garantisce. Diritti che, non si ometta mai di ricordarlo, la Repubblica, in base all’art. 10 della Costituzione, si è impegnata ad offrire anche allo straniero al quale ne sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio.

18. Ma vedete come questi valori siano in certo modo indifferenti al concreto atteggiarsi delle vicende della politica?

La trama repubblicana di questi valori, ripeto, è costituita dalla loro funzione unificante. Così è per la pace che si oppone alle terribili lacerazioni della guerra;

per la tutela delle minoranze che ne contrasta l’emarginazione, la messa al bando e le integra invece nello stesso tessuto sociale, arricchendolo;

per il principio internazionalista, che sconfigge l’isolamento e le sterili tentazioni autarchiche in una realtà, oltre tutto, sempre più globalizzata.

per il principio di laicità, per il quale il relativismo è dubbio che possa considerarsi una mancanza, ma piuttosto una ricchezza in quanto produce il valore della tolleranza. Dai valori della laicità scaturiscono i sistemi repubblicani fondati sul valore del singolo individuo: una testa. un voto.

19. Ma tutti questi principi, ve ne sarete accorti, non sono elucubrazioni astratte dei professori di diritto costituzionale, ma stanno scolpiti nel bronzo della Costituzione.

Ciò equivale a dire che la Repubblica e la Costituzione sono le due facce di una stessa realtà.

20. Ci sono di conseguenza, purtroppo, svariati modi di offendere la Repubblica, colpendo la Costituzione.

Il più plateale, ma forse il meno pericoloso perché il più improbabile, sarebbe di trasgredire il divieto, contenuto nell’art. 139 della Costituzione stessa, di revisione della forma repubblicana dello Stato.

Poi c’è quello più subdolo, consistente nell’alterare, nell’emarginare o nell’irridere, soprattutto nella legislazione quotidiana, ai valori costituzionali di cui s’è detto.

Ma c’è anche un terzo modo, rispetto al quale, a differenza dei primi due, anche la Corte costituzionale ha le mani legate, ed è quello di modificare la Costituzione privi di spirito repubblicano.

Questa sfortunata evenienza si verifica quando la Costituzione diventa oggetto di un programma politico, presso qualsiasi parte politica ciò avvenga.

21. I nostri padri costituenti – lo sapete bene – erano reduci da una guerra e da uno scontro civile di una violenza inaudita, e certamente i rancori non potevano esser stati sopiti nel breve volgere di qualche mese.

Non pochi dei nostri padri costituenti, usciti dall’assemblea, si sarebbero ancora battuti alla morte.

Nell’assemblea costituente ciò però non accadde: essi invece votarono molto spesso insieme e trovarono alla fine un accordo luminoso che ha retto l’Italia per più di mezzo secolo.

22. Ma essi avevano dalla loro parte lo spirito repubblicano.

Si può avere qualche dubbio che oggi sia ancora così.

Solo tenendo la Costituzione su un piano più alto, lontano il più possibile dagli interessi individuali e collettivi e fuori dalle tensioni più acute della lotta politica, potremo ancora, se lo vogliamo, mantenere salva la Repubblica.

23. Un’ultima notazione, se avete ancora la pazienza di ascoltarmi.

Abbiamo visto come la repubblica consista e si alimenti dello spirito unitario e della tensione verso la pace.

Non è perciò un caso che, alla fine dell’ultima guerra mondiale, che proprio questi due valori sembrava aver irreparabilmente compromesso, l’idea repubblicana sia riemersa.

Questa volta su una dimensione ancor più ampia, cioè a livello europeo.

Si è cioè compreso definitivamente come la stessa idea di Stato poteva essere pervertita in quella di Potenza e diventare, come era tragicamente avvenuto, un fattore di divisione.

Di qui l’idea tutta repubblicana di sfumare le barriere tra gli Stati fino ad abolirle del tutto, creando così una nuova entità sopranazionale che costituisse la casa comune degli europei.

La comunità europea o meglio come da qualche tempo si chiama: l’Unione europea è il frutto di questa idea.

Ma non è ancora una Repubblica.

Il nostro auspicio è che lo diventi presto. Ma, perché ciò accada, occorrerà, mettere da parte completamente i fattori che ancora dividono gli Stati europei.

Occorre cioè anche qui il naturale complemento di una Repubblica, cioè una Costituzione. Si può allora qui ricordare come lo stesso Kant, nel teorizzare i fondamenti di una futura comunità giuridica sopranazionale, nel suo scritto “Per la pace perpetua” del 1795, afferma che “la costituzione civile di ogni Stato dev’essere repubblicana”.

Ma, secondo Kant, una costituzione è repubblicana quando sia fondata:

1. sui principi della libertà dei membri di una società (in quanto uomini);

2. sui principi della dipendenza di tutti da un’unica legislazione (in quanto sottoposti);

3. sulla legge dell’uguaglianza di tutti (in quanto cittadini).

24. Del resto - e qui concludo davvero - l’Italia e l’Europa furono due punti fondamentali nel pensiero repubblicano del nostro Giuseppe Mazzini per il raggiungimento di una democrazia e di una pace stabili.

Per lui, la Patria unita non costituiva il punto d’arrivo, ma una necessità subordinata ad un più ampio concetto di umanità, dentro al quale si legge il superamento della ‘forma-nazione’, a favore di una federazione fra tutti i popoli europei.

Ciò autorizza, a duecento anni dalla nascita di Giuseppe Mazzini, a considerare il pensatore genovese come il precursore di un disegno di pace per i popoli uniti.

Ricordiamo che Mazzini, nel gennaio 1834, si era rifugiato a Berna, fondando la Giovine Europa, il cui scopo era

“l’ordinamento federativo della Democrazia europea sotto un’unica direzione”

e la consacrava con una simbolica cerimonia, alla quale parteciparono 18 giovani di varie nazionalità.

25. Come vedete, dunque, celebrare il 2 giugno significa celebrare due cose assieme.

Perché il 2 giugno ha dato la Repubblica all’Italia, e l’Italia repubblicana ha fondato ed opera con sincera convinzione per la costruzione della Repubblica Europea.

Grazie della vostra attenzione.

domenica 13 luglio 2008

IL LODO METASTASI


Marco Travaglio

Dunque abbiamo assodato che, quando Al Tappone definisce “metastasi” la magistratura, è una battuta. Quando definisce “coglioni” gli elettori che non votano per lui e “spazzatura” 50 mila persone che manifestano contro di lui, è una battuta. Quando il ministro Bossi preannuncia “300 mila fucili” pronti a sparare in Padania, è una battuta. Gli unici che non possono fare battute sono i comici: quelli “insultano”, “vilipendono”, minacciano la democrazia. Invece chi sfigura la Costituzione a propria immagine e somiglianza “dialoga”, anche se parla da solo.

A questo proposito, circolano due singolari leggende metropolitane:
1) Il Lodo Alfano, detto anche Dolo Berlusconi, sarebbe legittimo e ragionevole, se solo non fosse approvato con legge ordinaria, ma costituzionale.

2) Il Lodo Alfano risponderebbe ai rilievi avanzati dalla Consulta nella sentenza del gennaio 2004 che bocciava il Lodo Schifani. Ragion per cui, si apprende da una nota del Quirinale, la firma del capo dello Stato sarebbe addirittura “una scelta obbligata” anche in calce a una legge ordinaria.

E’ quel che sostiene, per esempio, l’ex presidente della Corte Alberto Capotosti con un’intervista al Corriere in cui afferma l’esatto contrario di quel che lui stesso disse al Corriere il 26 giugno. Allora parlava di “via impervia”, di “scorciatoia per ottenere l’immunità delle alte cariche”, citava “il precedente della sentenza della Corte costituzionale che nel 2004 ha dichiarato illegittimo il lodo Schifani”, sentenza “di cui sento circolare letture semplificate”, mentre in realtà bocciava l’immunità “con molta eleganza e riferimenti a principi generali”. Ragion per cui, niente immunità per le alte cariche: piuttosto, meglio “reintrodurre l’autorizzazione a procedere per i parlamentari, abolita nel ‘93”. Ora, con una spettacolare capriola, Capotosti afferma che “il lodo Alfano non va manifestamente contro la Costituzione” e può passare addirittura “con legge ordinaria”. Come possa la Costituzione prevedere all’articolo 3 che “tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge senza distinzioni…di condizione sociale” e una legge ordinaria stabilire che 4 cittadini sono più uguali degli altri solo per la carica che ricoprono, lo sa solo lui. Ma il partito dei pompieri s’è messo in moto, e poco importa se ben 100 costituzionalisti, fra cui gli ex presidenti della Corte Onida, Elia e Zagrebelsky, sostengono che il Lodo è incostituzionale sia perché è una legge ordinaria, sia perché viola - nel merito - alcuni principi fondamentali della Carta.

Potrebbe sembrare una disputa tra diversi orientamenti, ma non è così. Perché non è vero che la sentenza del 2004 dica che si può derogare alla Costituzione con legge ordinaria. Anzi, dice l’esatto contrario: “Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili, è regolato da precetti costituzionali”. Non da leggi ordinarie, approvate a colpi di maggioranza semplice (in barba all’art. 138, che impone la doppia lettura parlamentare e la maggioranza dei due terzi, pena il referendum confermativo). Dunque non è vero che la sentenza “lavi” preventivamente il nuovo Lodo e imponga al Quirinale di firmarlo. Anche perché, a parte un paio di dettagli, il Lodo Alfano riproduce gli obbrobri - già bocciati dalla Consulta - del Lodo Schifani. L’unica differenza sostanziale è che è rinunciabile e vale per una sola legislatura, mentre l’altro era automatico e illimitato. Ma questo è pure “reiterabile… in caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura”. Se, alla fine di questa, Al Tappone riesce a passare da Palazzo Chigi al Quirinale, porta con sé sul Colle lo scudo spaziale che aveva già a Palazzo Chigi. Che dunque durerebbe 5 anni più 7, rendendolo auto-immune fino al 2020 quando ne avrà 84.

Paradossalmente, se facesse uccidere Napolitano per sloggiarlo anzitempo, non sarebbe punibile e potrebbe prendere il suo posto senza che nessuno possa processarlo. E proprio questo era uno dei motivi della bocciatura del 2004: il Lodo Schifani era “generale”, cioè sospendeva i processi per “tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica”, esattamente come l’Alfano; era “automatico”, cioè scattava “senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione e in qualsiasi momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti”, proprio come l’Alfano. La Corte citava poi l’art. 111, che impone la “ragionevole durata dei processi”, ovviamente incompatibile con una sospensione di 5 anni che può arrivare a 12; e l’art. 3, sull’eguaglianza di tutti i cittadini (compresi quelli che hanno subìto un reato); e l’art. 24 (“Tutti possono agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”). Ma l’art. 3 finiva (e finisce) in pezzi anche per la bizzarra scelta delle alte cariche da immunizzare: è assurdo, scriveva la Corte nel 2004, “accomunare in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai princìpi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti”. Il che conferiva alla norma “gravi elementi di intrinseca irragionevolezza”.

Ora il Lodo Alfano sfila il presidente della Consulta, ma resta il frittomisto fra una carica monocratica come quella del capo dello Stato e quelle collegiali come dei presidenti delle Camere e del premier. Queste ultime infatti, come ricordano i 100 costituzionalisti, non godono di speciali immunità in nessun’altra democrazia del mondo. A parte l’Italia prossima ventura: questa è la sola, vera “metastasi”.

sabato 12 luglio 2008

Lodo e processi rinviati, strappo all’uguaglianza

Micromega
4 luglio 2008


I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative intese:

1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni;

2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l'immunità temporanea per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell'assunzione della carica, già prevista dall'art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004,

premesso che l'art. 1, comma 2 della Costituzione, nell'affermare che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto della Carta costituzionale,

rilevano, con riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale perché:

a) essendo del tutto estranei alla logica del cosiddetto decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008);

b) violano il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); c) pregiudicano l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei processi, ma solo, e tutt'al più, di prevedere criteri - flessibili - cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d'udienza;

d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e razionale;

e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti;

rilevano, con riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei processi e all'obbligatorietà dell'azione penale, anche e soprattutto l'art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini "sono eguali davanti alla legge".

Osservano, a tal proposito, che le vigenti deroghe a tale principio in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel cosiddetto lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità "funzionale", bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con riferimento a reati "comuni".

Per ciò che attiene all'analogo art. 1, comma 2 della legge n. 140 del 2003, i sottoscritti rilevano che, nel dichiararne l'incostituzionalità con la citata sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale si limitò a constatare che la previsione legislativa in questione difettava di tanti requisiti e condizioni (tra cui la doverosa indicazione del presupposto - e cioè dei reati a cui l'immunità andrebbe applicata - e l'altrettanto doveroso pari trattamento dei ministri e dei parlamentari nell'ipotesi dell'immunità, rispettivamente, del Premier e dei Presidenti delle due Camere), tali da renderla inevitabilmente contrastante con i principi dello Stato di diritto.

Ma ciò la Corte fece senza con ciò pregiudicare la questione di fondo, qui sottolineata, della necessità che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale debba essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzionale.

Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti ritengono opportuno ricordare che l'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.


L'elenco dei firmatari.

Alessandro Pace, Valerio Onida, Leopoldo Elia, Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli, Gianni Ferrara, Alessandro Pizzorusso, Sergio Bartole, Michele Scudiero, Federico Sorrentino, Franco Bassanini, Franco Modugno, Lorenza Carlassare, Umberto Allegretti, Adele Anzon Demmig, Michela Manetti, Roberto Romboli, Stefano Sicardi, Lorenzo Chieffi, Giuseppe Morbidelli, Cesare Pinelli, Gaetano Azzariti, Mario Dogliani, Enzo Balboni, Alfonso Di Giovine, Mauro Volpi, Stefano Maria Cicconetti, Antonio Ruggeri, Augusto Cerri, Francesco Bilancia, Antonio D'Andrea, Andrea Giorgis, Marco Ruotolo, Andrea Pugiotto, Giuditta Brunelli, Pasquale Costanzo, Alessandro Torre, Silvio Gambino, Marina Calamo Specchia, Ernesto Bettinelli, Gladio Gemma, Roberto Pinardi, Giovanni Di Cosimo, Maria Cristina Grisolia, Antonino Spadaro, Gianmario Demuro, Enrico Grosso, Anna Marzanati, Paolo Carrozza, Giovanni Cocco, Massimo Carli, Renato Balduzzi, Paolo Carnevale, Elisabetta Palici di Suni, Maurizio Pedrazza Gorlero, Guerino D'Ignazio, Vittorio Angiolini, Roberto Toniatti, Alfonso Celotto, Antonio Zorzi Giustiniani, Roberto Borrello, Tania Groppi, Marcello Cecchetti, Antonio Saitta, Marco Olivetti, Carmela Salazar, Elena Malfatti, Ferdinando Pinto, Massimo Siclari, Francesco Rigano, Francesco Rimoli, Mario Fiorillo, Aldo Bardusco, Eduardo Gianfrancesco, Maria Agostina Cabiddu, Gian Candido De Martin, Nicoletta Marzona, Carlo Colapietro, Vincenzo Atripaldi, Margherita Raveraira, Massimo Villone, Riccardo Guastini, Emanuele Rossi, Sergio Lariccia, Angela Musumeci, Giuseppe Volpe, Omar Chessa, Barbara Pezzini, Pietro Ciarlo, Sandro Staiano, Jörg Luther, Agatino Cariola, Nicola Occhiocupo, Carlo Casanato, Maria Paola Viviani Schlein, Carmine Pepe, Filippo Donati, Stefano Merlini, Paolo Caretti, Giovanni Tarli Barbieri, Vincenzo Cocozza, Annamaria Poggi.

COMMENTO

Sig. Presidente della Repubblica, cosa Le suggerisce il suo 'staff' di giuristi e costituzionalisti ?
Questa legge "ordinaria" s'ha da fare o non s'ha da fare ?
Io ritengo di no, che non s'ha da fare. Io ritengo che Lei dovrebbe rifiutare la firma rinviando la legge al Parlamento, per una seconda lettura.
Lo faccia, sig. Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Sandro Pertini, il Presidente più amato, lo avrebbe fatto e per questo era amato dal popolo.

lunedì 16 giugno 2008

IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA


Roberto Ormanni

Il reato di immigrazione clandestina previsto dal disegno di legge che il governo Berlusconi ha presentato al Senato costerà 31 milioni di euro l’anno. E’ la stima, ottimistica, per il 2009 riportata in chiusura dei venti articoli di cui è composto il Ddl.

I fondi serviranno per affrontare i costi della detenzione in carcere dei clandestini arrestati e le spese di giustizia. Nessuna previsione è stata invece fatta per le somme necessarie a liquidare gli avvocati difensori degli immigrati clandestini. I firmatari del disegno di legge sembrano aver dimenticato che l’ordinamento giudiziario italiano prevede che la spesa del difensore venga sostenuta dallo Stato quando l’imputato non ha reddito. Ed è scontato che un immigrato clandestino sia senza reddito. Dunque, gli spetta il gratuito patrocinio, ossia l’avvocato d’ufficio pagato dallo Stato.

E’ questo uno degli aspetti controversi del Ddl: se queste stesse risorse finanziarie venissero impiegate per organizzare controlli più serrati alle frontiere e per rimpatriare i clandestini, forse il problema si potrebbe risolvere senza caricare il peso di migliaia di nuovi processi sul carro, già traballante, della giustizia.

La questione sarà affrontata nel corso del dibattito parlamentare, prima a Palazzo Madama e poi a Montecitorio.

Il Ddl prevede la condanna da sei mesi a 4 anni di reclusione per il reato di immigrazione clandestina. Secondo la nuova norma, l’arresto dell’immigrato è obbligatorio e il processo dovrà essere celebrato con rito direttissimo (ossia senza passare per la fase delle indagini del pubblico ministero e dell’udienza preliminare). Dopo la sentenza il giudice deve ordinare l’espulsione dello straniero.

Ma il problema dei costi del nuovo reato non è l’unico che dovrà essere affrontato dal dibattito parlamentare. Al di là delle perplessità politiche che l’opposizione, e anche la Chiesa, avanzano sulla legge, sono in molti i giuristi ad avere qualche dubbio sulla legittimità costituzionale della norma in discussione.

Se da un lato i costituzionalisti lasciano aperta la possibilità per il legislatore di introdurre un reato di immigrazione clandestina (sebbene a determinate condizioni), dall’altro sono quasi del tutto concordi a ritenere illegittima l’eventuale aggravante della clandestinità da applicare agli altri reati. In pratica, l’aumento di un terzo della pena prevista, ad esempio, per il furto, la rapina, lo spaccio di droga. Quando a compiere il reato sia un clandestino, non piace ai giuristi. Una “levata di scudi” che preannuncia fin d’ora ricorsi alla Corte costituzionale se la legge dovesse essere approvata, aggravante compresa.

Abbiamo provato ad “anticipare” il possibile giudizio della Consulta chiedendo un’opinione ai tre costituzionalisti, due ex presidenti della Corte costituzionale e il presidente dell’Associazione italiana costituzionalisti.

Sul reato di immigrazione clandestina e sull’eventuale aggravante della clandestinità, ecco come la pensano il presidente emerito della Corte costituzionale Renato Granata, magistrato di lungo corso ed ex primo presidente della Corte di Cassazione, Valerio Onida, professore di Giustizia costituzionale all’Università degli studi di Milano e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005, Alessandro Pace, presidente dell’Associazione italiana costituzionalisti e professore di Diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.

La sentenza che i tre giudici costituzionali firmano al termine di una non semplice camera di consiglio virtuale si rivela, di fatto, una bocciatura per l’iniziativa legislativa del governo. Uno stop che però concede alcuni “spazi di manovra”.

Due su tre votano contro la legge, dichiarandola incostituzionale.

L’unico voto che, di fatto, dà il via libera al progetto del governo viene dall’ex presidente della Corte, Renato Granata che, in particolare, contesta senza mezzi termini una delle ragioni che “il fronte del no” mette a sostegno dell’incostituzionalità della norma in discussione.

“Fonti autorevolissime – ammette l’ex presidente emerito della Consulta – hanno negato la legittimità costituzionale, di per sé, dell’eventuale introduzione nell’ordinamento italiano della nuova fattispecie di reato di «immigrazione clandestina», per la ragione che tale condotta avrebbe a priori natura di illecito amministrativo”.

“La perentorietà dell’affermazione – dice Granata – suscita qualche perplessità. Si apprende sui banchi dell’Università – ricorda con un filo d’ironia il magistrato – che sotto il profilo formale è reato il fatto per il quale il legislatore ritiene necessaria, in ragione del suo disvalore sociale, la irrogazione di una «pena criminale»”.

“Al fondo della incriminazione penale – sottolinea l’ex giudice costituzionale – vi è dunque sempre una scelta discrezionale del legislatore legata alle condizioni sociali del momento storico dato, costituzionalmente censurabile sotto il profilo sostanziale secondo il parametro della palese irragionevolezza del sotteso giudizio circa la ineludibilità del bisogno di tutela penale”.

“La risposta al quesito circa la legittimità dell’eventuale repressione penale dell’immigrazione clandestina – conclude Granata – quindi, va data sulla base della valutazione circa l’indispensabilità di siffatta misura in ragione del livello di gravità dell’allarme sociale provocato dal fenomeno nel dato momento storico, nonché delle sue prevedibili ricadute sul funzionamento «sistema giustizia», e non certo in base ad una apodittica qualificazione ontologica della natura meramente amministrativa del fenomeno stesso”.

Anche rispetto all’ipotesi dell’aggravante il presidente Granata si mostra favorevole: “Con riferimento in particolare, poi, alla possibile valenza di circostanza aggravante nel caso di reati comuni commessi da immigrati irregolari, la situazione di clandestinità in cui questi versano è sufficientemente distintiva rispetto agli altri autori dei medesimi reati per escludere il sospetto di violazione del principio di uguaglianza”.

Una posizione che non trova concordi gli altri due giuristi che, tuttavia, sono d’accordo sulla possibilità di introdurre un reato di immigrazione clandestina. Dove però, ciò che può essere punito è l’ingresso senza permesso nel territorio dello Stato, e non la permanenza. Una differenza che l’ex presidente Valerio Onida spiega con chiarezza.

“Sul reato di «ingresso illegale nel territorio dello Stato» va innanzitutto precisato – dice Onida – che non si tratta del reato di “clandestinità” perché ciò che è punito è solo l’ingresso illegale: la norma non riguarderebbe chi entra in Italia legalmente e poi non si munisce del titolo di soggiorno o lo perde. Come pure non riguarda i cittadini comunitari”.

Ma anche in questo caso il presidente emerito della Consulta non è convinto: “Due sono le obiezioni a tale reato. La prima di ordine pratico riguarda l’efficacia della norma: se uno straniero viene fermato dopo aver fatto ingresso in Italia, dovrebbe essere respinto. Non si capisce perché dovrebbe essere invece arrestato, portato davanti ad un giudice per essere condannato e poi espulso. In pratica, si metterebbe in moto una spirale di carcerazioni, processi che andrebbe ad ingolfare la macchina giudiziaria”.

“La seconda obiezione – prosegue Onida – è di carattere generale, riguarda l’appropriatezza dello strumento penale per combattere un fenomeno di massa, quello dell’immigrazione illegale, che può essere affrontato dallo Stato con altri strumenti: attraverso una politica di controllo ragionevole dei flussi legali e mediante la lotta al lavoro nero che si avvale spesso proprio di clandestini”.

Fermo il no del professore Onida all’ipotesi dell’aggravante: “Per quanto riguarda l’aggravante della clandestinità si tratta di circostanza generica comune collegata ad una situazione soggettiva del reo e non ad una condotta penalmente rilevante, perché l’essere irregolare sul territorio di per sé non è reato”.

“In questo caso – conclude il presidente emerito – si opera una discriminazione fra persone in ragione dell’origine nazionale e di condizioni personali, vietata dagli articoli 2 e 7 della Dichiarazione Universale, dall’articolo 14 Cedu e dall’articolo 3 della Costituzione”.

Se la posizione contraria di Onida è quella più radicale, il professore Pace è invece possibilista, a patto però che l’eventuale aggravante sia strettamente connessa al reato di ingresso clandestino vero e proprio. Sul quale, tuttavia, anche il presidente del costituzionalisti italiani mostra qualche dubbio.

“Da un punto di vista strettamente costituzionale – dice Pace – non dovrebbero esservi perplessità, in via di principio, a che siano previste sanzioni penali per chi si introduca clandestinamente in Italia, in quanto ogni Stato esercita la sovranità sul suo territorio, e quindi ha tutto il diritto di disciplinare le forme di ingresso su di esso da parte di cittadini stranieri, e di farle rispettare”.

“Chi ritiene che debba essere comunque data accoglienza anche a chi si introduca clandestinamente nel nostro Paese – sottolinea il professore – evidentemente si muove da rispettabilissime considerazioni d’ordine morale o religioso, ma che nulla hanno a che vedere con la nostra Costituzione. Questa, al terzo comma dell’art. 10, prevede sì il diritto d’asilo, ma solo per lo straniero «al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana»”.

“Inoltre – aggiunge il presidente Pace – a parte il rilievo che una cosa è la richiesta di asilo politico da parte di isolati individui, altra cosa è l’asilo come fenomeno di massa, è lo stesso art. 10, comma 3 Cost. che dispone che è il legislatore ordinario a dover stabilire quali siano «le condizioni» perché alla richiesta di asilo si debba rispondere positivamente”.

Il professore Pace chiude con un no all’aggravante: “Dubbi di costituzionalità sorgerebbero invece qualora il legislatore, pur non prevedendo una sanzione penale per chi si introduca clandestinamente nel territorio nazionale, considerasse la clandestinità come una circostanza aggravante del reato commesso (furto, rapina, lesioni personali ecc.)”.

“E le ragioni delle perplessità – spiega – sono le seguenti: se l’ingresso clandestino non è qualificato dal legislatore come un illecito penale, esso costituisce un fatto penalmente lecito; ma se è un fatto lecito non può evidentemente costituire una circostanza aggravante del reato. Così facendo il legislatore violerebbe il principio di razionalità/ragionevolezza (art. 3, comma 1 Cost.), e la Corte costituzionale non avrebbe difficoltà a dichiarare l’incostituzionalità di tale norma”.

Il legislatore è avvertito: la corazzata anti-clandestini che il Parlamento si appresta a varare, nonostante le difficoltà politiche, indipendenti dalle osservazioni dei giuristi, potrebbe naufragare al primo ricorso alla Consulta.
Roberto Ormanni