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sabato 27 novembre 2010

LA PRESCRIZIONE DEI REATI

ROBERTO ORMANNI

E’ necessaria una premessa per capire che senso ha la prescrizione e che cosa provoca davvero.

La prescrizione è una specie di punizione per lo Stato, per il “sistema-giustizia”, che non riesce a compiere il suo dovere – cioè condannare chi non rispetta la legge – in un tempo ragionevole.

Nella sostanza, provoca l’estinzione, ossia la cancellazione, del reato. Questo non vuol dire che il reato non è stato commesso: se così fosse non ci sarebbe niente da cancellare.

Vuol dire invece, al contrario, che nonostante in base ai documenti, alle prove, che il giudice ha davanti a sé, siccome è passato troppo tempo quel giudice non ha il diritto di andare avanti nel giudizio: deve arrendersi a sua maestà il tempo che gli ordina di fermarsi perché il reato, nell’attesa, si è cancellato. E’ come quando si dice che mentre il medico studia il malato muore: non vuol dire che non c’era la malattia.

La legge, anzi, stabilisce che se le prove che il giudice ha davanti nel momento in cui si rende conto che è “scaduto il tempo” non fossero sufficienti nemmeno a far sospettare che il reato sia stato commesso, quel giudice è obbligato a emettere una sentenza di assoluzione, e non di prescrizione.

Proprio per questo motivo l’imputato può rinunciare alla prescrizione e chiedere di portare a termine il processo. Perché è convinto che il processo dimostrerà la sua innocenza anche se, in quel momento, le carte dicono che è colpevole.

E c’è una ragione pratica per la quale è garantito all’imputato il diritto a rinunciare alla prescrizione: visto che non si tratta di un’assoluzione, la sentenza di prescrizione lascia in piedi l’obbligo per l’imputato di risarcire chi è stato danneggiato dal reato, a patto che si sia costituito parte civile. Insomma: il processo si chiude con una prescrizione ma l’ex imputato, proprio come se fosse stato condannato, deve risarcire la parte civile.

Immaginiamo un truffatore che finisce sotto processo e le sue “vittime” che si costituiscono parte civile. Passano più di 3 anni (la prescrizione per la truffa è tre anni) e il processo non è ancora concluso. A questo punto il tribunale dichiara prescritto il reato ma il truffatore deve risarcire i danneggiati dalla sua truffa, proprio come se fosse stato condannato.

La premessa finisce qui.

Con la riforma introdotta dalla legge 251 del 5 dicembre 2005 (la cosiddetta ex - Cirielli), il tempo necessario per la prescrizione corrisponde al massimo della pena edittale, cioè della pena prevista dal codice penale senza tenere conto di attenuanti o aggravanti che possono, in concreto, far aumentare la condanna sotto il minimo o oltre il massimo rispetto a quanto previsto dal codice.

In precedenza la prescrizione si calcolava in scaglioni di cinque anni a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima del reato contestato: fino a 5 prescrizione dopo 5 anni, da 5 a 10 prescrizione in 10 anni, da 10 a 20 prescrizione in 20 e così via.

Oggi invece ciò che conta è la pena massima: se è di 7 anni il reato si prescrive in 7 anni (e non in 10 come prima), se è di 10, in dieci anni.

Sono però previsti due “limiti”: nessun delitto può prescriversi in meno di 6 anni (ad esempio per l’abuso d’ufficio la pena massima è 3 anni ma la prescrizione è di 6), e nessun reato contravvenzionale si può prescrivere in meno di 4 anni. Ad esempio il disturbo della quiete pubblica si prescrive in 4 anni (i reati contravvenzionali sono quelli puniti non con la reclusione ma con l’arresto oppure con un’ammenda: la differenza tra arresto e reclusione è che l’arresto si può sempre convertire in una pena pecuniaria, la reclusione invece soltanto in alcuni casi).

Che significa tutto questo?

Oggi, il reato di ricettazione (pena massima stabilita dal codice: 8 anni) si prescrive, appunto, in 8 anni. Prima invece siccome 8 sta tra 5 e 10 si prescriveva in 10 anni.

In sostanza la prima conseguenza della riforma è che la prescrizione è stata quasi sempre ridotta, almeno per i reati più gravi.

E visto che non è stato fatto nulla per abbreviare i tempi della giustizia questo significa che sono di più i processi che si concludono con la prescrizione.

Una seconda conseguenza è che al contrario i reati di minore importanza (come il disturbo della quiete pubblica che certo non crea alla società gli stessi problemi della corruzione) si prescrivono in tempi più lunghi.

In pratica lo Stato ha deciso che fare rumore la notte è più grave che accettare bustarelle e dunque ci si può impiegare anche più tempo ma l’importante è arrivare ad una sentenza per punire chi osa disturbare la quiete.

Mentre è meno importante condannare un corrotto.

Infatti con la vecchia legge (il vecchio articolo 157 del codice penale) i reati meno gravi, puniti con una pena inferiore a 5 anni di carcere “cadevano” nel primo scaglione della prescrizione: cioè 5 anni.

Oggi si passa indistintamente a 6 o a 4: si prescrive in 4 anni anche la detenzione di pesi illegali in uno spaccio pubblico.

Vuol dire che è più grave avere una bilancia truccata in salumeria che fare il sindaco e prendere una tangente in cambio di una licenza edilizia (articolo 318 codice penale, corruzione per un atto d’ufficio, pena massima: 3 anni, prescrizione 3 anni).

Attenzione: a questo proposito bisogna ricordare che ci sono due tipi di corruzione: l’amministratore pubblico che prende soldi per compiere un atto a cui si ha diritto (ad esempio una concessione edilizia che ha tutte le carte in regola ma che con la bustarella si ottiene più rapidamente), e quello che incassa la tangente per fare qualcosa che non dovrebbe fare, ossia di illecito, contrario ai doveri d’ufficio (ad esempio una licenza edilizia che non avrebbe dovuto essere concessa).

Facciamo degli esempi.

La nuova prescrizione cancella in 6 anni, invece che in 10 come prima, molti reati di cui si parla spesso: la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, la truffa ai danni dello Stato o di enti pubblici, il favoreggiamento, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’usura e la frode fiscale.

Un’analisi della Corte di appello di Bologna ha stimato che per questa “fascia” di delitti la quota destinata a prescriversi è salita dal 9,60 per cento al 47 per cento.

Come non bastasse, uno studio della Corte di Cassazione ha accertato che il tempo medio dei processi per reati puniti al massimo con 8 anni, compreso il giudizio di Cassazione (ed è davvero impossibile che un imputato non ricorra prima in appello e poi in Cassazione) è di 9 anni. Dunque, questi processi vengono tutti cancellati dopo il giudizio d’appello ma prima della sentenza definitiva della Cassazione.

In pratica, si è trovato il modo per obbligare il sistema giudiziario a sprecare il massimo di energie e denaro: indagine, rinvio a giudizio, primo processo, secondo processo, comincia il terzo processo ma prima che possa finire si va tutti a casa.

giovedì 25 novembre 2010

LA LEGGE SULLA DROGA FINI-GIOVANARDI

ROBERTO ORMANNI

La nuova legge sulla droga, la Fini-Giovanardi, è del 2006 e modifica in parte la legge del 1999 che a sua volta modifica in parte quella del 1975. Nessuna però ha abrogato del tutto le precedenti, dunque la disciplina complessiva va ricavata dal confronto totale. E questo è il primo problema.

Il secondo problema è la scelta dell'ultima legge di non fare più alcuna distinzione tra le varie sostanze ai fini della determinazione delle sanzioni, ossia delle pene detentive. Tutte sono state aumentate, indistintamente.

Anche in questo caso, come sempre, ciò provoca l'orientamento della criminalità sulla massimizzazione del profitto. In pratica visto che il rischio di condanna è uguale, meglio spingere le droghe che costano di più e rendono di più. Naturalmente sono quelle dagli effetti più dannosi.

Il punto è che può anche essere una scelta quella di punire tutto allo stesso modo e tutto con pene molto alte. Ma a questa scelta deve accompagnarsi un rigoroso rafforzamento dell'apparato repressivo. Che invece non c'è mai stato. Morale: più di un terzo della popolazione carceraria totale, come sai, è rappresentato da detenuti accusati di reati connessi agli stupefacenti che però, ciononostante, sono soltanto una goccia nell'oceano del mercato della droga.

In sintesi: la nuova legge ha eliminato il criterio della “modica quantità” per uso personale (che pure aveva messo in difficoltà la giurisprudenza che aveva impiegato anni per mettere a punto modelli di valutazione che potessero aiutare a decidere cosa fosse e quando modica quantità e cosa no) per introdurre le soglie massime consentite.

Oltre questa soglia qualunque siano le condizioni soggettive, le circostanze del fatto, non si può mai parlare di detenzione per uso personale ma di spaccio. Dunque la pena va da 6 a 20 anni e, trattandosi di uno spacciatore, sono preclusi i programmi di riabilitazione e cura. L’unica possibilità è il carcere.

In teoria il principio potrebbe essere giusto ma in pratica si rivela dannoso.

Ecco perché: le tabelle fissano i limiti di possesso personale di “principio attivo” – e non di stupefacente complessivamente inteso - di ciascuna sostanza.

Questi alcuni dosaggi di principio attivo e le relative equivalenze di sostanza consumabile dove oltre al principio attivo ci sono gli altri “ingredienti” adoperati per il taglio:

  • 500 milligrammi di principio attivo, pari a 5 grammi di sostanza lorda (ipotizzando però il 10 per cento di principio attivo) equivalenti a 15 spinelli per la cannabis
  • 750 milligrammi di principio attivo, pari a 1,6 grammi di sostanza lorda pari a 5 assunzioni per la cocaina (ipotizzando un principio attivo al 45 per cento)
  • 250 milligrammi di principio attivo, pari a 1,7 grammi di sostanza lorda pari a 10 assunzioni per l'eroina ipotizzando un principio attivo del 15 per cento
  • cinque compresse di ecstasy
  • cinque di amfetamine
  • tre francobolli di LSD

Ora il punto è questo: un assuntore di cannabis (ad esempio) che è riuscito a trovare sostanza più “pura”, dove il principio attivo è al 20 per cento (accade spesso a coloro che se la producono da soli coltivandosi le piantine nell’orto), va in galera per 10 anni se viene beccato con 5/7 spinelli perché si suppone, ope legis, che sia uno spacciatore.

Al contrario (cosa che accade molto frequentemente) le organizzazioni criminali, dopo la legge, hanno quasi dimezzato il principio attivo in modo che uno spacciatore di cocaina sorpreso con 20 dosi pronte per essere vendute possa agevolmente sostenere che si tratti in realtà di uso personale perché il principio attivo non supera la soglia della tabella legislativa.

Ciò provoca due conseguenze: mettiamo in carcere i consumatori “privati” etichettandoli come spacciatori e lasciamo liberi, e gli paghiamo anche una riabilitazione che in realtà non serve a nulla, degli spacciatori professionisti alle dipendenze della criminalità definendoli semplici consumatori.

Per giunta quella stessa criminalità, diminuendo la quantità di principio attivo, raddoppia i propri guadagni e, come non bastasse, adoperando spesso per il taglio sostanze dannose fa aumentare i morti.

Nemmeno gli avvocati del Cartello di Medellin sarebbero riusciti a mettere a punto una legge così utile.

Insomma, la legge sulla droga è un corto circuito politico, sociale e giuridico.

LA EX CIRIELLI

ROBERTO ORMANNI

La legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (c.d. ex Cirielli) modifica il codice penale per le attenuanti generiche, la recidiva, il giudizio di comparazione delle circostanze del reato per i recidivi. In particolare, diminuiscono i termini di prescrizione ed aumentano le pene per i recidivi e per i delitti di associazione mafiosa ed usura.

Tale legge viene chiamata "Ex Cirielli" perché il suo primo firmatario, il senatore Edmondo Cirielli, dopo le modifiche apportate dal parlamento la sconfessò e votò contro, chiedendo successivamente che tale legge non venisse più chiamata col suo nome.

La nuova disciplina non ha effetto retroattivo e non può essere applicata ai processi già in corso.

La Cirielli fissa i termini di prescrizione di un reato al massimo della pena edittale, se superiore ai sei anni. Per gli altri reati, quelli puniti con pene fino a 6 anni, la prescrizione comunque non potrà essere inferiore a sei anni se si tratta di un delitto e quattro anni se si tratta di reati contravvenzionali.

Un'applicazione della ex Cirielli la troviamo nelle vicende giudiziarie di Cesare Previti e Attilio Pacifico, riguardanti l'accusa di corruzione nell'ambito del processo IMI-SIR. Il 4 maggio 2006 Previti e Pacifico vengono condannati in via definitiva a 6 anni di detenzione. Il giorno successivo, Previti si dimette dalla carica di parlamentare e si presenta al carcere di Rebibbia, dove inizia a scontare la pena comminatagli. Il 10 maggio, cioè pochi giorni dopo, l'onorevole ottiene l'affidamento ai servizi sociali ai sensi del comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato proprio dalla ex Cirielli secondo il quale non è prevista la detenzione negli istituti carcerari per un ultrasettantenne «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato»; per questo motivo la ex-Cirielli, approvata nella legislatura 2005-2006 quando Previti era ancora deputato, è stata ribattezzata “legge salva-Previti”.

Un altro esempio di applicazione è nel processo Parmalat, in cui la società “Bank of America” viene prosciolta per prescrizione in conseguenza della riduzione dei termini prevista dalla ex Cirielli.

Al contrario, avendo la legge stabilito aggravanti per i recidivi, qualche tempo fa il giudice monocratico del tribunale di Napoli ha condannato a 3 anni di reclusione un signore che aveva rubato un pacco di biscotti del valore di 1 euro e 30 centesimi in quanto aveva precedenti specifici per furto.

martedì 23 novembre 2010

IL REATO DI CLANDESTINITA’

ROBERTO ORMANNI

Per il reato di clandestinità il discorso è un po’ più complesso.

La legge, del 2009, che la Corte Costituzionale ha sostanzialmente confermato (ha detto però che l’essere clandestino non può considerarsi un’aggravante per altri reati: ciò in quanto le aggravanti devono consistere in un fatto ossia in qualcosa di commesso o di omesso, e non possono invece dipendere da una condizione soggettiva), prevede che chi entra senza permesso o chi si trattiene oltre il termine del permesso commetta un reato punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro. Il processo per direttissima spetta al giudice di pace (trattandosi di una sanzione amministrativa). E dopo il processo si viene espulsi.

La questione è duplice: in concreto si appesantisce soltanto, e inutilmente, il ruolo giudiziario. E’ infatti evidente che nessun clandestino pagherà mai nulla. Dunque l’unica sanzione “concreta” è l’espulsione. Per espellere il clandestino bastava già la vecchia legge.

L’altro aspetto della questione è teorico: ha senso o no istituire un reato di clandestinità?

A questa domanda ha in realtà risposto la Consulta confermando la validità della legge.

Più in generale, al di là delle polemiche politiche, va detto che diversi Paesi hanno un reato simile, per giunta punito più gravemente.

In Francia: lo straniero che entra o soggiorna senza i documenti richiesti per legge, ovvero si sia trattenuto sul suolo francese oltre il termine previsto dal suo visto d’ingresso, è punito con la reclusione di un anno e un’ammenda di 3.750 euro.

In Germania: le sanzioni prevedono la reclusione, da uno a tre anni, e la sanzione pecuniaria.

Nel Regno Unito: è sanzionabile penalmente il cittadino straniero che entri o permanga in territorio britannico privo del permesso di soggiorno o in violazione di provvedimenti di espulsione adottati a suo carico (quest’ultimo aspetto in Italia lo prevedeva già la legge Turco Napolitano), o che abbia soggiornato in territorio britannico oltre il termine di scadenza del permesso. Nei confronti delle persone accusate di immigrazione clandestina il giudice procede con rito sommario (summary conviction): le pene previste hanno natura pecuniaria (ammenda fino a 5000 sterline) e detentiva (fino a sei mesi di reclusione) e possono essere comminate anche congiuntamente.

lunedì 22 novembre 2010

LA LEGGE BOSSI-FINI

ROBERTO ORMANNI

Fissa dei limiti molto ristretti per l'immigrazione regolare (bisogna già avere un contratto di lavoro prima di partire) e riduce la durata del permesso di soggiorno (due anni).

In pratica da un lato non tiene conto che è davvero raro che qualcuno venga assunto a distanza senza nemmeno un colloquio, e dall'altro impone il rinnovo del permesso ogni due anni indipendentemente dalla durata del contratto.

Parallelamente introduce sanzioni penali anche per quelle violazioni precedentemente sanzionate solo in sede amministrativa.

Si realizza dunque un meccanismo secondo il quale la difficoltà di adempiere alle prescrizioni induce più facilmente alla violazione. E, inoltre, sanzionare allo stesso modo comportamenti diversi significa non già scoraggiarli, ma far ritenere "conveniente" commettere il reato più grave.

E' la stessa cosa che accade con le norme edilizie troppo restrittive: punire allo stesso modo la costruzione di una veranda e di un grattacielo non vuol dire quasi mai scoraggiare entrambe le cose, ma indurre chi voleva costruire una veranda a realizzare un grattacielo.