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venerdì 23 dicembre 2011

EDITORIALE DEL 23.12.2011

La farsa dei delitti contro la pubblica amministrazione




Di Pietro chiede al ministro della Giustizia escluderli dal decreto “svuota-carceri” ma in realtà per questi delitti in carcere non ci va quasi nessuno. Una riforma dovrebbe rendere provvisoriamente esecutiva l’interdizione dai pubblici uffici.


23 Dicembre 2011 di Roberto Ormanni

Il decreto svuotacarceri del ministro Severino non piace all’ex pm Antonio Di Pietro, leader dell’Italia dei Valori, perché, a suo dire, consentirà anche agli amministratori corrotti di non finire in carcere o di uscirne.

Nessuno, invece, ha sollevato la pur minima obiezione sulla reale efficacia del decreto rispetto all’obiettivo dichiarato. Perciò Golem ha chiesto un parere a Luigi Morsello, ex direttore di carcere ora in pensione. L’articolo lo trovate tra quelli in evidenza questa settimana.

L’occasione, però, è utile per una riflessione più complessiva sui cosiddetti reati contro la pubblica amministrazione. Delitti per i quali, in realtà, in carcere non ci finisce quasi nessuno, anche tra i condannati. L’unica possibilità di trascorrere qualche tempo in galera, per chi commetta uno dei delitti di questo tipo, è quella di essere arrestati prima del processo. Insomma, la custodia cautelare. Che dovrebbe essere un’eccezione, nella teoria di qualunque sistema giuridico, dal momento che – quanto meno – in caso di assoluzione (sempre possibile, sia perché innocenti sia perché colpevoli senza prove sufficienti) espone lo Stato a dover risarcire la detenzione sofferta.

Ciò che un governo che si presume – o si spaccia – per tecnico potrebbe fare (e che non farà) è invece una riforma in parte sostanziale e in parte procedurale per questo tipo di delitti.

Tanto per cominciare, invece di concepire il processo e la pena come una vendetta (cosa che accade quasi sempre in Italia), basterebbe comprendere che l’interesse collettivo, in riferimento ad un pubblico amministratore corrotto, non è tanto quello di fargli scontare 2 o 3 anni di carcere (che tanto non sconterà) ma quello di non averlo più tra i piedi. E allora sarebbe sufficiente rendere immediatamente esecutiva la sanzione accessoria, sempre connessa alla condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, dell’interdizione dai pubblici uffici. Anche se soltanto per 3 o 4 anni, già sarebbe un passo avanti.

In secondo luogo, si può sostituire, per questo tipo di delitti, alla pena detentiva la condanna a svolgere, per un pari numero di anni, lavori di pubblica utilità. Questo avrebbe due effetti immediati: ammesso che i colpevoli finiscano in carcere, contribuirebbe a svuotarli. E poi consentirebbe di risparmiare centinaia di euro al giorno per ogni condannato. Un detenuto infatti costa allo Stato circa 350 euro al giorno. Se invece lo destiniamo a lavori utili, naturalmente retribuiti come prevede anche la Costituzione, al massimo lo pagheremmo 80 euro al giorno, con un risparmio netto di circa 300 euro. Senza contare il beneficio indotto per la collettività.

Si tratta, in tutti e due i casi, di riforme che non contrastano con alcuno dei nostri principi di diritto sostanziale e processuale.

Sarebbero poi possibili anche altri piccoli aggiustamenti. Ma prima di arrivarci, è utile capire il “sistema” dei delitti contro la pubblica amministrazione. Perché una cosa che i legislatori degli ultimi venti anni sembrano ignorare è che qualunque intervento sul diritto andrebbe pensato rispetto al sistema complessivo nel quale si cala.

I delitti contro la pubblica amministrazione sono quelli previsti in tutto il Titolo II del codice penale, che si divide in tre Capi: il primo comprende i delitti (nel parlare corrente si dice sempre reati, ma in realtà un conto sono i delitti un altro i reati: i reati possono anche essere contravvenzionali – ad esempio i reati di violazione ai regolamenti di polizia – i delitti no. La conseguenza principale è che per i reati è quasi sempre ammessa l’oblazione, mentre per i delitti mai. Insomma: “delitto” è un termine molto più… grave di “reato”), il primo Capo, dicevo, comprende i delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione (dall’articolo 314, peculato, all’articolo 335, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro). Il Capo secondo riguarda i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e va dall’articolo 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) all’articolo 356 (frode nelle pubbliche forniture). Il Capo terzo riporta disposizioni relative a tutti e due i Capi precedenti e va dall’articolo 357 (Nozione di pubblico ufficiale) al 360.
L’articolo 360 in particolare prevede l’ipotesi della cessazione della qualità di pubblico ufficiale: questo è un articolo molto interessante e spesso sottovalutato anche dai giudici che dimostra come chi ha fatto il nostro codice penale fosse mille volte meglio di chi, negli anni successivi, ha tentato di riformarlo.
All’articolo 360 si afferma che anche quando un pubblico ufficiale non lo è più, ad esempio perché è andato in pensione, se commette un delitto contro la pubblica amministrazione logicamente “agganciato” alla sua precedente qualifica, deve essere processato come se fosse ancora un pubblico ufficiale effettivo – pensiamo al caso di un ex assessore all’edilizia, non più eletto e dunque ormai privato cittadino, che però grazie ai rapporti conservati con l’ambiente politico fa da mediatore per corrompere il nuovo assessore e ottenere una licenza per un amico: deve essere processato facendo riferimento alle pene più severe previste per il pubblico ufficiale.
Sto divagando troppo, lo so, ma il diritto penale ha molto di filosofia, ed è quello che oggi anche i magistrati non considerano più.

Torniamo ai delitti contro la pubblica amministrazione.
Il problema è che tutti, nessuno escluso, i delitti contro la pubblica amministrazione sono puniti con pene il cui minimo edittale è molto basso, sebbene il massimo sia, invece, a volte, molto alto.
Tutti i delitti contro la pubblica amministrazione vengono puniti con pene che possono oscillare tra i 6 mesi e i 3, 4, 5 o anche 6 anni.
In pratica la differenza tra minimo della pena e massimo della pena è spesso molto consistente.
Basti pensare che la corruzione per atto proprio (articolo 318), ossia prendere denaro in cambio di un atto che si sarebbe comunque dovuto adottare, è punita con una pena che va da 6 mesi a 3 anni. Ossia il massimo è 6 volte superiore al minimo. Mentre la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (articolo 319) è punita con la reclusione da 2 a 5 anni. L’abuso d’ufficio (323) va da 6 mesi a 3 anni, l’omissione di atti d’ufficio (328) da 6 mesi a 2 anni, l’interruzione di pubblico servizio (340) fino a 1 anno – e perciò si può essere condannati anche a 20 giorni di reclusione - , il millantato credito (346) nell’ipotesi più grave – che è quella in cui il millantatore riesce ad ottenere anche solo la promessa di denaro in cambio di qualcosa – da 2 a 6 anni (e qui andrebbe fatta una riflessione perché vuol dire che il millantato credito è considerato più grave della corruzione per atto contrario, che arriva ad una pena massima di 5 anni pur partendo dagli stessi 2 anni). L’ultima osservazione, sul punto: la turbata libertà degli incanti (353), che è il comportamento di chi convince, con denaro o altro, imprenditori a non partecipare ad una determinata gara d’appalto per lasciare a lui campo libero (magari in cambio di un accordo reciproco sulla gara successiva) è punita con la reclusione FINO a 2 anni. Quindi un eventuale colpevole potrebbe essere condannato anche a soli 2 mesi.

Questo fa capire come il nostro codice penale, per quanto ben fatto, sia vecchio: un tempo, negli anni Trenta – quando fu pensato il codice – determinati comportamenti erano assai rari, anche perché materialmente difficili da mettere in pratica. E dunque non rappresentavano una “emergenza” per il legislatore che, di conseguenza, non sentì il bisogno di ricorrere a sanzioni severe.
Oggi, ovviamente, la musica è cambiata. Ma nonostante si faccia un gran parlare di riforme della giustizia e del diritto penale, di queste cose nessuno ne parla mai.
Insomma, tra tutti i 46 articoli che prevedono delitti contro la pubblica amministrazione quello che riporta le pene più alte è il 317, che punisce la concussione. Ma anche in questo caso il minimo è 4 anni e il massimo 12.
In sostanza, NESSUN delitto contro la pubblica amministrazione ha una pena MINIMA edittale superiore ai 4 anni.
Questo dato oggettivo va messo insieme con uno dei principi fondamentali del nostro diritto penale: il giudice, nel determinare la pena, può scendere anche al di sotto del minimo edittale.
Ci possono essere cioè diversi casi in cui le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, o anche soltanto la scelta di riti alternativi come giudizio abbreviato e più ancora patteggiamento, soprattutto se uniamo la scelta del rito alternativo, che prevede lo sconto di un terzo di pena, alle attenuanti prevalenti, che pure comportano lo sconto di un terzo della pena, otteniamo – ad esempio – che un sindaco colpevole di concussione, e pure arrestato in flagranza, e che si è fatto 8 mesi tra carcere e arresti domiciliari prima del rinvio a giudizio, che però poi sceglie il rito abbreviato e al quale il giudice riconosce, sulla base degli atti, le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, venga condannato a una pena di 2 anni e 8 mesi.

Questo perché il nostro codice di procedura penale prevede che gli sconti di pena il giudice debba applicarli sulla pena una volta determinata in astratto. In pratica deve ragionare così: “questo sindaco è certamente un poco di buono, ma in questo caso si è trovato in una situazione difficile, è assolutamente incensurato e per il passato si è sempre comportato bene. E poi la tangente era di appena 5mila euro. Il codice mi dice che posso condannarlo ad una pena che va da 4 a 12 anni, e io credo che sia giusto condannarlo alla metà del massimo: 6 anni. A questo punto però devo applicare lo sconto di un terzo perché ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato e ha fatto risparmiare tempo e denaro alla giustizia che già non ce la fa (questa è la filosofia dello sconto per la scelta del rito). Dunque, 6 anni sono 72 mesi, un terzo di 72 è 24, 72 meno 24 fa 48, quindi 4 anni. Ah già – deve dire sempre il giudice nel suo ragionamento – ma io ho detto pure che in fondo questo in passato sembrava una brava persona e non gli posso negare lo sconto delle attenuanti. E allora i 48 mesi devono essere ridotti di un altro terzo, ossia di 16 mesi, e 48 meno 16 fa 32 mesi: 2 anni e 8 mesi”. A questo punto il nostro giudice si potrebbe trovare in imbarazzo con se stesso: “ma come – potrebbe chiedersi – questo ha obbligato l’imprenditore a dargli 5mila euro, che vabbè che non sono tanti e che lui in passato si era sempre comportato bene, ma mo’ addirittura 2 anni e 8 mesi che manco se li va a fare…”. E allora il giudice potrebbe concludere, prima di uscire dalla camera di consiglio: “Ma ora sai che faccio? Gli dò 4 anni e non se ne parla più. E invece che da 6 parto da 8”.

Poi però succede che, nello scrivere la motivazione della sentenza, ripete pari pari quelle cose che si era detto, e che erano state oggetto del processo, circa il comportamento di fatto dell’imputato e le attenuanti. E allora l’avvocato, tutto contento, si prende la sentenza e gli piazza un bell’appello per ottenere la revisione della pena sulla base proprio di quelle argomentazioni.
La Corte d’appello, dal canto suo, non vuole fare la parte di quella che si fa infinocchiare e credendosi furba conferma la sentenza di primo grado.
A questo punto l’avvocato, sempre più contento perché la parcella aumenta, gli scrive un ricorso per Cassazione e invoca l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello per illogicità della motivazione (nel senso che se quella è la pena, quella non può essere la motivazione, se invece quella è la motivazione, quella non può essere la pena).
La Cassazione si guarda un po’ le carte del processo, sbuffa pensando al fatto che si deve mettere a scrivere perché il ricorso è fondato e non può dichiararlo inammissibile, e se ne esce con una bella sentenza di annullamento con rinvio ad altra sezione della corte d’appello specificando nel principio di diritto che la corte dovrà provvedere a rideterminare la pena alla luce delle ineccepibili argomentazioni svolte in motivazione. Perché lei, la Cassazione, mica si può mettere a fare i conti sulle pene: il codice di procedura penale dice che questo è merito, e ci deve pensare il giudice di merito. L’unica cosa che potrebbe fare è annullare senza rinvio, e dunque, di fatto, decretare l’assoluzione, se dalle carte fosse venuto fuori che la cosa proprio non stava in piedi.

E così si torna in appello, si rifà il processo in tre o quattro udienze, perché ormai c’è poco da dire, e si arriva finalmente alla condanna alla quale si sarebbe dovuti arrivare subito, visti i ragionamenti del primo giudice (giusti o sbagliati, lasciamo stare: diciamo giusti alla luce di quanto emerso al dibattimento). Il sindaco, ormai magari ex, si becca 2 anni e 8 mesi per una concussione commessa, a questo punto, sette o otto anni prima (nella migliore delle ipotesi di… durata di tutta la storia). La gente intanto lo ha visto passare dal comune alla provincia, e magari al Parlamento. E in tutte le campagne elettorali lui parlava di quel processo che aveva in corso ma, diceva, “si è innocenti fino a prova contraria - ripeteva sempre - e io non ho fatto niente, quei soldi non li avevo chiesti, mi erano stati offerti e li ho dati al partito, ho solo violato la legge sul finanziamento dei partiti” (come se ci fossero leggi che si possono violare con maggior leggerezza d’animo). Naturalmente poi aggiungeva qualche considerazione del piffero sulle toghe rosse, sull’attacco alla democrazia del partito dei giudici, sull’asse delle procure e così via. E andava da un Ballarò a un Porta a Porta. E quando infine arriva la condanna a 2 anni e 8 mesi per quella vecchia storia lui tuona: “E’ una sentenza ad orologeria! Proprio ora che alla Camera ho presentato un disegno di legge per la riforma della giustizia! Ci sono delle potenti lobby che si nascondono sotto le toghe!”. E ovviamente l’avvocato, per perdere tempo, che a questo punto pure lui è diventato un personaggio pubblico, un po’ segaligno, con gli occhialetti e l’aria furbetta, annuncia un nuovo ricorso in Cassazione.

Ecco perché servirebbe la provvisoria esecuzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici: per costringere Porta a Porta a trovare altri ospiti…

Passa un altro annetto e questo secondo ricorso viene, com’era prevedibile, dichiarato inammissibile e la pena diventa finalmente definitiva (la condanna a pagare 2mila euro alla cassa delle ammende resta lettera morta perché tanto nessuno paga e nessuno glieli chiede).

Sono passati 10 o 11 anni dal fatto. Sono cambiate nella migliore delle ipotesi due legislature. Non dimentichiamo che, nel nostro esempio, l’ex sindaco ora parlamentare era stato arrestato in flagranza e si era fatto 8 mesi di custodia cautelare prima del processo. Dunque gli restano 2 anni. Che anche senza il decreto della buona Paola Severino, e senza l’esclusione dei reati – come li chiama Di Pietro – contro la pubblica amministrazione, non andrà mai a scontare davvero.
Dopo 5 anni, trascorsi senza macchia e senza paura, sempre l’avvocato magrolino segaligno con gli occhialetti presenta pure un’istanza di riabilitazione che, ovviamente, per legge, viene accolta.
Tutto finito, tutto cancellato. Si può ricominciare da capo.

Cosa ci insegna questa storiella? Cosa dovrebbe insegnare ai ministri della Giustizia? Che il problema non è escludere o includere determinati “reati” (meglio sarebbe “delitti”): anche se la richiesta di Antonio Di Pietro circa l’opportunità di escludere i “reati” contro la pubblica amministrazione dal decreto del ministro Severino che prevede la sospensione del procedimento e la messa in prova per i reati per i quali si è stati condannati a pene detentive non superiori ai 4 anni, cosa cambia, in concreto?
Invece di continuare a navigare in questo minestrone di demagogia e ignoranza (anche il ministro Paola Severino, non so fino a che punto abbia studiato la filosofia del codice penale), se davvero si volesse, una buona volta, risistemare il diritto penale per abbandonare i criteri del 1930 e adeguarlo a quelli del 2012, bisognerebbe anzitutto modificare, innalzandoli, i cosiddetti minimi edittali di pena. Se si vuole incidere in modo deterrente su determinati comportamenti criminosi non ha senso, come sempre invece si è fatto e si continua a fare, aumentare le pene massime lasciando invariate le minime.
Anche quando, sotto l’emozione dei furti nelle ville, si è introdotto l’articolo 624bis del codice penale, è stata prevista una pena da 1 a 6 anni: il minimo è sei volte inferiore al massimo. Quindi si può essere, nei fatti, condannati (con il discorso degli sconti che abbiamo fatto prima) anche a 8 mesi. A questo punto che differenza c’è con l’articolo 624 vero e proprio, che punisce genericamente il furto, il quale prevede come pena minima 6 mesi e massima 3 anni?

Per finire: se proprio si dovesse ritenere impossibile riformare in modo intelligente e adeguato ai tempi il codice penale (non sia mai che dobbiamo un’altra volta chiamare i tecnici al posto dei politici: non vorrei che fossimo costretti a fare presidente del Consiglio un detenuto, che più tecnico non si può…), basterebbe, tanto per cominciare, approvare una legge di un solo articolo, che inserisca un nuovo articolo nel codice penale: il 27bis (alla fine del Capo secondo del Titolo II che si occupa delle pene in generale): “Il giudice non può mai, per nessuna ragione, determinare una pena finale – ossia una pena effettiva tenendo conto dei criteri di determinazione applicati alla pena base stabilita per il delitto o per il reato – inferiore al minimo edittale previsto per il caso di specie”.
Sarebbe già un grande passo avanti.
Poi però, certo, resterebbe il problema delle carceri sovraffollate… Ma ecco che la destinazione dei condannati ai lavori socialmente utili arriverebbe in soccorso!


mercoledì 21 settembre 2011

sabato 11 dicembre 2010

Sanità Penitenziaria condannata a morte dalla riforma

Il Parlamentare.it: di Roberto Ormanni – Un colpo di coda del vecchio governo rischia di mandare in frantumi i delicati equilibri della sanità in carcere. Si chiama riforma della medicina penitenziaria: una rivoluzione organizzativa che riguarda oltre duecento penitenziari, in tutto il paese, centinaia di medici e più di cinquantamila detenuti, che è stata ripescata dalla Finanziaria 2008.

Nei giorni scorsi la Conferenza Stato-Regioni (l’organismo dove l’amministrazione centrale, d’accordo con quelle regionali, mette a punto il “passaggio di consegne” di attività che non gestisce più direttamente lo Stato ma vengono affidate alle Regioni) ha dato il via libera al protocollo di attuazione della nuova legge. Una decisione che ha suscitato più preoccupazioni che apprezzamenti.

Da quasi dieci anni un decreto legislativo prevede che i medici che lavorano all’interno dei penitenziari italiani non debbano più essere pagati dal ministero della Giustizia, ma da quello della Sanità. Detta così sarebbe del tutto normale, anzi risulta difficile capire perché la salute dei detenuti non debba essere affidata alla stessa amministrazione che si occupa di tutti gli altri cittadini. Viene da chiedersi però – anche – perché, nonostante la legge sia del 1999 (il Dlgs numero 230), fino ad oggi non è mai stata applicata.

La riforma dovrebbe garantire una migliore assistenza sanitaria a tutti i detenuti. Nella pratica, sono in molti ad avere forti dubbi.

I primi a protestare sono stati i rappresentanti dell’Associazione degli Psicologi. Attualmente, negli istituti di pena d’Italia, sono poco meno di 500 gli psicologi che si occupano dell’osservazione e del trattamento dei detenuti che ne hanno bisogno. “Con la riforma – dicono all’Associazione – passeranno dai 480 di oggi a 16 unità. Sedici persone per un’utenza complessiva di circa 50mila detenuti e la riabilitazione psico-sociale sarà impossibile”.

Le cure psicologiche, spiegano, si limiteranno semplicemente all’ “osservazione” del detenuto senza poter effettuare alcun trattamento.

Dei quasi 500 psicologi che lavorano in carcere, distribuiti tra il cosiddetto “servizio nuovi giunti” (il primo ingresso dei detenuti) e la successiva attività di osservazione e trattamento, sono infatti soltanto 16 quelli di ruolo, ossia assunti a tempo pieno e non con un contratto annuale, che passeranno automaticamente in carico alle Unità sanitarie locali diventando dipendenti del ministero della Sanità.

Per tutti gli altri il passaggio non può essere automatico (come vorrebbero far credere gli autori della riforma) ma quei contratti dovranno essere “riattivati”, uno per uno, dalle aziende sanitarie locali. La riattivazione, però, avverrà solo se ci saranno i fondi disponibili: ecco il trucco.

Questo significa che il 95 per cento delle prestazioni che oggi sono possibili dovrà essere interrotto. “Quando tra un anno o due le statistiche ci diranno che il numero dei suicidi nelle carceri e’ aumentato e che la situazione è diventata esplosiva – denuncia Mario Sellini, segretario generale del sindacato degli psicologi – non servirà più discutere e organizzare tavole rotonde per decidere cosa fare per fronteggiare l’emergenza. L’allarme, infatti, viene lanciato oggi e vuole evitare concreti danni umani, sociali ed economici”.

A leggere la nota ufficiale che ha diramato il ministero della Sanità, si potrebbe pensare che l’allarma sia del tutto infondato: “Come previsto dalla legge Finanziaria 2008 – rende noto il ministro Livia Turco – la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che pone finalmente in essere la riforma della medicina penitenziaria prevista dal decreto legislativo 230 del 1999 e quasi completamente disattesa per circa un decennio”.
“La riforma – prosegue il ministero – è essenzialmente mirata all’intendimento di realizzare una più efficace assistenza sanitaria, migliorando la qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari”.
“In tal modo – precisa la nota – si caratterizza come un passaggio fondamentale per la compiuta soddisfazione delle esigenze di salute della popolazione detenuta, operando l’equiparazione, sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, della condizione dei cittadini ristretti negli istituti di detenzione a quella degli altri utenti del servizio sanitario nazionale”.
Il decreto naturalmente specifica che per consentire il passaggio di competenze saranno trasferiti al servizio sanitario nazionale anche i fondi necessari a sostenere le spese professionali e di strutture che fino ad oggi sono stati assegnati al ministero della Giustizia.

Ecco il primo punto debole: il servizio sanitario nazionale italiano non è certo ai primi posti per efficienza e razionalizzazione delle spese. Che garanzie ci sono che i capitoli di bilancio che verranno spostati dalla Giustizia alla Sanità vengano effettivamente utilizzati nel modo e soprattutto nei tempi giusti?

Gli obiettivi della riforma sono ambiziosi. Li chiarisce la relazione illustrativa del decreto, dal titolo… impegnativo: “ Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”. L’intento della riforma è quello di “individuare percorsi ottimali di prevenzione e cura e modelli organizzativi per la ristrutturazione dei servizi, al fine di adeguare le prestazioni in ambito penitenziario ai livelli del sistema sanitario”. E’ questo il nodo principale: la sanità, nel nostro Paese, per quanto abbia punte di eccellenza che ci vengono riconosciute anche all’estero, nella media – a giudicare dalle vicende che ci raccontano le cronache – non è in… buona salute.

Ciò che preoccupa i medici penitenziari è l’affermazione del ministero secondo la quale bisogna ottenere “la piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi ed degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”.

Evidentemente il ministro della Sanità Livia Turco non conosce le strutture sanitarie di alcuni penitenziari: ci sono centri clinici nelle carceri (il centro clinico San Paolo a Poggioreale, quello di San Vittore, quello di Pisa, soltanto per citarne alcuni) che magari fossero a disposizione dei cittadini liberi.

A leggere gli obiettivi della riforma sembra che fino ad oggi della salute dei detenuti non si occupi nessuno (o almeno chi se ne occupa lo fa molto male). Nella realtà, per la maggior parte dei casi, non è così e allora viene il dubbio che la riforma risponda a fini diversi: gestione di potere, trasferimento di fondi, spostamento del controllo delle assunzioni e dei contratti di consulenza da un ministero ad un altro.

Vediamoli, questi obiettivi: in nome della “tutela della salute e del recupero sociale dei detenuti, la continuità terapeutica si pone quale principio fondante per l’efficacia degli interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell’ingresso in carcere, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi Istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà”.

Una “dichiarazione d’intenti” che dovrebbe attuarsi in ben otto punti: 1) la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi: sono i presidi all’interno delle carceri a dover assicurare le prestazioni di medicina generale, dall’assistenza farmaceutica alla diagnosi precoce, ai vaccini; 2) le prestazione specialistiche: devono essere assicurate da aziende sanitarie territoriali e ospedali, secondo standard uniformi; 3) le risposte alle urgenze: devono essere assicurate sia all’interno delle carceri, sia nelle strutture ospedaliere del territorio; 4) le patologie infettive: oltre ad attuare un’efficace informazione per i detenuti, è previsto lo sviluppo di protocolli per la gestione e l’isolamento; 5) prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche: l’assistenza ai tossicodipendenti, il 30 per cento del totale dei detenuti nel 2006, è assicurata dai Sert con la collaborazione della USL del territorio e con la rete dei servizi sanitari e sociali impegnati nella lotta alla droga; 6) prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale: è previsto un sistema di sorveglianza epidemiologica e di diagnosi precoce accanto alla garanzia di cure pari a quelle fornite dai servizi del territorio. Va comunque assicurato un intervento dello specialista in psichiatria o psicologia clinica; 7) la tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole: attenzione agli aspetti psico-emotivi della nascita , monitoraggio e assistenza ostetrico-ginecologica e prevenzione e profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell’apparato genitale femminile; la tutela della salute delle persone immigrate: uno specifico programma incentrato sulla mediazione culturale, in cui devono essere impegnati servizi sanitari, istituti di pena, Enti locali e volontariato, per la piena fruizione delle opportunità di cura.

Basta conoscere appena un po’ come funziona un carcere, le necessità di sicurezza, i poteri del direttore e dei dirigenti, per capire che questi otto punti garantiranno come risultato soltanto sovrapposizione di poteri, paralisi di alcuni servizi, impossibilità per strutture esterne di operare realmente all’interno dell’istituto di pena.

E la dimostrazione delle difficoltà future viene proprio dalla risposta del ministro Livia Turco agli allarmi degli psicologi: “non si verificherà alcuna sospensione delle prestazioni di assistenza psicologica – dice il ministro in una nota – infatti gli psicologi già di ruolo, sedici per adulti e quarantadue per minori, passano nei ruoli del servizio sanitario nazionale, mentre, come prevede la bozza del decreto di riforma della sanità penitenziaria, gli oltre quattrocento psicologi a contratto conservano con via Arenula il rapporto già esistente, soltanto che le aziende sanitarie nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari nonchè i servizi minorili di riferimento potranno stipulare con il Ministero apposite convenzioni per avvalersi delle prestazioni dei professionisti in questione, proprio al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria in materia psicologica da prestare ai detenuti e agli internati”. Non ci sarà dunque, secondo il ministro, “alcuna interruzione nel servizio di questo specifico settore”.

Bisogna però fare attenzione ad un passaggio della dichiarazione del ministro: “le aziende sanitarie nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari… potranno stipulare con il Ministero apposite convenzioni per avvalersi delle prestazioni dei professionisti in questione”. Tradotto dal politichese vuol dire che tutti i medici che ora sono a contratto con il ministero della Giustizia resteranno a casa finché le aziende sanitarie non decideranno se chiamarli e soprattutto chi chiamare e quanto pagare. Intanto la sanità in carcere continuerà ad essere affidata ai direttori, molti dei quali sono capaci di organizzare un ottimo servizio e far fronte alle emergenze. Altri, un po’ meno. Invece di una riforma della sanità penitenziaria sarebbe bastata una formazione migliore del personale direttivo dell’amministrazione penitenziaria.

sabato 17 luglio 2010

GIUSTIZIA E SOCIOLOGIA

ROBERTO ORMANNI

Parto da uno dei miei articoli sul cosiddetto “metodo Genchi”, uno degli “evangelisti” citato dal giudice Lima di Catania. Che a sua volta è figlio, il metodo Genchi, del metodo De Magistris (altro evangelista). L’articolo è del febbraio 2009. Lo riporto qui.

L’Italia è ancora una volta alle prese con un “caso intercettazioni”. Siamo il paese che intercetta di più eppure siamo anche quello che vorrebbe intercettare di meno. L’ultimo capitolo di questa soap opera che va avanti da anni ruota attorno ad un nome: Gioacchino Genchi, poliziotto non in servizio, al quale negli ultimi anni molti pubblici ministeri hanno affidato il compito di analizzare e “incrociare” i dati contenuti in migliaia di pagine di intercettazioni e tabulati (quegli elenchi cioè dove compaiono le telefonate partite e ricevute da un determinato numero ma non i contenuti delle conversazioni).

Ripercorriamo la trama delle ultime puntate cominciando dalla fine.

GENCHI L’ANALISTA

Il tecnico Gioacchino Genchi, “analista” di intercettazioni, è indagato per abuso d’ufficio e violazione della legge sulla privacy. Il procuratore della Repubblica di Roma Giovanni Ferrara ha infatti “trasferito” il fascicolo aperto nei giorni scorsi sul “caso Genchi” dal “modello 44” (il registro della Procura destinato alle indagini conoscitive), al modello 21 (quello riservato alle notizie di reato “associate” ai nomi dei presunti responsabili). L’accusa di abuso d’ufficio si riferisce all’attività di “pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio” che Genchi ha svolto in qualità di consulente di vari pubblici ministeri, tra i quali l’ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris. L’indagine avviata a Roma riguarda, al momento, proprio i 570 mila “contatti” (schede anagrafiche degli intestatari dei numeri e trascrizioni di conversazioni telefoniche) che Genchi ha “trattato” per conto del pm De Magistris nell’ambito delle indagini Why Not e Poseidone e nell’inchiesta sulla fuga di notizie. Genchi non eseguiva intercettazioni e non acquisiva direttamente notizie illecite, ma nel corso degli anni ha accumulato, e conservato, tutte le informazioni riguardanti milioni di intercettazioni che gli sono state di volta in volta affidate da ciascuno dei diversi pm che lo hanno avuto come consulente. E’ questo il punto che viene contestato dai pm di Roma. Nella relazione consegnata da Genchi a De Magistris relativa alle “analisi” dei dati sulla fuga di notizie per l’inchiesta Poseidone, ad esempio, il consulente ha “incrociato” alcuni dei dati provenienti dagli atti ricevuti da De Magistris con altre notizie riguardanti inchieste di diversi anni prima che gli erano state affidate da altri pm. Ed è proprio l’accumulo e la conservazione di questi dati “eterogenei e provenienti da attività investigative non connesse tra loro” che costituirebbe anzitutto un abuso del proprio ufficio di consulente e in secondo luogo una violazione delle norme che regolano il trattamento di “dati sensibili”. In questa prima parte dell’ “archivio Genchi” compaiono anche tabulati e “anagrafiche” di parlamentari e funzionari dei Servizi segreti. Rispetto a questi ultimi, la procura ha “aperto” un canale procedurale per la trasmissione degli atti al Copasir, il comitato parlamentare sui servizi, come previsto dalle norme in materia.

IL PENTOLONE

Un “raccoglitore”: ecco cos’è, di fatto, il cosiddetto archivio. Una sorta di “memoria storica” che ha accumulato nel corso degli anni i risultati delle intercettazioni e i tabulati che diversi pubblici ministeri avevano legittimamente acquisito nel corso di differenti indagini. Questo, in sintesi, è l’archivio Genchi. Il dipendente della Polizia di Stato (senza stipendio ma con copertura contributiva perché distaccato per motivi sindacali) dichiara però che “non esiste alcun archivio”. Allora chiamiamolo “pentolone” oppure – più correttamente – disco fisso esterno. In ogni caso, come si evince chiaramente dalla sua relazione intitolata “Consulenza relativa alle indagini sulla rivelazione di segreti d’ufficio collegati al procedimento penale 1217/05”, ossia l’inchiesta Poseidone, depositata all’allora pm di Catanzaro Luigi De Magistris, il consulente Genchi ha svolto un’opera di “analista delle intercettazioni” che andava al di là dei singoli incarichi ricevuti.
È infatti successo che negli ultimi dieci anni circa diversi uffici inquirenti abbiano incaricato la società che Genchi ha costituito insieme con la sorella di analizzare e confrontare tutti i dati, i nomi, i numeri di telefono, le circostanze, contenute nelle centinaia o migliaia (a seconda delle inchieste) di intercettazioni e copie di tabulati telefonici raccolte nel corso delle diverse indagini di ciascun ufficio. Un lavoro difficile, che aveva l’obiettivo di far emergere analogie, contatti, amicizie, frequentazioni, collegamenti: quando i materiali investigativi sono tanti il pubblico ministero, da solo, non riesce a fare luce in tutti gli angoli. E allora si rivolgevano, i pm, al tecnico che più di ogni altro aveva messo a punto un software per “incrociare” tutti i dati e tirare fuori le “coincidenze” (come diceva Agatha Christie: una coincidenza è una coincidenza, due coincidenze sono due coincidenze, ma tre coincidenze sono una prova).

I COLLEGAMENTI ESTERNI

Dunque, anzitutto va chiarito che Gioacchino Genchi non ha mai eseguito materialmente alcuna intercettazione. Il consulente si limitava a ricevere il materiale, il “prodotto finito”, per l’analisi. Era per questo che veniva pagato, secondo tariffe ufficiali, per il suo lavoro di consulente. Si trattava dunque di materiale, di volta in volta, legittimo. E in ogni caso se non fosse legittimo, la colpa sarebbe del pubblico ministero inquirente, non di Genchi. Il “nodo” della questione è che di questo materiale di volta in volta legittimamente ricevuto, il consulente ne conservava memoria. Migliaia di “record” che passavano dagli uffici del pm a quelli dello studio Genchi e che, naturalmente, per essere elaborati e confrontati, di volta in volta, finivano per essere trasferiti su altri supporti digitali.
Andando avanti nel tempo Genchi ha scoperto che il signor X le cui telefonate erano state registrate, ad esempio, nell’indagine della procura di Palermo, era comparso anche nelle telefonate – sempre per esempio – di un’altra inchiesta, diversa, della procura di Reggio Calabria di cui sempre lui si era occupato come consulente. Tra le due indagini non c’è nessun collegamento “processuale”, ma Genchi nella sua relazione al pm di Palermo sottolinea la “coincidenza”. Intendiamoci: sul piano processuale non significa nulla. Il pm di Palermo non avrebbe mai potuto adoperare questo dato nella sua indagine perché la legge lo dichiara “inutilizzabile”. Se ne poteva però servire per uno “spunto investigativo”, un aspetto da approfondire. Hai visto mai che usciva fuori qualcosa di interessante? Qui casca l’asino (si fa per dire): perché, è lecito chiedersi, Genchi conservava tutto? Non avrebbe dovuto restituire tutto man mano? Certo, il consulente restituiva gli originali, ma come si evince dalla relazione consegnata a De Magistris, conservava “memoria”.
In realtà non c’è alcuna legge che lo impedisca, ad eccezione delle norme sulla privacy che non consentono a chiunque di creare archivi con i cosiddetti “dati sensibili” senza autorizzazione e senza varie formalità. E allora, almeno in parte, la responsabilità di questa “bulimia archivistica” va spostata anche su quei pubblici ministeri, se ve ne sono, che pur avendo capito, dalle relazioni che Genchi consegnava, che l’analisi e il confronto non si limitavano ai dati che loro stessi avevano fornito, ma spaziavano su dati e notizie provenienti da altre e diverse indagini di differenti uffici, non gli hanno mai spiegato che forse era meglio lasciar perdere. Come ci dicevano a scuola: non uscite fuori tema. Il problema è che, invece, alcuni investigatori sono innamorati della “lotta contro i poteri occulti”, contro il “villagio globale del male”. Certo, i poteri occulti possono anche esistere, ma il codice di procedura penale ci insegna che è impossibile processarli in un’aula di giustizia. Lasciamoli ai sociologi. E ai romanzieri, come Agatha Christie.

IL RITMO DI LAVORO

Cinquanta telefonate al giorno: questo il “ritmo” di lavoro, in media, del consulente Gioacchino Genchi. Il dato proviene da una delle sue relazioni, quella commissionata dall’allora pm Luigi De Magistris nell’indagine sulla fuga di notizie relativa all’inchiesta Poseidone. Un “assaggio” di quell’archivio che il Copasir sta esaminando (limitatamente alle telefonate relative a esponenti dei servizi). In oltre 600 pagine, consegnate al pm De Magistris il 12 marzo 2007, Genchi elenca le registrazioni di 414 telefonate in 8 giorni. E tra gli intercettati figurano tre parlamentari (Giancarlo Pittelli, Giuseppe Galati e Jole Santelli), numerosi magistrati, carabinieri e anche i colloqui tra ufficiali e sottufficiali dell’Arma e il Comando generale. In quell’occasione Genchi era stato incaricato dal pm di esaminare le intercettazioni eseguite nella settimana dal 10 al 18 maggio 2005 per individuare gli autori della fuga di notizie relativa all’inchiesta Poseidone (una di quelle oggetto della guerra tra gli uffici giudiziari di Salerno e Catanzaro). Un lavoro che, già durante le audizioni del Csm nell’ambito della “guerra” tra i magistrati della Procura di Salerno e quelli di Catanzaro, era stato definito “fondato su molti elementi acquisiti in modo illegittimo”.

I PARLAMENTARI

Le 414 telefonate raccolte in 8 giorni sono una piccola fetta rispetto alle 578.000 registrazioni che costituiscono l’archivio globale dei procedimenti Why Not e Poseidon, alle quali si aggiungono 1.402 tabulati per un totale di un milione circa di contatti telefonici. Una fetta tuttavia emblematica soprattutto per le “premesse metodologiche” che lo stesso Genchi chiarisce nell’introduzione. La relazione infatti teorizza la supremazia delle intercettazioni su qualunque altro mezzo d’indagine. Nelle 600 pagine sono raccolte telefonate di Giancarlo Pittelli, avvocato penalista calabrese, all’epoca deputato e oggi senatore, del deputato Giuseppe Galati, allora sottosegretario alle Attività Produttive, e di Jole Santelli, anche lei deputato.
La Santelli compare in una sola telefonata, il 10 maggio 2005 alle 20.19, con Pittelli. Le 414 telefonate in 8 giorni comprendono quelle dell’allora procuratore di Catanzaro e (allora) capo di De Magistris, Mariano Lombardi, una dell’ex procuratore generale della Corte d’appello Domenico Pudia, decine di telefonate partite dalla segreteria dello stesso Pudia (da dove chiamava un carabiniere, Mario Russo, coinvolto nell’inchiesta sulla fuga di notizie), una telefonata tra lo stesso Pittelli e l’ex senatore di An Emilio Nicola Buccico, anche lui avvocato, sindaco di Matera ed ex componente del Csm (sempre il 10 maggio, alle 18.24), decine di telefonate dell’ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Chiaravalloti, eletto nel maggio 2005 alla vicepresidenza dell’Autorità garante della Privacy, di sua figlia Caterina, anche lei magistrato a Catanzaro.

LA FORZA DEL MICROCHIPS

Nel lunghissimo elenco compaiono poi decine di telefonate tra imprenditori e funzionari locali coinvolti a vario titolo nelle inchieste di De Magistris e diverse chiamate partite dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e dirette a ufficiali o sottufficiali finiti nella rete delle intercettazioni. “Il consulente – scrive Genchi nella perizia - non può non considerare una circostanza costante, che si rileva in quasi tutte le indagini dove si è costretti, gioco forza, a mettere in discussione la buona fede degli operatori di polizia giudiziaria che hanno eseguito le intercettazioni. Non è la prima volta, e anzi l’attività di questo consulente è precipuamente finalizzata a tale scopo, che l’analisi e la riconsiderazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini, assistito da opportune tecnologie informatiche, porti all’evidenziazione di elementi decisivi all’accertamento della verità, talvolta anche in favore dell’indagato, o dell’imputato”.
Ma per raggiungere l’obiettivo non basta l’uomo: per Genchi ci vuole il computer. “I processi logici e di analisi seguiti normalmente dal cervello umano – dice il perito – nella considerazione degli elementi cognitivi posti alla base del processo logico-deduttivo, non riescono mai a eguagliare le potenzialità elaborative e di connessione relazionale fornite da un calcolatore elettronico”. In un passaggio il consulente si richiama perfino ad Aristotele: “E' essenziale assistere e seguire il corretto inserimento nel sistema informatico della totalità delle 'premesse' (costituite dalle fonti di prova e dai dati a contenuto oggettivo), per giungere a delle 'deduzioni' che, seguendo i procedimenti della logica di Peirce e di Aristotele, ci accompagnano nel processo valutativo”.

Gioacchino Genchi ha lavorato negli anni, come abbiamo detto, per moltissimi uffici inquirenti e per questo conserva “memoria” di migliaia di intercettazioni, esaminate per conto di diverse procure. E secondo il manuale del buon intercettatore, Genchi collega nelle sue relazioni anche le notizie che gli provengono da altri incarichi di consulenza. Nella relazione per De Magistris, ad esempio, racconta di un’inchiesta su un duplice omicidio avvenuto nel 2002 nel vibonese, nell’ambito della quale vennero controllate le chiamate partite dalla scheda telefonica di uno dei killer e anche in quel caso, annota Genchi, erano dirette all’avvocato Pittelli. A questo proposito il perito spiega anche che lui non sapeva, quando ha acquisito le intercettazioni di Pittelli, Galati, Santelli, che si trattava di parlamentari.

LA FILOSOFIA GENCHI

Il consulente tecnico offre anche degli spunti di riflessione al pm: “Non è solo della lente di ingrandimento di Sherlock Holmes di cui bisogna disporre, ma bisogna sapere alternare allo zoom di un particolare dell’indagine il grandangolo sugli aspetti complessivi che spesso si sottovalutano. Questo non vuol dire – conclude sul punto - abbandonare o comprimere l’istinto dell’investigatore che, unito a discrete dosi di fantasia, contemperata da altrettanta estroversione, deve sempre lasciarsi guidare dal proprio intuito quando va a scandagliare tutte le ipotesi che gli si pongono innanzi, anche le più remote”.

I COMPITI DEL CONSULENTE

Un primo giudizio sulla legittimità dell'archivio Genchi arriverà probabilmente dal Consiglio superiore della magistratura. Dopo quasi dieci mesi, infatti, dalla richiesta di azione disciplinare contro l'ex piemme Luigi De Magistris, promossa dall'allora procuratore generale della Cassazione Mario Delli Priscoli, su richiesta dell'ex Guardasigilli Clemente Mastella, il Consiglio superiore della magistratura affronterà l'intera questione il 20 febbraio prossimo. Il magistrato sarà "processato" dalla Sezione disciplinare: è accusato questa volta di aver concesso un mandato troppo ampio al suo consulente Gioacchino Genchi. Avrebbe conferito a Genchi, secondo l'incolpazione della procuratore generale, l'incarico di valutare e accertare tabulati telefonici acquisiti nel corso dell'inchiesta Why not, una mansione più da magistrato che da consulente. A De Magistris (difeso dal piemme palermitano Antonio Ingroia che per le sue inchieste giudiziarie si è più volte avvalso della collaborazione tecnica di Gioacchino Genchi) la procura generale della Suprema corte contesta, soprattutto, le deleghe affidate al consulente tecnico il 21 marzo del 2007. Un incarico vastissimo. Si legge fra i documenti che fanno parte del fascicolo De Magistris che a Genchi fu affidato l'incarico:
1) "di procedere, con procedimento analitico-relazionale, all'indicizzazione, alla digitalizzazione e all'informatizzazione della documentazione investigativa e processuale agli atti del procedimento, rendendone possibile la consultazione protetta con sistema Web al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata e ai Ctu nominati, oltre che ulteriore inserimento ed estrazione dei dati;
2) di procedere all’acquisizione ed elaborazione analitico-relazionale dei dati di traffico delle utenze e delle codificazioni degli apparati Imei, per i periodi che sono stati e saranno indicati dall'ufficio con separati provvedimenti, sulla base delle risultanze in atti, secondo le esigenze del procedimento, anche sulla base delle anticipazioni del consulente tecnico;
3) di procedere il consulente all'esame delle apparecchiature informatiche, dei cellulari, delle Sim card e degli altri eventuali reperti elettronici che dovessero essere sottoposti a sequestro, oltre a quelli già acquisiti agli atti del procedimento, ivi compresa la documentazione cartacea (agende,appunti, rubriche telefoniche, estratti conti, ecc.) contenente riferimenti individualizzanti a utenze telefoniche, conti correnti, soggetti, società e altro;
4) di eseguire ogni altra attività connessa all'incarico, incrociando i dati acquisiti, anche nel corso delle intercettazioni telefoniche e ambientali, con le risultanze del traffico telefonico elaborato e con le ulteriori risultanze emerse nel corso di indagini e dalla attività elaborativa di cui ai punti precedenti;
5) di approntare i dispositivi hardware e i software necessari all'acquisizione, al trattamento e all'analisi dei dati come sopra indicati, secondo le specifiche che in dettaglio saranno fornite dall'ufficio sulla scorta delle risultanze in atti, anche per le correlate esigenze di consultazione da parte dell'Ufficio del pubblico ministero, dei consulenti e della polizia giudiziaria delegata alle indagini;
6) di realizzare le elaborazioni grafiche dei dati acquisiti, eseguendo altresì la digitalizzazione su supporto Cd Rom per le esigenze di consultazione e allegazione agli atti del procedimento;
7) di relazionare sullo svolgimento dell'incarico e su quant'altro utile ai fini delle indagini".
Inoltre, "il consulente veniva autorizzato, come da richiesta, al prelievo dei reperti elettronici e della documentazione del fascicolo delle indagini prelimari utile all'espletamento dell'incarico; ad avvalersi pemanentemente dei collaboratori e delle attrezzature hardware e software di un Centro servizi informatici di fiducia per l'acquisizione, la registrazione, l'ellaborazione e la stampa dei dati oggetto della consulenza, nonché per l'approntamento dei programmi che saranno necessari per la specifica analisi investigativa; all'uso del mezzo proprio e, ove occorra, anche del mezzo aereo, dei servizi alberghieri e di ristorazione, del mezzo taxi ed al noleggio di eventuali autovetture; all'accesso e alla consultazione diretta, in ambito nazionale - anche opera di collaboratori specializzati dei sistemi informativi delle Aziende telefoniche Telecom Italia spa, Telecom Italia Mobile spa, Infostrada SpA., Omnitel SpA, Wind, Blu, H3G ecc, e delle banche dati del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'lnterno, dell' Anagrafe Tributaria, delle Camere di Commercio, delle anagrafi comunali, all'archivio Slater, ecc.".

I DUBBI DEL PROCURATORE GENERALE

Un incarico che il procuratore generale della Cassazione ritiene quanto meno "eccessivo" e sul quale la "disciplinare" del Consiglio superiore della magistratura dovrà emettere la propria "sentenza". Nel frattempo dovrebbe iniziare l'esame dei tabulati relativi alle autenze di 350 mila persone da parte dei parlamentari del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Non tutti i file sono ancora a disposizione, ma entro domani dovrebbero iniziare le verifiche per consentire ai senatori e deputati che ne fanno parte di intervenire con cognizione nel corso delle audizioni, soprattutto di quella di Genchi, che inizieranno venerdì. Una fase moto delicata perché dalle prime indiscrezioni si apprende che le utenze di alcuni giornalisti sarebbero state incrociate con quelle di parlamentari e di esponenti delle istituzioni anche se nessuno di loro è mai stato indagato.

Roberto Ormanni

Il punto sta nella differenza tra sociologia, analisi di comportamenti disdicevoli sul piano civico, etico, politico, e responsabilità penali.

Non dimentichiamo che quando Giovanni Falcone archiviò i verbali di interrogatorio di don Masimo Buscetta che si riferivano all’onorevole Giulio Andreotti, venne accusato di connivenza. E quando passò alla direzione generale degli Affari penali (all’epoca non esisteva il dipartimento Affari di Giustizia) molti magistrati ritennero che aveva deciso di farsi gli affari suoi invece che quelli di giustizia.

Invece quella decisione, quell’archiviazione, rappresentò la sola decisione possibile per un uomo coraggioso ed esperto. Un’archiviazione può essere revocata in presenza di eventuali nuovi e più pregnanti elementi di accusa. E rappresentare così un importante tassello storico. Diversamente, si mette in scena un circo come quello del quale siamo stati poi spettatori.

Il problema è che sempre più spesso il pubblico ministero viene creduto – e si crede – un moralizzatore, un missionario della moralità pubblica. Ciò lo sovrespone.

Più volte abbiamo tentato di perseguire per via giudiziaria comportamenti che avrebbero dovuto essere sanzionati dall’etica dei cittadini che hanno invece abdicato alle loro responsabilità.

La giustissima e giustificatissima Legge Anselmi, approvata sotto l’onda nera degli affari della P2 non mi sembra ci abbia messo al riparo. Non mi sembra abbia costituito un deterrente. Perché? Perché in nome di quella legge nessuno è stato punito.

Licio Gelli scrive poesie ed è ospite televisivo e intervistato come opinionista. I suoi iscritti sono direttori di giornale, ministri, sindaci, assessori, sottosegretari, parlamentari e presidenti del Consiglio.

Ecco perché quella legge non funziona come deterrente. Non rappresenta un rischio.

Tuttavia l’abbiamo tirata di nuovo fuori dal cassetto. Ci accingiamo a rimettere in pista il circo?

Magistrati come Apicella, il cui fratello era imputato per truffa e per qualche tempo è stato agli arresti domiciliari controllato dalla polizia giudiziaria alle dipendenze del procuratore Apicella medesimo, Nuzzi, Verasani eccetera hanno scritto una pregevole opera sociologica facendo un gran casino sul piano processuale. Solo una persona che ha dei problemi, o è in malafede, può scrivere un decreto di perquisizione di oltre 500 pagine, laddove il codice dice che nel decreto si espongono sinteticamente i fatti per cui si dà luogo a perquisizione.

Abbiamo più volte tentato di piegare il nostro sistema giuridico, un sistema codicistico, ossia rigidamente basato sul diritto scritto, ai criteri tipici dell’altro sistema, quello cosiddetto di common law. Ossia un sistema dove di volta in volta il giudice liberamente tiene conto dei fatti così come complessivamente esposti e cerca la sanzione più adatta sulla base dei precedenti simili o analoghi.

Non voglio dire che sia sbagliato. Come sempre è il compromesso che non paga. Se riteniamo che il sistema codicistico non funzioni, e che per come si è evoluta – degenerata – la società sia necessario adottare altri criteri e trasportare l’analisi sociale nelle aule di giustizia, cambiamo sistema. O lottiamo, discutiamo, scriviamo, affinché ciò avvenga.

In assenza di questa lotta, adoperare male il sistema che c’è è sbagliato.

Giovanni Falcone lo sapeva. Clementina Forleo no. Apicella no. Verasani no. Nuzzi no. Luigi De Magistris no. E bene ha fatto a cambiare mestiere. Ma non mi sembra che come parlamentare stia costruendo pietre miliari sulla strada dell’evoluzione della politica e della legislazione.

Attenzione, inoltre: non è un caso che nei paesi di common law il reato associativo non esiste. Ciò che conta è il reato fine, come si dice. Non il reato mezzo. In altre parole non conta che più persone si siano associate allo scopo di commettere reati se questi reati non vengono individuati e puniti.

Nel nostro sistema invece non solo non serve provare che siano stati commessi i cosiddetti reati fine, ma il reato associativo è punito anche se risulta che i reati fine per un motivo o per l’altro non sono stati commessi.

Rispetto ad altre legislazioni, è un’anomalia. Pienamente giustificata dall’anomalia del nostro sistema civile e dai nostri costumi. Tuttavia lo strumento andrebbe adoperato consapevolmente. Consapevoli che si tratta di un’anomalia. Con ponderazione e sistematicità. Senza costruire pentoloni. Così da non compromettere la credibilità non tanto di singoli magistrati ma dell’intera magistratura.

Ancora una volta: ben venga il procedimento disciplinare, in casi come quelli dei magistrati che andavano a cena per chiacchierare di come condizionare i colleghi. Ma, a meno che non si trovi qualcosa di più pregnante, il processo penale è un’altra cosa.

Ma siete mai stati ad una riunione dei Rotary o dei Lions? Anche lì un gruppo più o meno ampio di persone, appartenenti trasversalmente a categorie sociali diverse, si incontra per chiacchierare e all’occorrenza per darsi una mano a vicenda. In legittimità. Finché qualcuno non riterrà che anche queste riunioni potrebbero essere finalizzate a condizionare la vita del paese. E, in fondo, avrebbe ragione. Sul piano sociologico. Ma su quello giudiziario?

domenica 4 luglio 2010

La legge è uguale per tutti ma la giustizia non esiste

di Roberto Ormanni

I delinquenti devono stare in carcere e, anzi, bisogna buttare la chiave. Detto altrimenti: i cattivi devono essere puniti. Oppure: il bene deve prevalere sul male. Basterebbe questo esempio per comprendere quant’è difficile, dal tempo di Hammurrabi (come giustamente ricorda Luigi Morsello), costruire un sistema giuridico al quale affidare il compito di rendere concreta un’idea così astratta come la lotta tra bene e male e, soprattutto, un sistema al quale affidare la tutela di quella tra le due forze contrapposte che in un dato momento storico un determinato gruppo di individui ritiene debba prevalere.

Infatti la giustizia, intesa come processo ma vedremo che questa è un’idea sbagliata, almeno formalmente, è sempre esistita. Presso gli Ittiti, gli Illiri, i Fenici, perfino presso i Visigoti e poi ancora presso i Greci, i Romani per finire con le dittature sovietiche, sudamericane, cinesi e nordcoreane.

Il punto è a cosa deve servire il processo.

Noi tutti oggi riteniamo che i processi delle dittature, o quelli degli antichi Egizi, fossero ingiusti. Lo ritengono anche coloro che, sempre oggi, chiedono che i cattivi vengano messi in una cella e buttata la chiave. Eppure era esattamente ciò che quei processi facevano. Anzi, per risparmiare su vitto e alloggio dei cattivi, Pinochet li buttava nell’Oceano.

Aspettate ad arrabbiarvi: non voglio dire che c’è chi pensa che Pinochet era la soluzione. Leggete prima oltre: ci sono argomenti che non possono essere esauriti, correttamente, in 30 righi.

Nei diversi commenti che ho letto, tutti interessanti perché sinceri e dunque utili a capire quali sono i punti di vista, si mescolano idee filosofiche, idee giuridiche, utopie sociali e percezioni comuni. Anche i commenti tecnicamente sbagliati infatti hanno diritto a tutta la dignità perché se contengono degli errori di valutazione o nelle premesse, di questi errori dovrebbe – avrebbe dovuto – farsi carico l’informazione che, invece, non informa: dopo aver trasformato la giustizia in uno degli unici quattro temi attorno ai quali si dibatte la vita politica e sociale del paese (gli altri tre sono, nell’ordine: lo sport, il gossip con tendenza al sesso, le strategie economiche nazionali e internazionali) non ha fatto nulla, né vuole farlo, per mettere i partecipanti a questo dibattito in condizione di partire tutti dalle stesse conoscenze di base. Così come nulla fa per fornire conoscenze di base corrette sul tema delle strategie economiche. Cosicché tutti parlano, con la stessa disinvoltura, di sport, gossip, sesso, economia e giustizia. E su questo pentolone ribollente di tanto in tanto si scaglia l’anatema di questo o quel signor TV che distribuisce – lui in malafede – luoghi comuni, approfittando del tempo libero tra un incontro con una prostituta e uno con un capo di Stato estero.

C’è una differenza però: gossip, sesso e sport si possono anche semplificare tanto da far rientrare un discorso in 30 righi. Su giustizia ed economia, invece, l’Uomo ancora non ha sciolto tutti i suoi dubbi. E dire che ha cominciato a pensarci quando i primi abitanti delle Grotte di Altamira, in Spagna, nel Paleolitico superiore, ossia circa 35mila anni fa, si spostarono dal loro territorio ed entrarono in contatto con qualche altro uomo che, per prima cosa, tentò di rubar loro le armi, il cibo per poi ucciderli. La storia dell’Uomo comincia dunque con un reato. Anzi, per essere tecnicamente precisi, con tre reati uniti dal vincolo della continuazione e dal medesimo disegno criminoso: sopraffare l’altro. Chi erano, in quel caso, i cattivi? Ognuna delle due parti riteneva la sua azione giusta e indispensabile in nome dell’economia. L’economia della sopravvivenza.

Non la faccio tanto lunga: era giusto per ricordare da dove veniamo.

Ho letto, nei commenti, che secondo molti la giustizia non è uguale per tutti. Nessuno l’ha mai detto: la frase che campeggia dietro ogni giudice è “La legge (non la giustizia) è uguale per tutti”

La giustizia in quanto tale, infatti, non esiste. E’ il prodotto di due fattori: il diritto e il processo. Senza processo, ossia senza una convenzione, un accordo, sulle procedure da seguire, il diritto resterebbe una dichiarazione d’intenti vuota. Dunque il diritto è uguale per tutti. Per fare in modo che la giustizia sia uguale per tutti dovrebbe essere uguale anche il processo. Ma questo non è e non sarà mai possibile. Il processo è a sua volta composto di un insieme di regole (e, a proposito, c’è chi ha scritto nei commenti che sarebbe ora di cambiarlo: per carità! L’abbiamo cambiato appena vent’anni fa e il problema è proprio questo: lo cambiamo troppo spesso a seconda delle convenienze!). Un insieme di regole che possono essere invocate dall’imputato a seconda della capacità strategica dell’avvocato difensore. I “povericristi” hanno difese… stanche, a volte svogliate, e dunque vanno in galera. I “potenti” riescono a destreggiarsi tra le regole del processo in modo da allontanare il momento della condanna definitiva.

Inoltre non va dimenticato che la giustizia, in quanto prodotto di regole prestabilite, deve trovare una collocazione precisa: o è bianca o è nera. Eppure, invece, la realtà, come sappiamo, è quasi sempre grigia. Dunque, in teoria, la realtà non potrà mai trovare… giustizia.

Questo allungare i tempi dei potenti finisce per sovraccaricare il lavoro degli uffici giudiziari che, alla fine, non riescono a concludere nei tempi previsti dalla prescrizione nemmeno i processi più semplici e così tutto il sistema salta.

E’ questa una delle cause dell’abuso di intercettazioni (è sbagliato renderle quasi impossibili come si vorrebbe fare, ma è sbagliato anche abusarne): l’intercettazione consente di affidare ad un nastro, invece che al lavoro degli investigatori, la raccolta delle prove. Naturalmente quel nastro, a differenza di un uomo, non pensa a distinguere tra ciò che viene detto e ci si ritrova con migliaia di ore di conversazioni intercettate che per giunta devono essere trascritte (per garanzia di tutti, per evitare che qualcuno faccia sparire cose utili a qualcun altro, tipo l’accusa che con il pretesto che alcuni passaggi non servono tagli elementi utili alla difesa) con costi enormi e con dispendio di tempi inaccettabile (i processi di mafia durano tanto anche per questo, per i litigi sulla correttezza nella trascrizione delle intercettazioni).

Inoltre, sempre per restare al processo, il nostro sistema è fondato non già sulla fiducia reciproca tra le istituzioni e tra queste e il cittadino. Ma sulla diffidenza.

E’ il risultato di secoli di dominazioni straniere e di rapporti di subordinazione e sudditanza: il processo fu “concesso” dalle monarchie. Una concessione fatta al popolo in periodi di difficile convivenza e di rischio di rivolte.

Il re si mostrava buono e concedeva la “garanzia” del processo.

E questo è un altro dei punti dolenti: se il processo è garanzia, lo è sia per lo Stato - che così si garantisce in linea di massima di assolvere gli innocenti e condannare i colpevoli (ma non sempre accade, come è statisticamente ovvio) – sia per il cittadino che così si garantisce contro gli abusi dello Stato.

Ecco perché quanto più è grave l’accusa tanto più ci sono garanzie da rispettare nel processo. E basterebbe questo per rispondere a chi invoca la pena di morte: per una sentenza di condanna a 30 anni il sistema processo impiega a volte gli stessi 30 anni. Figuriamoci per una condanna a morte. L’imputato morirebbe di morte naturale senza sapere se meritava di essere condannato a morte si ritroverà condannato…. a vita.

Sarebbe necessario modificare le basi filosofiche del diritto sulle quali poggia il nostro sistema giuridico. Istituti come la revisione del processo dopo la condanna definitiva qualora emergessero prove a discarico, sarebbero una contraddizione filosofica: alla morte, come si dice, non c’è rimedio.

E per venire a Beccaria, molte delle considerazioni dalle quali egli parte nel suo pregevole “De’ delitti e delle Pene”, sono effettivamente ormai datate (basta leggerlo nell’edizione originale per rendersene conto), ma il principio di fondo non sarà mai superato: ciò che conta non è tanto l’entità della pena (con dei limiti e delle proprozioni ragionevoli, è chiaro) ma la sua certezza.

Il deterrente sta nella certezza della pena ragionevole, e non nella minaccia della pena “vendicativa”.

La prova ci viene da ciò che accadde in Italia durante le guerre mondiali: c’era la pena di morte per chi vendesse caffè, zucchero, medicinali, al mercato nero. Eppure le principali posizioni economiche dell’Italia post bellica se le aggiudicarono proprio coloro che approfittarono del mercato nero. I cosiddetti “squali”. Alcuni di essi sono diretti antenati di grandi imprenditori di oggi.

Perché accadde ciò? Perché quella pena severissima, visto il sistema sfasciato a disposizione, si sapeva benissimo non sarebbe mai stata non dico inflitta ma neppure proposta.

Ammesso che si concordi filosficamente e socialmente con la condanna a morte, andrebbe ricordato che i tribunali che possono infliggere questo tipo di pena sono organizzati diversamente dai nostri. Basti pensare al Tribunale di Norimberga che processò i crimini nazisti, o ai diversi tribunali speciali internazionali che ancora recentemente sono entrati in funzione (ricordate Saddam Hussein?: quello fu un processo con tutte le regole al posto giusto, secondo il codice di riferimento).

Ma anche i tribunali statunitensi (non parliamo di quelli cinesi o orientali in genere) dove ancora la pena di morte è in vigore, sono regolati in modo che i giudici non si debbano occupare di tutti i reati che vengono commessi nel paese, essendo discrezionale la decisione dell’accusa di perseguirli o meno. Cosicché quando si apre il processo si va avanti un giorno dopo l’altro, di filato, tutto d’un fiato, finché nel giro di 4 o 5 mesi al massimo si arriva alla sentenza. Eppure, anche negli Usa tra la sentenza di condanna a morte e l’esecuzione della pena trascorrono a volte anche 10 anni, tutti nel cosiddetto braccio della morte delle carceri. Mentre tutte le altre sentenze vengono eseguite in un tempo, appunto, ragionevole. Questo perché, ancora una volta, non si può rinunciare a determinate garanzie, nemmeno – anzi soprattutto – se si condanna a morte.

Già un grande giurista vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, Piero Calamadrei, disse che in Italia la pena è “il processo” e non la sentenza che viene emessa dal processo. Per dire che i processi erano così complessi, lenti, lunghi, che alla fine diventavano essi stessa una pena. In filosofia e in logica questa si chiama “eterogenesi dei fini”, ossia, in parole povere, ribaltamento tra causa ed effetto.

E tutto ciò già alla fine dell’Ottocento! (con leggi diverse, processi diversi, senza intercettazioni, legittimi impedimenti, giudici comunisti, portaaporta, annizeri, ballarò, signor TV e puttanelle varie).

E’ ingiusto che il processo sia una pena: perché al processo possono essere sottoposti anche innocenti che dunque non meritano – non meriterebbero – alcuna pena. Noi lo sappiamo che è ingiusto, ma invece di risolvere il problema, invece di incidere sulle cause, abbiamo pensato ad un rimedio per gli effetti introducendo il risarcimento per l’ingiusto processo, il risarcimento per l’eccessiva durata del processo, il risarcimento per ingiusta detenzione.

In pratica, non riuscendo a garantire che l’errore duri il minor tempo possibile, ossia fisiologico in una società moderna e democratica, ci mettiamo una pezza a colore sostituendo la soluzione del problema con il denaro.

Morale: lo Stato, il ministero della Giustizia, si trova oggi con 90 milioni di euro di debiti da indennizzi non ancora pagati, che non riuscirà mai a pagare e intanto gli avvocati stanno pignorando alla Banca d’Italia i soldi che servono per pagare la carta, la benzina, le riparazioni, i computer eccetera. Non pignorano i soldi degli stipendi solo perché è stato firmato un decreto ministeriale che li rende impignorabili. Altrimenti nemmeno gli stipendi dei cancellieri e degli autisti, per non parlare di quelli dei magistrati, potevano pagare più.

Già nella Grecia di Solone e poi in quella di Aristotele (che a dire il vero era macedone, di Stagira) l’avevano capita la difficoltà del processo e della certezza della pena. Così avevano stabilito, in pratica, che per la maggior parte dei reati la pena consisteva nell’esilio. In fondo ciò che i buoni chiedono è che i cattivi si levino dai piedi. E li spedivano fuori da confini. In carcere, e a morte, ci finiva solo chi commetteva reati contro la religione e la personalità dello Stato. Gli altri, tutti fuori e beni confiscati. In cambio, i processi erano relativamente semplici (ma anche lì i “potenti” si facevano difendere da bravi oratori-avvocati – ad esempio Aristotele – e riuscivano almeno a evitare la confisca dei beni oltre che il diritto a rientrare dopo qualche anno). Per chi invece doveva finire in carcere o addirittura a morte, non era per niente semplice. Lo stesso Socrate se non avesse rinunciato a difendersi, sfidando le leggi ateniesi, sarebbe stato assolto, come ormai qualunque storico concorda.

Alla mafia e il crimine organizzato non fa paura il carcere, ammesso che diventi certo. Fa paura perdere il proprio potere economico. Perdere i propri beni. Secondo voi perché un mafioso fa il mafioso invece che l’impiegato di banca? Per vocazione? Per il potere. E il potere, nel mondo, da sempre, lo dà il controllo dell’economia. In un villaggio sperduto chi controllasse l’unica piantagione di grano, o di verdura, o di frutta, avrebbe tutto il potere. Sarebbe un “mafioso”, capace di imporre la sua volontà in cambio di un chilo di farina. Bill Gates non ha potere? Certo che ce l’ha. E perché? E’ mafioso? No, ma controlla una fetta importante di economia.

La mafia ha sempre ucciso non tanto perché arrestavano Tizio o Caio, boss o gregari, ma perché quegli arresti erano funzionali alla disarticolazione del sistema economico e di potere che controllavano. Del sistema economico e di conseguenza di quello politico. Perché la politica vive sul consenso, e questo è giusto, ma in Italia – nel corso del Novecento – sempre più il consenso è dipeso dalla concessione, sotto forma di favori, di quelli che avrebbero dovuto essere diritti.

Ma questo non è un problema della legge, del processo, della giustizia.

Allora: perché preoccuparsi tanto di carcere, detenuti e sentenze? Perché il solo fatto che, prima o poi, fossero 10 giorni, 10 anni o 40, il detenuto esce dal carcere – e su questo non ci sono sostanzialmente più dubbi visto che tutti sono d’accordo sull’abolizione della pena di morte – è interesse della società rimettere in libertà qualcuno che è un po’ meglio rispetto a quando è entrato, in carcere. Dunque il carcere deve avere un “senso”.

E qui siamo alla ragionevolezza della pena: non è vero che chi uccide un pedone mentre guida un’auto da ubriaco o da drogato viene condannato a 2 anni. Di solito ne prende 7 o 9. Certo non 22 o 30, dal momento che questa è la pena per l’omicidio volontario non premeditato. Dunque, ragionevolmente, se ci pensiamo, chi uccide sostanzialmente per sbaglio, anche se con gravi colpe, viene condannato a un terzo della pena che merita chi uccide volontariamente. Se invece l’omicidio è premeditato c’è l’ergastolo ma anche in questo caso dopo 26 anni le leggi sull’esecuzione della pena prevedono che, se ci si comporta bene in carcere, si possa uscire. Il fatto che esca chi non lo merita non è un problema della legge ma dei sistemi che dovrebbero assicurare la giustizia. Su questi si può incidere scegliendo correttamente gli amministratori dello Stato. Se si rinuncia anche a fare questo, non ci si può poi lamentare di nulla.

Un’ultima osservazione: diminuire la condanna di Dell’Utri a 7 anni è giusto se l’accusa non ha adeguatamente provato tutti i reati contestati o se non ha provato che questi reati siano stati commessi per tutto il tempo originariamente ipotizzato dal capo d’imputazione.

Sette anni non sono pochi. Il punto è che la sentenza definitiva arriverà tra un paio d’anni, se va bene, al limite della prescrizione. Ma questo non è un problema né del diritto né del processo: è un problema di carico di lavoro degli uffici giudiziari, che potrebbe essere regolato meglio se l’amministrazione se ne preoccupasse di più. Ma gli amministratori li scegliamo noi. Non la legge, non il processo, non la giustizia.

Il punto non è tanto l’entità della pena inflitta a Dell’Utri, ma il fatto che nonostante la pena continui a svolgere il suo mandato di rappresentante del popolo. Proprio come nominare un ministro imputato o eleggere un consigliere comunale appena uscito di galera e in attesa di giudizio. Questo non è un problema del diritto, né del processo. E’ un problema degli amministratori. Ma gli amministratori li scegliamo noi. Non la legge, non il processo, non la giustizia.

Roberto Ormanni

giovedì 24 giugno 2010

PREZZO DELLA BENZINA, POLITICA FISCALE E CROCIATE IMBECILLI



DIRETTORE ROBERTO ORMANNI

di ROBERTO ORMANNI

Convincere almeno 300 milioni di persone a non comprare più la benzina da due compagnie petrolifere, la Shell e la Esso, per indurle ad abbassare il prezzo e dimostrare che i cittadini, quando vogliono, possono imporre la propria volontà. E' questa l'ultima l'ultima, ignorante e demagogica crociata del blog di Beppe Grillo, che ha già trovato molti sostenitori i quali si stanno dando un gran da fare per spedire email a mezzo mondo con preghiera di rispedirle all'altra metà allo scopo di raggiungere l'obiettivo.

Questi sostenitori, probabilmente troppo occupati a spedire email, non hanno pensato a informarsi sulla genesi del prezzo della benzina.

Non saremo certo noi a sostenere che i petrolieri sono una comitiva di povera gente che vive di stenti e racimolando quel che può dalla vendita di petrolio e benzine, ma da qui a sostenere che una tribunizia dichiarazione di guerra alle compagnie petrolifere sia la soluzione per ridurre il prezzo della benzina, ce ne corre.

Come sempre la semplificazione eccessiva, o l'ignoranza, porta alla mistificazione e alla demagogia.

Tanto per cominciare, una crociata mondiale, per avere successo, dovrebbe far leva su identiche necessità ovunque. E qui è il primo errore: nei Paesi a forte fiscalità, come l'Italia, il prezzo della benzina è composto per oltre la metà da tasse. Ma in tutti gli altri non è così. Per giunta questi Paesi “altri”, sono quelli che oggi, vivendo una stagione di sviluppo industriale che nei “vecchi” Stati è già tramontata, fanno largo uso della benzina e rappresentano quindi una consistente fetta del mercato petrolifero.

In Russia, ad esempio, un litro di benzina costa 0,56 euro, in Ucraina 0,70, in Romania 0,99, in Bulgaria 1,01, in Estonia 1,02. Ma anche in Spagna supera di poco l'euro per litro. Negli Stati Uniti infine, di gran lunga il Paese tra i più forti consumatori di benzina, nonostante non rientri certo tra gli Stati in via di sviluppo e possegga invece un sistema fiscale molto strutturato, un litro costa circa 53 centesimi di euro.

E' ovvio perciò che sarà tanto più difficile raccogliere adesioni alla crociata laddove il prezzo della benzina non è considerato, dai cittadini, troppo elevato.

Ma la questione fondamentale è un'altra: il prezzo della benzina, per il consumatore finale, dipende in minima parte dalle speculazioni, che pure non mancano, delle compagnie petrolifere.

Un barile di petrolio, oggi, costa 80 dollari. In un barile ci sono 159 litri di petrolio. Un litro di petrolio costa perciò 50 centesimi di dollaro e cioè, al cambio di oggi 24 giugno 2010, 40 centesimi di euro.

Il petrolio, per diventare benzina, deve essere trasportato, raffinato e ri-trasportato nei distributori al dettaglio. In alcuni Paesi i pedaggi autostradali non ci sono o sono bassi. In Italia e in altri Paesi, ci sono e sono abbastanza alti.

Questo è un primo costo che si “riversa” sulla benzina al consumatore finale.

Per ridurlo basterebbe che la politica nazionale, ci riferiamo all'Italia, (e non le compagnie petrolifere) introduca delle tariffe agevolate per questo tipo di trasporti.

Sempre per restare in Italia, è ormai noto quasi a tutti, tranne che al blog del grillo parlante (ma poco pensante), che il prezzo della benzina è composto da tre voci: costo del prodotto, accise e Iva (le “accise”, dal latino “accisio” = taglio, furono introdotte da Giustiniano ed erano dei tagli imposti al margine di guadagno dei produttori di beni che questi dovevano versare alle casse dell'Impero. Oggi sono invece delle aggiunte al costo che pesano sul consumatore).

Con un po' di pazienza, nei documenti ufficiali è possibile trovare le proporzioni delle tre voci: si scopre così che soltanto il 31,33 per cento del prezzo della benzina si riferisce, per l'appunto, alla benzina. Il 16,67 per cento è Iva (non arriva al 20 perché si calcola in modo diverso sulle varie accise) mentre addirittura il 52 per cento del costo di un litro di benzina, in Italia, è rappresentato da accise. Ossia da tasse di vario genere, da quelle doganali a quelle “al consumo”. Tra queste possiamo trovare tasse per:

•la guerra in Abissinia del 1935 (1,90 lire);

•la crisi di Suez del 1956 (14 lire);

•il disastro del Vajont del 1963 (10 lire);

•l’alluvione di Firenze del 1966 (10 lire);

•il terremoto del Belice del 1968 (10 lire);

•il terremoto del Friuli del 1976 (99 lire);

•il terremoto in Irpinia del 1980 (75 lire);

•la missione in Libano del 1983 (205 lire);

•la missione in Bosnia del 1996 (22 lire);

•il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004 (39 lire).

Ce ne sono molte altre ma abbiamo citato solo quelle relative a “giustificazioni” ormai ampiamente superate. Basti ricordare che ogni Regione ne introduce qualcuna limitatamente al proprio territorio (in Liguria ce n'è una per compensare il “buco” nella Sanità).

Dunque per ridurre significativamente il prezzo della benzina basterebbe che la politica nazionale, ci riferiamo all'Italia, (e non le compagnie petrolifere) eliminasse le accise non più attuali e riducesse le altre. E le amministrazioni regionali cominciassero a ridurre gli sprechi così da non essere costrette a compensare aumentando il prezzo della benzina.

Oggi invece se paghiamo un litro di benzina 1,44 euro significa che stiamo pagando 60 centesimi di accise, 26 centesimi di Iva e 58 centesimi di benzina.

Se la politica nazionale (e non le compagnie petrolifere) dimezzasse (senza abolirle) le accise, e dimezzasse (senza abolirla) l'Iva – ad esempio già sull'energia e su molti altri combustibili l'Iva è al 10 per cento e non al 20 e perfino sui contratti Mediaset Premium l'Iva è al 10 per cento e per questo costano meno di Sky – un litro di benzina costerebbe, già oggi, 1 euro e 1 centesimo.

Se anche le amministrazioni regionali facessero la loro parte, addirittura scenderemmo sotto l'euro per litro.

Peccato però che dalle accise sulla benzina lo Stato incassi, ogni anno, oltre 30 milioni di euro. E che le Regioni, specie in una stagione di tagli come questa, si guardano bene dal ridurre le accise regionali.

Tuttavia gli esperti di economia ci insegnano che ridurre di un terzo il costo dei carburanti significa ridurre moltissimi altri costi, dalle materie prime ai servizi. E questo incide positivamente sull'economia complessiva di uno Stato.

Si tratta quindi, come è facile accorgersi, di una questione di scelte politiche e di strategia economica.

Non saremo certo noi a voler dire quale scelta sia giusta e quale sbagliata, ma basterebbe questa riflessione per capire che puntare come primo obiettivo alla riduzione del prezzo della benzina vera e propria, significa puntare a ridurre quei 58 centesimi di costo relativi al carburante.

E quanto, secondo il beppe nazionale, le compagnie petrolifere sarebbero disposte a ridurre quei 58 centesimi? Che, non dimentichiamolo, sono la risultante di costi come il trasporto e le tasse doganali che nemmeno dipendono da loro? Immaginiamo che, in seguito all'ignorante crociata, i petrolieri riducano quei 58 centesimi del 20 per cento. Sarebbe un ottimo risultato, in astratto: ottenere il 20 per cento di sconto, in qualunque settore, è un successo! Bene: questo successo abbasserebbe i 58 centesimi a 46,4. Rifacendo i conti, un litro di benzina costerebbe, alla fine, 1 euro e 32 invece di 1 euro e 44.

Mentre, come abbiamo visto, se si modificasse la strategia politico-fiscale, da 1 euro e 44 passeremmo in un sol colpo a 1 euro (e ricordiamo sempre che se vivessimo a New York, che non è proprio il Burundi, già oggi staremmo pagando la benzina 53 centesimi).

La verità è che è molto più suggestivo fingere di combattere contro la Spectre, come James Bond, piuttosto che lavorare pazientemente alla ricostruzione di difficili equilibri.

Invece di (o prima di) ingaggiare inutili lotte contro multinazionali straniere, pensiamo agli imbecilli italiani.