Visualizzazione post con etichetta LUIGI MORSELLO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta LUIGI MORSELLO. Mostra tutti i post

lunedì 13 giugno 2011

sabato 4 dicembre 2010

IL LODO ALFANO COSTITUZIONALE

LUIGI MORSELLO

Leggo oggi la lettera di un lettore il quale enuncia una sua opinione in materia di giustizia e di ‘scudo’ per il premier contro l’aggressività di una magistratura fortemente ‘politicizzata’ e non me sorprendo affatto.

Considero positivo che un lettore acculturato scriva in modo corretto enunciando una tesi che però, partendo da presupposti errati conduce a risultati non solo errati ma aberranti.

Inizio con lo sgomberare il campo da un primo equivoco semantico, in quanto la parola ‘lodo’ è inadatta a definire tale oggi un progetto di legge costituzionale, ieri due leggi ordinarie recanti il nome del primo firmatario, e cioè la legge (ordinaria) Schifani e l’altra la legge (ordinaria) Alfano, entrambe dichiarate incostituzionali da quel covo di ‘bolscevichi comunisti’, e cioè la Corte Costituzionale, il giudice delle leggi, l’organo deputato a valutare la costituzionalità delle leggi ordinarie e, secondo la dottrina costituzionalista recente, costituzionali.

Si intende per lodo un ‘arbitrato’, cioè uno strumento di soluzione delle controversie civili e commerciali ricorrendosi ad un collegio composto da un membro nominato dalla parte richiedente, un secondo dalla parte opponente e il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che lo presiede. Chiamare lodo una legge dello Stato, per giunta costituzionale, è una aberrazione giuridica.

La legge costituzionale presentata al Senato e che ha avuto il via libera nella Commissione Affari costituzionali, se approderà fino alla fine del lungo iter di approvazione delle leggi costituzionali non solo non mette al sicuro il premier dall’obbligatorio referendum costituzionale confermativo (appare difficile che la maggioranza riesca a raggiungere il quorum dei due terzi del Parlamento, che non lo prevede) ma neanche da una successiva valutazione della Corte Costituzionale medesima circa la violazione dell’art. 3 della Costituzione il cui primo comma recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Veniamo alla ‘separazione dei poteri’ teorizzata da Montesquieu. È uno dei principi fondamentali dello stato di diritto ed è individuata in tre funzioni pubbliche: legislazione, amministrazione e giurisdizione. I poteri esercitati nell’ambito delle tre categorie non devono debordare dal proprio ambito, dal proprio ‘letto’ (usando una metafora mutuata dal mondo fisico), non ci deve essere ‘invasione di campo’.

Ora si tratta di stabilire se l’indagare su presunti reati commessi dal premier, ‘avvisato’ con una comunicazione giudiziaria e sulla base di ‘notitia criminis’ pervenuta all’ufficio del Pubblico Ministero, costituisca o meno invasione di campo.

Non vedo come ciò possa accadere, posto che la giurisdizione è a tutela di ogni cittadino, premier compreso, e che la notizia di reato dovrebbe essere completamente inventata.

Quindi, l’affermazione del lettore è o appare manipolatoria della pubblica opinione, e cioè di quel 38% che legge un quotidiano e almeno un libro all’anno.

Il premier non sfugge al principio costituzionale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, egli non è più eguale degli altri. Inoltre, per quanto riguarda i reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni c’è l’esame dei Tribunale per i ministri, il quale deve chiedere l’autorizzazione a procedere alla Giunta della Camera per gli atti di esercizio della giurisdizione, specificamente indicati dell’attuale formulazione dell’art. 68 della Costituzione (la formulazione originaria fu cancellata nel 1993 a ‘furor di popolo – allora esisteva un popolo): comma 2 “ Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.”; comma 3 “Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.”. Mi astengo da qualunque commento circa la illogicità di questo terzo comma. Però il premier non si ritiene abbastanza scudato e martella a reti televisive unificate la mente del quel 62% che abbevera solo alle televisioni circa il complotto di una magistratura politicizzata ai suoi danni. Oltre a sostenersi che la persecuzione sarebbe iniziata con la ‘sua discesa in campo’ (singolare che far politica sia considerato una discesa e non una ascesa) e per il solo effetto di questa (il che parrebbe non esser vero), adesso si sostiene non solo nel centro-destra ma anche in un nostalgico centro che in tutto il mondo il premier è ‘scudato’ (il che non è vero) ma anche il Presidente della Repubblica italiana lo sarebbe e anche questo non è vero.

L’art. 98 – comma 1 – della Costituzione recita: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”.

Non è quindi vero che non è processabile, ma lo è solo per due tipologie di reati specificamente enunciati: 1) alto tradimento; 2) attentato alla Costituzione, mentre nessun premier gode di uno scudo immunitario.

Quanto al supposto metodo democratico, un Bignami al riguardo è opportuno.

“È l'unica formula ammessa dal nostro sistema (e dalle vere democrazie), che rende genuina e corretta la partecipazione dei cittadini alle competizioni politiche.

Essa presume la:

— trasparenza delle formule politiche: atteggiamento che è stato spesso trascurato dai numerosi partiti che perseguivano finalità generiche e spesso demagogiche, contingenti, a fini propagandistici e di lottizzazione;

— trasparenza dei candidati: spesso dietro ad alcuni esponenti politici si nascondono lobbies economiche o centri di potere che ne favoriscono la scalata politica per sfruttarne successivi favori;

— trasparenza dei sistemi elettorali: soprattutto nella cd. prima Repubblica l'elettore si limitava spesso a scegliere la lista, mentre i candidati erano designati o favoriti dai giochi delle correnti di partito;

— democraticità interna degli apparati di partito: manca nel nostro sistema l'elezione dal basso dei candidati da iscrivere nelle liste, anche se si sono svolte, per la prima volta nel gennaio del 2005, le elezioni primarie, che rappresentano uno strumento di scelta dei leader di partiti politici e coalizioni;

— partecipazione informata degli elettori: il passato disinteresse e disaffezione degli stessi, soprattutto nel Meridione, ha creato un sistema esasperatamente clientelare che ha spesso dato vita alle pratiche del voto di scambio ed ha permesso un ingresso significativo del potere mafioso nella politica;

— chiarezza e separatezza del messaggio elettorale: il possesso egemonico dei mezzi di comunicazione di massa nelle mani di una forza politica, crea il fenomeno della videocrazia che, grazie anche a forme di pubblicità subliminale, condiziona inconsciamente l'elettore suggerendogli scelte e tendenze politiche anche in trasmissioni di puro intrattenimento.

Solo la presenza dei requisiti summenzionati può garantire la concorrenza democratica per la determinazione della politica nazionale.” (Edizione giuridiche Simone – Dizionari in linea).

venerdì 5 novembre 2010

UN PO' DI SATIRA


Problemi con la Questura?
Fermo di polizia per furto?
E' mezzanotte e non sapete dove procurarvi un tanga?

Attivate subito il vostro ChiamaSilvio Beghelli.
Con ChiamaSilvio Beghelli ogni problema è risolvibile in meno di due ore, in modo semplice ed efficiente. Una volta attivato il vostro ChiamaSilvio Beghelli, il Premier in persona chiama l'ufficio pubblico che vi sta creando dei problemi (Questure, Agenzia delle Entrate, Vigili Urbani, Poste,Ferrovie...) assicurando al funzionario di turno che siete la biscugina di Roosevelt, la zia di Lukashenko, la nipotina di Mubarak, la pronipote di Greta Garbo.

Contemporaneamente, un funzionario pagato dai cittadini, magari addirittura un Consigliere Regionale della Lombardia, tipo Nicole Minetti, viene a togliervi dai guai.

Chi ha usato ChiamaSilvio Beghelli ha risolto ogni problema, basta guardare i numerosi testimonials.

* M. C. era una soubrette di seconda fila costretta a farsi fotografare seminuda: ha azionato il ChiamaSilvio Beghelli ed è diventata Ministro.

* M. B. era una venditrice di salmone, ha attivato il suo ChiamaSilvio Beghelli ed è diventata ministro pure lei.

* N. L. era una ragazzina di Caserta, ha attivato il ChiamaSilvio Beghelli ed è diventata una reginetta del jet-set.

Visto?
Procuratevi subito il vostro ChiamaSilvio Beghelli, l'alternativa sicura al welfare state.

ChiamaSilvio Beghelli è facile, rapido intuitivo.
1.Digitare 1 per interventi sulle forze dell'ordine.
2.Digitate 2 per partecipare alle feste di Arcore.
3.Digitate 3 per farvi regalate un Rolex e settemila euro.

ChiamaSilvio Beghelli, un'alternativa semplice e funzionale al dissolvimento dello Stato e della decenza.

avvertenze:
* Leggere attentamente le istruzioni all'interno del tanga di piume di struzzo.
* Non funziona contro le valanghe o le frane, per quello c'è l'efficiente ChiamaBertolaso Beghelli, può anche crearvi una discarica in salotto in meno di mezz'ora.

sabato 30 ottobre 2010

SEGNALI DI IMMINENTE FINE DEL MONDO

di Luigi Morsello

Qualche anno fa Michele Serra (scrittore satirico, Roma 1954) curava in un programma televisivo una partecipazione dal titolo “Segni inequivocabili della imminente fine del mondo”. Mi sembra fosse quello il titolo. In quello spazio televisivo ‘denunciava’ tutte le stramberie, le bizzarrie, le meschinità e gli egoismi dei quali l’uomo è capace.

Leggo oggi che a Menaggio (Como) l’autista di uno scuolabus, con alla mano il provvedimento dell’autorità comunale, ha fatto scendere due fratellini (maschio e femmina) di origine magrebina, che erano saliti alla solita fermata di via Poletti, direzione asilo comunale. Motivo: i suoi genitori erano morosi di retta dell’asilo e servizio scuolabus, importo duemila euro.

Quella amministrazione comunale (lista civica per Menaggio), portavoce l’assessore alla cultura (!), si è giustificata dicendo che la famiglia era stata informata del (solo) divieto di salire sullo scuolabus, tramite un vigile (!), divieto che sarebbe scattato l’indomani mattina, ma … né i genitori né tampoco i bambini parlano italiano!

La notizia giornalistica del quotidiano La Provincia di Como fa risalire l’episodio allo scorso 13 ottobre. L’amministrazione comunale si giustificata dichiarando che i genitori erano stati invitati più volte a regolare il lodo debito, che sarebbe stato già scontato dei due terzi. Il servizio sociale del comune poi si era già occupato della famiglia trovando loro una casa.

Il paradosso è che il capofamiglia il suo debito l’aveva già saldato ma il suddetto assessore dichiara, con finto candore e forse senza imbarazzo alcuno, che la circostanza non era nota. E i bambini sono stati fatti scendere!

Quindi i due bambini sono stati sottoposti ad una inutile umiliazione, fermo restando che queste umiliazioni non dovrebbero essere inflitte a nessuno, specie se bambini.

Viene spontaneo chiedersi come è stato possibile scadere a un livello così basso della scala dei valori umani. La domanda è ancor più angosciosa, solo che si considera che episodi analoghi si sono verificati anche a Brescia, Vicenza e Varese.

L’episodio più noto si è verificato ad Adro (Brescia), il cui sindaco Oscar Lancini, divenuto poi ben noto anche per altro (i 700 simboli del ‘sole delle Alpi’ sparpagliati dappertutto nel nuovo polo scolastico), lasciò a digiuno i bambini di alcune famiglie morose, anche italiane, escludendoli dalla mensa scolastica.

Il caso ha fatto scuola, come si vede. A Montecchio Superiore (Vicenza) l’amministrazione comunale lascia a pane e acqua i bambini di nove famiglie morose, due italiane, mentre a Gerenzano (Varese) addirittura viene varato un provvedimento per il quale le famiglie che accumulano un debito di 40 euro non solo non potranno utilizzare il servizio di ristorazione ma dovranno ritirare i propri figli durante l’orario della ristorazione. L’assessore (donna) all’istruzione dichiara: “Vogliamo lanciare un segnale forte, chi non salda i debiti può portare suo figlio a mangiare a casa.”.

Non saranno questi segnali da fine del mondo, ma sono segnali certi di un arretramento culturale spaventoso, per cui nella popolazione non sopravvive più nessun sentimento di solidarietà umana né di pietà, che induce (dovrebbe indurre) l’uomo ad amare e rispettare il prossimo.

La misericordia (sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui morale o spirituale) è l’unico sentimento che mi sento di provare, per coloro che non rispettano nemmeno i bambini.

giovedì 21 ottobre 2010

Minacciata in piazza Mercato, consiglio di stare in guardia



“Lunedì 11 ottobre ore 21, sono andata con la mia amica a Lodi per la conferenza della “Scuola per laici” che si teneva in Chiesa Sant’Agnese. La mia amica ha parcheggiato in Piazza Mercato. Si è avvicinato un tipo, italiano, sulla trentina, nerboruto e con le maniche corte e in bella mostra tutta una serie di tatuaggi su entrambe le braccia. «Pagami il parcheggio che ti custodisco la macchina» ha detto alla mia amica Carla.«Non ti pago, perché dopo le ore 20 non si paga e non c’è bisogno di custodire l’auto» ha risposto Carla. «Tanto te la custodisco lo stesso» ha replicato. Ci siamo sentite minacciate dal tono e dal modo. Ha agito probabilmente con gli stessi modi nei confronti di altri due automobilisti che sono arrivati dopo di noi. Ci siamo guardate in faccia e subito abbiamo pensato la stessa cosa: abbiamo chiamato il “113”.Ci hanno chiesto se erano ragazzi di colore e noi abbiamo risposto di no: i ragazzi a quell’ora non ci sono e non incutono comunque quel il senso di minaccia che emanava da questo “tipo”.È la prima volta che mi capita e ho proprio avvertito “puzza di mafia” in questa cosa. Al ritorno tutto era tranquillo, ma noi due, prima di salire in auto abbiamo fatto il giro intorno ad essa per vedere se era stata danneggiata. Se arriviamo a questo... a me sembra un atto gravissimo, ritengo doveroso reagire, non star zitta e segnalare a tutti di restare in guardia. Lettera firmata”

LETTERA APERTA AL DIRETTORE DE IL CITTADINO DI LODI

Caro direttore,

la lettera da lei pubblicata qualche giorno fa, di due gentili signore che si sono viste avvicinare da “un tipo, italiano, sulla trentina, nerboruto e con le maniche corte e in bella mostra tutta una serie di tatuaggi su entrambe le braccia” che ‘intimava’ loro di pagargli il parcheggio perché avrebbe custodito lui la loro macchina, in piazza mercato dopo le ore 20, a mio giudizio motiva almeno due riflessioni.

Prima riflessione. Le due gentili signore, con ogni probabilità, non hanno realizzato che sono tempi difficili, in cui la ‘sicurezza’ nelle città è stata strombazzata a fini elettorali e per ottenere consensi, senza che sicurezza sa stata assicurata.

Si badi bene, non per colpa delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri) che svolgono al meglio il loro servizio ma per i cosiddetti ‘tagli lineari’ che il ministro dell’economia Tremonti ha più volte adottato per ridurre le spese delle PP.AA. laddove invece prudenza e saggezza avrebbero dovuto consigliare di non tagliare sui servizi essenziali quali la sicurezza delle città nello specifico ambito di contrasto alla criminalità e di mantenimento dell’ordine pubblico. È la ragione per la quale il c.d. “poliziotto” di quartiere si è eclissato da tempo, le ‘volanti’ escono in servizio di controllo del territorio in numero sempre più minore. Ad una certa ora a Lodi non è visibile alcuna forza di polizia, ivi compresa quella municipale.

Dunque, a mio avviso, le strade non sono più sicure di quanto non lo fossero già prima, semmai è vero il contrario.

Seconda riflessione. Devo raccontare un piccolo episodio accadutomi a Eboli (Sa9, laddove i mie genitori sono sepolti. Una delle volte in cui andavo sulla loro tomba, innervosito per motivi che non ricordo, rifiutai di accettare che la mia auto venisse ‘custodita’ da una torma di ragazzini, fra i quali uno bello nerboruto, rifiutai di dare ad uno di essi, il capo, un euro. Fortuna che avevo ed ho una vecchia auto e che ormai da anni non bado più al profilo, per così dire, ‘estetico di- quello che è solo un mezzo di trasporto. Devo dire ce già all’interno del cimitero capii di avere commesso un errore, ma faceva molto caldo e confidai nella fortuna, che però in quei frangenti, come in altri ben più importanti in passato,non mi assistetti: la fiancata del lato del guidatore era attraversata da rigature parallele al piano della strada: ero stato ‘punito’ per la tirchieria e, soprattutto, per il mal garbo del mio rifiuto.

Morale. È bene talvolta mollare qualche euro che andare incontro a sgradevoli sorprese.

LETTERA AL DIRETTORE DE IL CITTADINO DI LODI - LODO ALFANO COSTITUZIONALIZZATO

Caro Direttore,

leggo oggi 20 ottobre 2010 la lettera di un lettore il quale enuncia una sua opinione in materia di giustizia e di ‘scudo’ per il premier contro l’aggressività di una magistratura fortemente ‘politicizzata’ e non me sorprendo affatto.

Considero positivo che un lettore acculturato scriva in modo corretto enunciando una tesi che però, partendo da presupposti errati conduce a risultati non solo errati ma aberranti.

Inizio con lo sgomberare il campo da un primo equivoco semantico, in quanto la parola ‘lodo’ è inadatta a definire tale oggi un progetto di legge costituzionale, ieri due leggi ordinarie recanti il nome del primo firmatario, e cioè la legge (ordinaria) Schifani e l’altra la legge (ordinaria) Alfano, entrambe dichiarate incostituzionali da quel covo di ‘bolscevichi comunisti’, e cioè la Corte Costituzionale, il giudice delle leggi, l’organo deputato a valutare la costituzionalità delle leggi ordinarie e, secondo la dottrina costituzionalista recente, costituzionali.

Si intende per lodo un ‘arbitrato’, cioè uno strumento di soluzione delle controversie civili e commerciali ricorrendosi ad un collegio composto da un membro nominato dalla parte richiedente, un secondo dalla parte opponente e il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che lo presiede. Chiamare lodo una legge dello Stato, per giunta costituzionale, è una aberrazione giuridica.

La legge costituzionale presentata al Senato e che ha avuto il via libera nella Commissione Affari costituzionali, se approderà fino alla fine del lungo iter di approvazione delle leggi costituzionali non solo non mette al sicuro il premier dall’obbligatorio referendum costituzionale confermativo (appare difficile che la maggioranza riesca a raggiungere il quorum dei due terzi del Parlamento, che non lo prevede) ma neanche da una successiva valutazione della Corte Costituzionale medesima circa la violazione dell’art. 3 della Costituzione il cui primo comma recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Veniamo alla ‘separazione dei poteri’ teorizzata da Montesquieu. È uno dei principi fondamentali dello stato di diritto ed è individuata in tre funzioni pubbliche: legislazione, amministrazione e giurisdizione. I poteri esercitati nell’ambito delle tre categorie non devono debordare dal proprio ambito, dal proprio ‘letto’ (usando una metafora mutuata dal mondo fisico), non ci deve essere ‘invasione di campo’.

Ora si tratta di stabilire se l’indagare su presunti reati commessi dal premier, ‘avvisato’ con una comunicazione giudiziaria e sulla base di ‘notitia criminis’ pervenuta all’ufficio del Pubblico Ministero, costituisca o meno invasione di campo.

Non vedo come ciò possa accadere, posto che la giurisdizione è a tutela di ogni cittadino, premier compreso, e che la notizia di reato dovrebbe essere completamente inventata.

Quindi, l’affermazione del lettore è o appare manipolatoria della pubblica opinione, e cioè di quel 38% che legge un quotidiano e almeno un libro all’anno.

Il premier non sfugge al principio costituzionale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, egli non è più eguale degli altri. Inoltre, per quanto riguarda i reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni c’è l’esame dei Tribunale per i ministri, il quale deve chiedere l’autorizzazione a procedere alla Giunta della Camera per gli atti di esercizio della giurisdizione, specificamente indicati dell’attuale formulazione dell’art. 68 della Costituzione (la formulazione originaria fu cancellata nel 1993 a ‘furor di popolo – allora esisteva un popolo): comma 2: “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.”; comma 3 “Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.”. Mi astengo da qualunque commento circa la illogicità di questo terzo comma. Però il premier non si ritiene abbastanza scudato e martella a reti televisive unificate la mente del quel 62% che abbevera solo alle televisioni circa il complotto di una magistratura politicizzata ai suoi danni. Oltre a sostenersi che la persecuzione sarebbe iniziata con la ‘sua discesa in campo’ (singolare che far politica sia considerato una discesa e non una ascesa) e per il solo effetto di questa (il che parrebbe non esser vero), adesso si sostiene non solo nel centro-destra ma anche in un nostalgico centro che in tutto il mondo il premier è ‘scudato’ (il che non è vero) ma anche il Presidente della Repubblica italiana lo sarebbe e anche questo non è vero.

L’art. 98 – comma 1 – della Costituzione recita: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”.

Non è quindi vero che non è processabile, ma lo è solo per due tipologie di reati specificamente enunciati:

1) alto tradimento;

2) attentato alla Costituzione,

mentre nessun premier gode di uno scudo immunitario.

Quanto al supposto metodo democratico, un Bignami al riguardo è opportuno.

“È l'unica formula ammessa dal nostro sistema (e dalle vere democrazie), che rende genuina e corretta la partecipazione dei cittadini alle competizioni politiche.

Essa presume la:

trasparenza delle formule politiche: atteggiamento che è stato spesso trascurato dai numerosi partiti che perseguivano finalità generiche e spesso demagogiche, contingenti, a fini propagandistici e di lottizzazione;

trasparenza dei candidati: spesso dietro ad alcuni esponenti politici si nascondono lobbies economiche o centri di potere che ne favoriscono la scalata politica per sfruttarne successivi favori;

trasparenza dei sistemi elettorali: soprattutto nella cd. prima Repubblica l'elettore si limitava spesso a scegliere la lista, mentre i candidati erano designati o favoriti dai giochi delle correnti di partito;

democraticità interna degli apparati di partito: manca nel nostro sistema l'elezione dal basso dei candidati da iscrivere nelle liste, anche se si sono svolte, per la prima volta nel gennaio del 2005, le elezioni primarie, che rappresentano uno strumento di scelta dei leader di partiti politici e coalizioni;

partecipazione informata degli elettori: il passato disinteresse e disaffezione degli stessi, soprattutto nel Meridione, ha creato un sistema esasperatamente clientelare che ha spesso dato vita alle pratiche del voto di scambio ed ha permesso un ingresso significativo del potere mafioso nella politica;

chiarezza e separatezza del messaggio elettorale: il possesso egemonico dei mezzi di comunicazione di massa nelle mani di una forza politica, crea il fenomeno della videocrazia che, grazie anche a forme di pubblicità subliminale, condiziona inconsciamente l'elettore suggerendogli scelte e tendenze politiche anche in trasmissioni di puro intrattenimento.

Solo la presenza dei requisiti summenzionati può garantire la concorrenza democratica per la determinazione della politica nazionale.” (Edizione giuridiche Simone – Dizionari in linea).

LUIGI MORSELLO

giovedì 5 agosto 2010

lunedì 26 luglio 2010

OMAGGIO A BIAGIO ANGELUCCI

CASA RECLUSIONE GORGONA ISOLA (LI)

Biagio era il ragioniere (contabile di cassa e del materiale), giovane intelligente e sfaticato. Nella foto ha barba a capelli lunghi.

Correva l'anno 1978.

Un giorno, siccome io e il rag. Luigi Parisi (che veniva in missione assieme a me e su mia richiesta, oggi è in pensione, ha qualche anno più di me) lavoravamo dalle 8 alle 13, dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 24 (io sempre, Parisi spesso dopo le 20) mentre Biagio voleva fare solo l'orario canonico, che era di otto ore all'epoca, anche perchè non pagavano straordinari (altro che oggi, allora l'amministrazione penitenziaria era con le pezze al culo), ripeto un giorno acchiappai Biagio in malo modo facendogli capire che Gorgona non era il peggio possibile, c'era di molto più peggio (quest'ultima espressione non è mia ma di un mio comandante a Pavia): Pianosa, l'Asinara, per esempio.

Da allora lavorò quasi quanto noi.

Poi mi fu tolta la missione (proprio per la vicenda super-carcere, c'è scritto in uno dei miei articoli), Parisi e Angelucci restarono.

Poi Angelucci lasciò Gorgona, venendo assegnato al Ministero (Cassa della Ammende), è di tutta evidenza che aveva trovato il suo 'santo in paradiso', ma non ho mai saputo chi fosse nè me l'ha mai voluto dire.

A Roma si iscrisse all'università, si sposò con insegnante calabrese (donna di specchiate virtù), si laureò in giurisprudenza, fece l'esame di stato divenendo avvocato, svolgendo la professione part-time con il lavoro al DAP, dove si scopò un sacco di ragioniere lì in servizio.

Una volta (erano passati 20 anni) trovò il modo di prendersi la sua piccola vendetta (io dalla vicenda dell'evasione di Guido da San Gimignano andai in bassa fortuna, senza più riprendermi, c'era il cons. Giuseppe Falcone - pugliese, oggi presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma - che mi ha perseguitato per 15 anni, ripeto non mi sono più ripreso).

Accadde nell'ufficio che Biagio aveva al DAP (il lavoro alla Cassa delle Ammende era uno scherzetto, bastavano due-tre ore al giorno quando c'era molto lavoro ed aveva tre collaboratori, pensa !), mi rinfacciò quel mio rimprovero, aspro ma salutare.

Si era reso conto che io ero in una penosa situazione psicologica e questa volta decise di approfittarsene, fu una vigliaccata che io non gli ho mai perdonato.

Però, quando si ammalò e subì l'asportazione dell'80% dello stomaco e l'intervento degenerò in una pancreatite, l'unico che gli telefonava e lo confortava (telefonate anche di un'ora, telefonavo dall'ufficio mio a casa sua) fui proprio io.

Poi miracolosamente si riprese, ne fui contento per la sua famiglia (aveva due figli), ma non l'ho più rivisto (non avevo più occasioni di andare al DAP) nè mi ha mai telefonato, non l'ha mai fatto nè prima nè dopo.

Purtuttavia, vedendo quella foto, sono stato preso da una grande malinconia, il periodo gorgonese è stato il più bello in assoluto.

Adesso ricordo che nell'occasione della fotografia, scattata di tardo pomeriggio, lui ci disse che andava a fare una passeggiata, dopo un po' anche a me venne voglia (di tanto in tanto una pausa si imponeva) e lo vidi in lontananza assieme a quelle persone (adesso so che erano tuoi parenti), che io non conoscevo.

Mi pare che con me ci fosse Boccardi, il quale mi disse appunto che erano abitanti dell'isola o qualcosa del genere.

Ricordo anche il funerale di tuo fratello, mi fu detto che era venuta tanta gente, io non vi conoscevo sia perchè sempre preso dal lavoro sia perchè non eravate tanto espansivi (questo lo ricordo bene), per cui decisi che era una vicenda privata e che era inopportuno intervenire, il dolore di una scomparsa di un parente riguarda la cerchia di parenti ed amici, io non ne facevo parte.

Armocida e gli altri dell'ufficio vennero, eccetto Angelucci e Parisi.

Bada bene che non sono certi di questi miei ultimi ricordi, che sarebbero avvalorati che la cerimonia funebre fu fatta dal martedì al venerdì, se così non è mi è stato raccontato da Armocida.

Biagio Angelucci è morto alcuni anni fa.

sabato 5 giugno 2010

CARCERI: IL SOVRAFFOLLAMENTO E I RIMEDI POSSIBILI (IGNORATI)



www.ilparlamentare.it

DIRETTORE ROBERTO ORMANNI

di Luigi Morsello, Roberto Ormanni e Irene Testa *

UNO

Ogni estate esplode il fenomeno del sovraffollamento nelle carceri italiane. O meglio, ogni estate torna la paura delle rivolte.

La memoria corre agli inizi degli anni ’70, quando il fenomeno tragico del terrorismo iniziò a flagellare l’Italia e i detenuti colsero l’occasione per richiamare l’attenzione, attraverso le sommosse, sulla necessità di nuovi diritti.

L’iniziativa partiva sempre dai grandi carceri giudiziari: San Vittore, Regina Coeli, Poggioreale, l’Ucciardone, per poi propagarsi a macchia d’olio negli altri istituti penitenziari.

Reclamavano la riforma del Regolamento carcerario del 1931 e, soprattutto, l’applicazione dell’articolo 27 della Costituzione, pietra miliare dell’esecuzione penale nell’ordinamento giuridico italiano.

Non stavano lì a pensarci troppo, i disordini nelle carceri divennero endemici.

Non comprendevano però (in quel periodo erano in molti a comprendere poco) che questi fenomeni, nelle intenzioni destinati a sollecitare il legislatore, in realtà aggravavano l’allarme sociale e quindi la pubblica opinione (all’epoca c’era ancora una pubblica opinione) che a sua volta condiziona il legislatore.

L’ordinamento penitenziario varato nel 1975 fu così mutilato di un istituto giuridico, il più importante per riportare la calma nelle carceri: il permesso premiale. E come in una spirale, i disordini, causa della mutilazione, trovarono nuova linfa diventandone effetto fino agli inizi degli anni ’80, spegnendosi più o meno in concomitanza della sconfitta graduale del terrorismo.

Nel 1986 la legge “Gozzini” richiamava in vita l’istituto del permesso premio. Da quel momento in poi le proteste dei detenuti tornarono nei limiti fisiologici e individuali.

I permessi premio non venivano concessi a chi subiva sanzioni disciplinari e non partecipa attivamente all’osservazione scientifica della personalità.

Non ci sono più stati episodi di rivolte generalizzate. È accaduto che una singola sezione abbia inscenato qualche protesta, ma solo per singoli episodi di intolleranza da parte, va detto, di elementi del personale di sorveglianza un po’ troppo suscettibili.

I direttori delle carceri constatavano, con sollievo, che il sovraffollamento non produceva più effetti di concausa delle rivolte.

Inoltre, periodicamente venivano varati leggi di amnistia e indulto, al duplice evidente scopo di alleggerire il carico di lavoro della magistratura e dell’esecuzione penale.

Appare però incomprensibile che il legislatore non sia mai intervenuto a eliminare le cause strutturali del sovraffollamento.

In ogni caso, l’amministrazione stava dando corso a un programma ventennale di costruzioni di nuovi istituti penitenziari, sulla base di progetti fotocopia, che sostituivano vecchie strutture.

Questo programma fu rallentato da molti episodi di corruzione e da una gestione dei progetti che metteva in secondo piano i rilievi idrogeologici del territorio su cui i nuovi carceri venivano costruiti.

In un caso, l’intero muro di cinta con garitte camminamento di ronda per la sorveglianza armata, è affondato totalmente nel terreno.

Tuttavia, anche il numero dei posti letto cresceva, anche se in modo non direttamente proporzionale alla quantità di finanziamenti.

L’errore fondamentale è stato quello di avere abbandonato il sistema di celle ampie a più posti per privilegiare quello delle celle singole, in un malinteso rispetto delle regole minime dell’ONU del 1955, che però non stabilivano lo spazio vitale per ogni detenuto e utilizzavano ancora la parola dormitorio.

Successivamente, il Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti (CPT) ha individuato in 7 metri quadrati per detenuto “la superficie minima auspicabile per una cella detentiva”( 2° Rapporto di attività del CPT per il periodo 1 ° gennaio al 31 dicembre 1991).

I progetti di nuove carceri prevedevano 12 metri quadrati per cella singola, compresivi dei servizi sanitari essenziali, più di quanto individuato dal CPT.

Eppure un nuovo errore era in agguato: sono mancati studi di settore che determinassero la curva di tendenza dell’accrescimento della popolazione carceraria nel tempo, studi da tenere continuamente aggiornati.

Il risultato è (dovrebbe essere) sotto gli occhi di tutti: oggi in 12 metri quadrati nelle celle vivono tre detenuti (siamo scesi ben al di sotto dei 7 metri quadri per detenuto “auspicati” nel 1991) e fortuna che non ve ne possono essere ammassati di più, visto che l’altezza dei soffitti non supera i 2 metri e 70 centimetri.

In queste celle infatti si possono sovrapporre solo due brande, diversamente da quanto accade nei vecchi istituti penitenziari, dove i soffitti sono a 3 metri e 20 e si possono “incastellare” tre, talvolta quattro letti. Con il risultato di cadute notturne, fratture multiple e, talvolta, morte del detenuto, come è accaduto di recente.

DUE

La legge 241/2006 è l’ultimo provvedimento di indulto varato per far fronte al sovraffollamento. La maggioranza è stata molto ampia, votarono contro soltanto l’Italia dei valori, la Lega Nord e Alleanza nazionale. Ancora una volta le carceri si svuotarono. Le recidive dei detenuti che beneficiarono dell’indulto, al solito, furono insignificanti, ma amplificate dal partito del NO all’indulto, che però non proponeva nulla di significativo per eliminare le cause del sovraffollamento, salvo costruire nuove carceri.

L’allora capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ettore Ferrara, dichiarava al Corriere della sera il 17 ottobre 2007 che, tempo 18 mesi, in mancanza di iniziative significative, le carceri sarebbero state sovraffollate come prima dell’indulto, senza il quale i detenuti sarebbero stati a quella data (2007) 78.000! Lo stesso Ferrara poi esponeva la sua idea di iniziative significative: “… sul piano amministrativo stiamo sperimentando l' utilizzo degli agenti penitenziari per vigilare sui detenuti che hanno beneficiato di misure alternative (semilibertà, arresti domiciliari, lavoro esterno).”

E su quello legislativo? Zero.

Facile previsione quella di Ferrara, sostituito con Franco Ionta, attuale capo del DAP. Le misure ‘amministrative’ erano puramente di facciata, leggi ne venivano fatte si, ma peggioravano la situazione. Come la Bossi-Fini, nella parte in cui ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Le navi di clandestini non attraccano sul suolo italiano, l'identificazione degli aventi diritto all'asilo politico e a prestazioni di cure mediche e assistenza avviene in mare... Senza che nessuno abbia mai osservato che salire su imbarcazioni della marina militare equivaleva a trovarsi sul suolo italiano.

I tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Terni e Verona avevano sollevato una questione sulla legittimità costituzionale della norma che prevedeva la pena della reclusione da 1 a 4 anni per gli stranieri che non rispettano i decreti di espulsione e rimangono, illegalmente, sul territorio italiano.

Ecco una nuova causa di sovraffollamento.

Quanto bastava inoltre per alimentare il clima di razzismo che è esploso in Italia, sul cui presupposto è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, alla faccia della sbandierata superiorità della cultura giuridica risalente al diritto romano, il REATO DI CLANDESTINITÀ.

La legge introduce il reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. Gli irregolari si vedranno infliggere un'ammenda dai 5mila ai 10mila euro con espulsione immediata. È obbligatorio denunciare gli immigrati clandestini, ad eccezione di medici e dirigenti scolastici.

Dal sito stranierinitalia.it: “Che il reato di clandestinità non fosse in linea con la Costituzione lo si sospettava già durante l’iter parlamentare del ddl sicurezza (…) Tra le critiche ritenute rilevanti dal giudice, c’è che il nuovo reato colpisce una condizione non necessariamente sintomatica di pericolosità sociale. Sarebbe poi incostituzionale perché è retroattivo, dal momento che punisce anche chi è irregolarmente in Italia da una data antecedente l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza.

Il giudice punta il dito anche contro la mancata previsione di un “giustificato motivo” per trattenersi illegalmente in Italia. Sottolinea infine che il nuovo reato è praticamente inutile, dal momento che all’espulsione del clandestino si poteva arrivare anche con le vecchie norme del testo unico sull’immigrazione, ma caricherà pesantemente gli uffici giudiziari…”.

La Consulta ha poi respinto tutte le eccezioni, con varie motivazioni, ma una nuova questione di legittimità è stata sollevata dal giudice di pace di Lecce nel mese di maggio scorso. Ma è facile prevedere che sarà respinta anch’essa.

TRE

Il problema delle tossicodipendenze. La legge prevede sempre la sanzione amministrativa per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale e ha abolito la distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti” a cui si aggiunge la reintroduzione dei limiti quantitativi per poter distinguere l’uso personale dall’uso finalizzato allo spaccio.

Il governo ha fissato i “limiti soglia” massimi delle sostanze stupefacenti che costituiscono il discrimine fra ”uso personale” e ‘’spaccio” con decreto dell’11 aprile 2006 del Ministero della Salute che contiene le tabelle attuative della cosiddetta Legge Fini sulle droghe, elaborate dalla Commissione tecnica.

Le quote di stupefacente che la nuova legge sulla droga considera per uso personale e, quindi, non punibile sono: 1000 milligrammi di cannabis (circa 35-40 spinelli); 750 milligrammi di cocaina (circa 5 dosi); 250 milligrammi di eroina (circa 10 dosi); 750 milligrammi di Mdma (ecstasy, circa 5 pasticche); 500 milligrammi di anfetamina (circa 5 pasticche) e 150 milligrammi di Lsd (circa 3 “francobolli”). Il superamento di tali quote fa scattare la denuncia per spaccio.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 39017 del 2008, ha chiarito che il nuovo testo della legge sugli stupefacenti non ha introdotto una presunzione di responsabilità penale nel caso di detenzione di sostanza stupefacente in quantità superiori a quelle previste nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/1990 poiché la legge punisce la detenzione solo quando la sostanza appare destinata ad un uso non esclusivamente personale.

In casi del genere il giudice penale deve prendere in considerazione la quantità di principio attivo della sostanza stupefacente, le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento e il frazionamento, dovendo motivare in maniera rigorosa l’esclusione di un uso non esclusivamente personale della sostanza, pur in presenza del superamento dei limiti di soglia indicati nel decreto ministeriale. (Uso personale di sostanze stupefacenti - Martini Bolognini – studio legale –Ancona).

Qui si registrano due inconvenienti: l’abbassamento delle soglie per uso personale (un colpo di coda del governo) e la difficoltà da parte delle forze di polizia di applicare quanto la Cassazione ha sentenziato circa l’inesistenza di un, diciamo così, automatismo fra superamento della soglia di non punibilità penale e uso personale. Questa analisi accurata caso per caso, come suggerito dalla Cassazione, resta naturalmente impossibile: il caso Stefano Cucchi lo dimostra in modo lampante).

QUATTRO

La situazione attuale di sovraffollamento. Il sito del Ministero della Giustizia fornisce i dati dei detenuti alla data del 30 aprile 2010: 67.444.

Un dato allarmante, se si considera che la capienza normale è di 43.000 posti e massima raggiunge i 63.000.

Esaminando i dati precedenti la curva di tendenza sembra essere di ottocento detenuti al mese in più.

“L'allarme carceri si chiama estate. E sta per diventare allarme rosso. Non c'entra il caldo. Nemmeno l'afa. Le prigioni italiane sono una bomba a orologeria che sta per esplodere. Le celle fatiscenti di nove metri quadrati con quattro detenuti stipati dentro, tavolaccio e latrina alla turca, erano già la vergogna d'Europa. Ma oggi nemmeno bastano più. Gli spazi sono finiti. La polizia penitenziaria è poca. I soldi meno ancora. E così il rischio collasso denunciato dallo stesso ministero della Giustizia sta per trasformarsi in emergenza nazionale: se la capienza regolamentare di 44 mila carcerati è già stata superata da tempo, a marzo s'è sforata anche la tolleranza massima dei nostri 207 istituti di pena. Stringendo le celle e ammassando i detenuti al limite dell'umanità si ricavavano poco più di 66.500 posti. Quando in Italia già il 28 febbraio erano rinchiuse 66.692 persone.”

“A marzo sono oltre 67 mila e il trend non lascia speranze: ne entrano ottocento in più ogni mese.”

“Strutture vecchie, poca manutenzione, carcerati costretti a restare venti ore al giorno dietro le sbarre, senza educatori, senza lavorare, senza socializzare. Fra violenze, risse e suicidi.”

Ed ancora:” Sono oltre 30 mila gli imputati che restano dentro solo poche ore e la statistica dimostra che il 30 per cento di loro sarà assolto.”

“A dare il colpo di grazia a un sistema già sotto stress è stata la Bossi-Fini. Con il risultato che quasi 25 mila detenuti sono, in questo momento, stranieri. Molti di loro vengono arrestati e spesso rilasciati nel giro di poche ore. Il risultato è che in alcune regioni il numero dei carcerati è doppio rispetto alla capienza delle prigioni, proprio perché la metà sono irregolari in transito.”

Donatella Ferrante denuncia: "È dovuto al cosiddetto effetto 'porta girevole', il turn over di stranieri arrestati perché privi di documenti e poi rilasciati: un viavai tanto oneroso per lo Stato quanto inutile per la collettività".

I rimedi governativi: ”Il ministro della Giustizia Angelino Alfano aveva annunciato a gennaio un piano edilizio per costruire penitenziari. La previsione è di investire 1,4 miliardi di euro per 24 nuovi istituti, da realizzare con l'ormai collaudato sistema dell'emergenza, sotto l'egida della Protezione civile di Guido Bertolaso. Proprio com'è stato per il G8 della Maddalena. Si partirà con 700 milioni e nuovi padiglioni per espandere le strutture già esistenti. Edifici che dovrebbero garantire 21 mila posti in circa sei anni. Peccato che, anche se i cantieri partiranno davvero e rispetteranno i tempi, da soli serviranno a ben poco. Basta un viaggio dentro l'inferno quotidiano delle galere stracolme per capire che il problema non è di strutture.” (Bomba carceri – Tommaso Cerno –L’Espresso – 10.4.2010)

Si è a conoscenza che nella casa circondariale di Pavia è in corso la realizzazione di un nuovo padiglione, di 350 posti, utilizzando la superficie del campo sportivo detenuti, che quindi sparisce.

A questo proposito, basti pensare che già questo carcere ha una capienza di 400 posti (2 letti monoposto sovrapponibili per ogni cella), alla fine avrà una capienza di 750 posti, con la conseguenza che l’apparato tecnico-amministrativo del carcere non sarà in grado di far fronte alle necessità di 750 detenuti.

Così sarà anche nelle altre carceri in cui sono in corso analoghe costruzioni: 47 per una spesa di 500 milioni di euro e la previsione di ultimazione entro la fine del 2010. (Edilportale.com – 7.4.2010).

È inoltre prevista la costruzione di nuove carceri, 13, per la spesa di 1,1 miliardi di euro.

Infine, l’assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria. Bene: nessuno osserva che al 2001 (D.M. 8.2.2001) l’organico è di 44.406 unità, al 31 gennaio 2009 la forza presente è di 39.156. Dunque, le ‘nuove’ assunzioni non coprono nemmeno il ‘turn over’ naturale.

La previsione è che con un tasso di incremento di ottocento detenuti al mese bel 2012 si sfiorerà la quota di 100.000 detenuti.

Facendo un po’ di conti, ammesso che l’incremento di posti del piano di edilizia carceraria sarà pari a 21.000, aggiungendoli alla capienza normale (43.000 posti) si arriva a 64.000 posti; se invece si aggiungono alla capienza massima (63.000 posti) si arriverà a 84.000 posti.

Com’è di tutta evidenza, la situazione dovrebbe far tremare le vene e i polsi al ‘commissario straordinario’ Franco Ionta e più in su al Ministro della Giustizia e al presidente del Consiglio, che si presenterà alle elezioni politiche generale del 2013 con questo sfacelo.

CINQUE

I rimedi. Della Bossi-Fini e del reato di clandestinità si è già detto. Si deve aggiungere che entrambi sono a nostro giudizio un gigantesco inganno, del tutto improduttivo di effetti sul piano pratico, salvo quello di sovraffollare le carceri. Infatti, vi sono solo due accordi con paesi esterni alla UE per il rimpatrio di detenuti stranieri, a fronte di 140 paesi stranieri dai quali provengono.

Dunque di che si sta parlando?

E veniamo al codice penale.

Qui parla Bruno Tinti, già procuratore aggiunto della Repubblica di Torino, che scrive su IL FATTO QUOTIDIANO del primo febbraio 2010: “L’efficienza della giustizia italiana è inferiore a quella del Gabon; così ha detto il Procuratore Generale della Cassazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario … Codice e leggi penali italiani sono infarciti di reati inutili. Qualcuno può spiegare perché chi guida senza patente o in stato d’ebbrezza (che non significa che un ubriaco ha investito qualcuno; significa che guidava dopo aver bevuto un bicchiere di troppo) deve essere punito con una pena criminale? Cosa cambierebbe se la stessa pena (sempre di soldi si tratta) venisse inflitta dalla Polizia Stradale che lo ha beccato? Sequestro immediato della macchina, il malcapitato resta a piedi, paga 1000 euro di multa e chiasso finito. Si arrangi lui a tornarsene a casa, magari in piena notte e sotto l’acqua. Sarebbe un intervento molto più efficace, rapido, dissuasivo rispetto a quanto succede in Italia: denuncia in Procura, il PM richiede il decreto penale (sempre per 1000 euro), il GIP lo emette, il non patentato o l’ubriaco si oppongono, quindi si fa un processo in Tribunale, uno in Corte d’Appello e uno in Cassazione con definitiva sentenza di assoluzione per essere il reato estinto per prescrizione. Lo stesso ragionamento vale per la sosta con l’utilizzo di tagliandi di parcheggio falsificati, l’omesso versamento di ritenute INPS e di imposta, l’omessa esposizione della tabella dei giochi leciti, il soggiorno illegale nel territorio dello Stato (10.000 euro di ammenda!; ma vuoi mettere l’alto contenuto ideologico) e una miriade di altri pseudo-reati che dovrebbero essere sanzionati in via amministrativa, pagando una multa, proprio come si fa per la sosta vietata. Invece noi utilizziamo il processo penale, cioè quello strumento costoso e lunghissimo che si adopera per gli omicidi e i traffici di droga. È ovvio che in questo modo le risorse economiche, materiali e umane che il Paese destina alla giustizia penale sono sprecate e che, mentre si fanno questi processi inutili, i delinquenti veri, con colletti bianchi e neri, ne fanno di tutti i colori.”

Insomma, i reati ‘inutili’ sono circa 200, ma una riforma del codice penale è di là da venire, l’ultimo testo consegnato al ministro della giustizia “pro-tempore” Clemente Mastella giace in un cassetto ministeriale, come i precedenti progetti.

SEI

Non se ne esce fuori. Non ci mezzi e strumenti in grado di produrre effetti deflattivi immediati.

Quest’estate il Parlamento chiuderà per ferie: tutti al mare!

Ma un mare di sudore e un caldo soffocante attendono i detenuti stipati come sardine.

L’unico rimedio efficace e rapido è un nuovo provvedimento di indulto. (Pronunciamola la parolaccia!).

È già tardi per rimediare, anche con un iter parlamentare accelerato, una corsia preferenziali e l’accordo governo-opposizione.

Prima che l’indulto diventi legge dello Stato e vada a regime l’estate sarà bell’e passata. Ma un conto è se i detenuti hanno la certezza del provvedimento di clemenza, un conto se tale certezza degrada al rango di semplice speranza.

In tal caso, se anche quest’estate l’amministrazione penitenziaria e il governo la faranno franca, sarà un vero e proprio miracolo.

*Segretaria dell’Associazione “Il detenuto Ignoto”

martedì 4 maggio 2010

L’ERGASTOLO OSTATIVO

di Luigi Morsello

L’espressione non si può riferire ad una categoria del diritto ma, al limite, della sociologia, se non addirittura una pura invenzione.

L’ergastolo è una pena detentiva prevista dall’art. 22 c.p., il quale recita:

"[I]. La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

[II]. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.”.

Il carattere afflittivo-retributivo delle pene detentive è stato mitigato dall’art. 27 Cost. che recita:”

I] La responsabilità penale è personale.

[II] L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

[III] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

[IV] Non è ammessa la pena di morte.”.

È soprattutto il terzo comma che interviene a mitigare la concezione afflittivo-retributiva, laddove attribuisce alla esecuzione della pena il valore prioritario di tendere alla rieducazione del condannato. Rieducazione è l’atto del rieducare, un verbo transitivo il cui significato un semplice dizionario definisce così: ”educare di nuovo, cercando di eliminare gli effetti di un’educazione carente o sbagliata”.

Già l’art. 1 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (R.D. 18 giugno 1931 n. 787) introduceva elementi trattamentali quali il lavoro obbligatorio (comma 1) anche per gli imputati (comma 2), mentre era previsto (comma 4) l’obbligo dei detenuti (condannati ed imputati) di frequentare le scuole istituite. Infine l’ultimo comma permetteva conferenze e proiezioni cinematografiche, col divieto di intervento di persone estranee, eccetto il conferenziere e l’operatore cinematografico. Il Regolamento del 1931 non andava oltre queste timide aperture verso la comunità esterna, mentre l’obbligo del lavoro aveva anch’esso una funzione afflittivo-retributiva derivante dalla rigidità del sistema penitenziario.

L’applicazione del precetto costituzionale necessitava di una legge ordinaria che tardò ad essere fatta fino al 1975, in cui fu promulgata la legge n. 354, contenente “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.”.

La filosofia della legge è indicata già nell’art. 1, che enumera questi principi:

1) Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona (comma 1);

2) Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose (comma 2);

3) Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti (comma 6).

Il trattamento penitenziario pone al primo posto il lavoro (art. 20), che è obbligatorio per i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro (comma 3). Lo stesso però è incastonato in una cornice normativa ben diversa:

1)Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione (comma 1);

2) Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (comma 2);

3) L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale (comma 5);

4) I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche (comma 15);

5) I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito (comma 16);

6) La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi (comma 17);

7) Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo e possono iscriversi nelle liste di collocamento, con diritto all’indennità di disoccupazione, certificata dallo stato di detenzione (l'articolo 19, L. 28 febbraio 1987, n. 56) (comma 11);

8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento (comma 12).

L’ordinamento penitenziario contiene una norma di carattere generale, l’art. 18-ter, introdotto con il D.L. n.152/1991, che titola: “Persone che collaborano con la giustizia”, che recita:

“1.I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21 (ammissione al lavoro esterno, n.d.r), del comma 4 dell'art. 30-ter (permesso premio, n.d.r) e del comma 2 dell'art. 50 (semilibertà, n.d.r.), concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.”

Questa norma è stata modificata, per ultimo, dalla legge n.94/2009, art. 2, comma 27.

Con queste premesse è possibile adesso affrontare l’argomento.

Ostativo è un aggettivo che significa “che costituisce legittimo impedimento al compimento di un atto giuridico” (Salvatore Battagli – Grande Dizionario della lingua italiana – vol. XII, pag. 241). Dunque indica gli ostacoli che si frappongono alla concessione di benefici di leggi al condannato all’ergastolo.

Come si è visto, la pena dell’ergastolo è perpetua, ma non è affatto vero che è impossibile uscire dal carcere vivi.

L’art. 176 c.p. disciplina la concessione della liberazione condizionale al condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. (comma 1).

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (comma 3).

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (comma 4).

Acclarato che un condannato all’ergastolo può ottenere la liberazione condizionale dopo 26 anni di carcere va detto che la liberazione anticipata può essere concessa a tutti i condannati, nella misura di 45 giorni ogni semestre di pena scontata, dando prova di partecipazione all’opera di riduzione (art. 54, comma 1 O.P.). per un ergastolo in totale sono 6 anni un mese e un giorno, che dedotti fanno scendere il limite di 26 anni a 19 anni, 10 mesi e 1 giorno.

Il primo termine (26 anni) si riduce sensibilmente per effetto della ‘buona condotta’ (in realtà è questo che si certifica: la buona condotta). La prima condizione ostativa viene superata in questo modo.

Occorre adesso sbrogliare la matassa più imbrogliata, l’art. 4-bis O.P., che titola: “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”. Quindi è una noma che introduce divieti di concessione di benefici, ma non in assoluto, come si vedrà. Per benefici si intendono le misure alternative alla detenzione, salvo la liberazione anticipata, che non è sottoposta a divieti particolari, ma a condizioni di concessione blande.

Va detto che il legislatore moderno non sempre soddisfa le necessità di chiarezza delle norme che produce, mostrando di possedere o esercitare una tecnica legislativa carente o fumosa. L’art. 4-bis non sfugge a questa regola, come si vedrà. Quindi, conviene smontarlo pezzo per pezzo per esaminarlo meglio.

I ‘benefici’ di cui tratta la norma sono: l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata (comma 1, premessa).

Tali benefici possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge:

1) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,

2) delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere),

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste,

4) delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione in schiavitù), 600- bis, primo comma (Prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (Pornografia minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) [, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del codice penale (Sequestro di persona a scopo di estorsione), all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), e all’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies (“1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare”) e 17-bis (norme di attuazione) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

Decisamente, non è una norma fatta bene, ma è il destino di tutte le norme che sono aggiunte ad altre precedenti.

Una volta stabiliti quali sono i reati per i quali occorre una attività di collaborazione, si statuiscono i casi in cui i benefici possono essere concessi.

Il comma 1-bis dell’art. 4-bis fornisce una serie di deroghe.

I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti:

a) purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva

b) altresì nei casi in cui 1) la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero 2) l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui 3) anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6 [l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56 (delitto tentato), adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato], anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 (circostanze attenuanti) ovvero dall’articolo 116, secondo comma (Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave), del codice penale.

Dunque, quando la limitata partecipazione al reato accertata nella sentenza di condanna, quando l’accertamento completo dei fatti e delle responsabilità rendono impossibile una collaborazione utile per le giustizia e quando la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante ma il condannato abbia provveduto a risarcire il danno causato o siano state applicate le circostanze attenuanti di cui all’art. 114 c.p. o viene diminuita la pena nei confronti che voleva un reato meno grave di quello compiuto di cui all’art. 116 c.p., in tutti questi casi i benefici possono essere concessi, restando escluso solo il caso in cui la collaborazione, pur essendo possibile e fruttuosa, non viene offerta dal condannato, il quale si rifiuta di collaborare.

Il comma 1-ter ipotizza tutti i casi in cui è possibile escludere collegamenti con la criminalità organizzata.

I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575 (Omicidio), 600-bis, secondo e terzo comma (Prostituzione minorile – 16 anni di eta’ + 16 anni di età), 600-ter terzo comma (Divulgazione materiale pornografico minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 628, terzo comma (Rapina con armi e volto travisato), e 629, secondo comma (Estorsione - bilanciamento circostanze attenuanti e aggravamenti), del codice penale, all’articolo 291-ter (Aggravanti contrabbando tabacchi) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate all’articolo 416, primo (Associazione a delinquere) e terzo comma (Promotori), del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 (Contraffazione marchi ecc.) e 474 (Introduzione prodotti contraffatti) del medesimo codice, e all’articolo 416 (Associazione a delinquere) del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Infine, il comma 1-quater chiude la panoramica delle eccezioni.

I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti – minori anni 14 – uso delle armi – persona travisata - pubblico ufficiale – persona detenuta – minori anni 10), 609-quater (Atti sessuali con minorenni) e [, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, ] 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis (Violenza sessuale) del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata (Casi di minore gravità).

Gli altri commi sono di natura procedurale.

È di tutta evidenza la fatica dell’interprete non professionale per districarsi in un coacervo di norme richiamate.

È tuttavia possibile concludere che le eccezioni offerte ai condannati particolarmente pericolosi di cui al comma 1 dell’art. 4-bis O.P. sono disciplinate puntualmente dal legislatore, per cui in un solo caso vi è un solo ostacolo insormontabile alla concessioni dei benefici di cui e della liberazione condizionale per i condannati alla pena dell’ergastolo: il rifiuto di collaborare con la giustizia.

Parlare, scrivere, discettare si ergastolo ostativo in modo generico, strumentale e fazioso appare quindi inutile sotto il profilo del diritto e indifferente sotto il profilo sociologico.

È un dato di fatto: il condannato all’ergastolo che rifiuta di collaborare con la giustifica non otterrà mai alcun beneficio e per lui davvero la pena è perpetua.

Ne consegue che se una battaglia deve essere condotta è per la cancellazione della pena dell’ergastolo, anche se i tempi della politica nazionale sembrano impegnati in altro.