lunedì 2 gennaio 2012
La turnazione dei giudici va difesa ma riorganizzata
martedì 4 ottobre 2011
Non si poteva decidere altrimenti


CARLO FEDERICO GROSSO
I giudici hanno deciso ed assolto. Non conosco gli atti, ma d’istinto, per quanto sono riuscito a cogliere dalle cronache, ritengo che non potessero fare altrimenti.
Spiace che l’assassinio di una giovane donna rimanga in larga misura insoluto (non si può sicuramente dire che la condanna definitiva di Rudy Guede possa tranquillizzare le coscienze; anzi, la nuova sentenza aggiunge perplessità a perplessità). Regole e garanzie del processo penale devono, tuttavia, essere sempre rispettate, e nel caso di specie garanzia voleva che, di fronte alla contraddittorietà degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale, i giudici non potessero fare altro che assolvere. Non c’erano indizi sufficienti, non c’erano, soprattutto, stante le contraddizioni emerse nel dibattimento, indizi univoci e concordanti.
Anche se le regole sono state rispettate, e la sentenza è, verosimilmente, ineccepibile, per la giustizia italiana non è, comunque, una vittoria. E’ mancato il riscontro probatorio delle accuse; di fronte al dubbio i giudici hanno tratto, inesorabilmente, ma anche giustamente, le loro conclusioni. Si tratta di un’assoluzione che lascia, comunque, l’amaro in bocca. Chi ci dice che, se non vi fossero stati errori, incertezze, cambi improvvisi di rotta nella prospettazione accusatoria, inconcepibili divergenze fra i periti, fallimento della prova scientifica, la risposta processuale non avrebbe potuto essere diversa? Ma perché potesse essere diversa, sarebbe stato necessario evitare, appunto, i vuoti, le incertezze e le contraddizioni, e non incorrere in errori. Tutto ciò non è, sicuramente, accaduto.
Ed allora, quasi per necessità, il discorso si sposta sull’efficienza della nostra giustizia e sulle capacità dei nostri magistrati, poiché troppi sono, ormai, i casi d’omicidio ai quali la giustizia non è riuscita a dare risposte in grado di convincere del tutto o, addirittura, di convincere e basta. Su questo terreno è, sicuramente, necessaria una riflessione. Il processo di Perugia, in questa prospettiva, fornisce più di uno spunto. Ma in realtà altri spunti, e di non poco conto, erano già stati forniti da altri, altrettanto clamorosi, casi giudiziari.
martedì 5 luglio 2011
Contro ogni logica


CARLO FEDERICO GROSSO
L’ art. 373 del codice di procedura civile stabilisce nel suo comma 1, che «il ricorso in Cassazione non sospende l’esecuzione delle sentenze». Soggiunge che «tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte, e qualora dall’esecuzione possa derivare un grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione».
Il significato di questa disciplina è chiaro. La sentenza civile d’appello è esecutiva ed il ricorso in Cassazione non vale a sospendere tale esecutorietà. Cionondimeno il giudice che ha deciso «qualora dall’esecuzione possa scaturire un danno grave ed irreparabile», ad evitarlo «può» disporre che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata idonea cauzione in attesa della sentenza definitiva. Norma ragionevole, dato che mira ad evitare danni irreparabili, previa valutazione discrezionale del giudice, e sentite le ragioni delle parti in causa.
Il governo ha approvato un decreto recante «disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria». Nel suo art. 37, contenente «disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie», è stato inserito (proprio al fondo, al suo punto 23 lettera b), una norma che precisa che nel menzionato art. 373 del codice di procedura civile dev’essere inserita la seguente ulteriore disposizione: «La sospensione prevista è in ogni caso concessa per condanne superiori a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione». Sembrerebbe che tale disposizione non figurasse nelle bozze del decreto che erano circolate in giornata, e che sia improvvisamente comparsa nel testo ufficiale inviato alla Presidenza della Repubblica.
L’aggiunta appare, di per sé, stupefacente. Perché mai la sospensione della esecuzione della esecutorietà della sentenza dovrebbe essere «in ogni caso» concessa se la parte istante presta idonea cauzione, essere in altre parole concessa a prescindere da qualsiasi valutazione di danno grave ed irreparabile da parte del giudice? Perché mai questa strana disposizione derogatoria rispetto alla discrezionalità giudiziale dovrebbe valere per condanne «di ammontare superiore a venti milioni di euro», creando pertanto, quantomeno, una discriminazione nei confronti di chi, ad esempio, sia stato condannato a pagare venti milioni esatti, o diciannove milioni, diciotto e via dicendo?
Ma soprattutto. Che senso ha inserire una norma siffatta in un provvedimento legislativo concernente la stabilizzazione finanziaria? E ancor più, dato che la nuova norma figura in un articolo destinato ad assicurare «l’efficienza del sistema giudiziario» nonché «la celere definizione delle controversie», che cosa c’entra, la disposizione di cui si discute, con tale dichiarato obiettivo generale? Rendere «in ogni caso» concessa la sospensione dell’esecutività di una sentenza civile se l’istante presta idonea cauzione significa, semplicemente, favorire una parte a danno della parte avversa, parte che fra l’altro ha vinto la causa, e che ha diritto, in mancanza di danno irreparabile alla parte soccombente, di non vedersi privato del suo sacrosanto titolo ad essere risarcito.
Quale è, infine, la ragione «di urgenza» che giustificherebbe l’ «innovazione» introdotta all’ultimo momento nel testo del decreto sottoposto al Capo dello Stato? Nessuna, apparentemente. A meno che, ovviamente, l’urgenza sia individuabile nell’imminenza di qualche sentenza che potrebbe incidere sugli interessi di qualcuno. Tutti sappiamo, ad esempio, che è attesa fra pochi giorni la sentenza d’appello concernente il Lodo Mondadori che, se confermasse la sentenza di primo grado, condannerebbe una società del Presidente del Consiglio a pagare una somma superiore ai settecento milioni di euro.
Al di là di questo possibile profilo, che spiegherebbe ovviamente l’altrimenti inspiegabile realtà della specifica innovazione della quale stiamo discutendo, rimangono, comunque, le gravissime discrasie di carattere generale.
Ci troviamo di fronte ad una nuova norma che modifica illogicamente una disciplina che appare, oggi, logica a ragionevole; di fronte ad una norma che non trova nessuna sua collocazione razionale nel contesto di un decreto finalizzato a risanare, se possibile, la nostra economia; di fronte ad una norma che costituisce un corpo estraneo rispetto alla stessa finalità specifica, di celerità ed efficienza della giustizia civile, cui vorrebbe rispondere l’articolo nel quale essa risulta inserita. Ci troviamo, infine, di fronte ad una norma che non ha nessuna valenza generale d’urgenza. Si tratta di una norma che, davvero, può pertanto legittimamente permanere nel testo del decreto nel quale è stata, all’ultimo momento, più meno furbescamente inserita?
venerdì 13 maggio 2011
Fino alla condanna nessuno è colpevole


CARLO FADERICO GROSSO
Il pacchetto sicurezza varato dal governo Berlusconi tra il 2008 e il
Si tratta della norma che aveva stabilito che la misura cautelare applicabile a chi è attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio volontario può esser soltanto il carcere e non un’eventuale misura alternativa come gli arresti domiciliari.
Apparentemente la decisione può stupire. In realtà essa è invece coerente con quanto i giuristi ritengono, comunemente, con riferimento ai provvedimenti giudiziari di natura cautelare.
Si sta discutendo di decisioni assunte nei confronti di indiziati o di imputati di omicidio, non nei confronti di condannati. Si sta discutendo, per altro verso, di provvedimenti di natura cautelare, che possono, cioè, essere assunti dal giudice quando risulti necessario prevenire eventi quali la fuga, l’inquinamento delle prove, la reiterazione del reato; non di sanzioni penali applicate a chi è stato riconosciuto colpevole da una sentenza definitiva di condanna. Ed allora, non possono che valere le regole unanimemente riconosciute nei confronti dei provvedimenti cautelari.
La libertà personale è diritto inviolabile di ciascuna persona; la presunzione di non colpevolezza costituisce, a sua volta, diritto fondamentale di garanzia riconosciuto dalla Costituzione. Evitare che coloro nei confronti dei quali esistono pesanti indizi di colpevolezza per reati gravi si diano alla fuga, inquinino le prove, ripetano i reati, costituisce a sua volta esigenza riconosciuta di difesa sociale. Trattandosi di restrizioni della libertà realizzate nei confronti di persone che devono essere considerate presuntivamente non colpevoli, e la cui responsabilità non è stata ancora giudizialmente accertata, nell’irrogazione e nella selezione dei relativi provvedimenti il legislatore ha tuttavia previsto il principio di «proporzione e ragionevolezza». Occorre, in altre parole, che si adotti la misura cautelare idonea a prevenire la fuga, l’inquinamento o la reiterazione criminosa, che sia comunque la meno invasiva possibile della libertà del presunto innocente: se è necessario il carcere, si adotti il carcere, se è sufficiente la restrizione domiciliare, si adotti tale restrizione, se è sufficiente qualcosa di ancor meno invasivo (ad esempio, un semplice controllo di polizia), si adotti tale ultima misura.
Se questi sono i principi, la decisione della Corte Costituzionale appare ineccepibile. Vietare al giudice di considerare elementi specifici relativi ai singoli casi concreti per disporre la misura cautelare restrittiva della libertà idonea alle necessità di prevenzione, che sia tuttavia la meno lesiva possibile della libertà personale, viola sia la norma costituzionale che riconosce il diritto di libertà, sia quella che prevede che nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva, e la cui libertà personale sino a tale condanna non può essere, pertanto, di regola ristretta.
Vi possono essere, certo, reati la cui pericolosità sociale è, ictu oculi, talmente forte da giustificare una sorta di «presunzione assoluta» di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. In questa prospettiva sia
Il delitto di omicidio, seppure oggettivamente grave, non giustifica analoga presunzione. Come ha scritto esattamente
D’altronde, se non esistono esigenze cautelari, anche con riferimento a reati gravissimi gli imputati affrontano, di regola, il processo senza alcuna restrizione della libertà (per rendersene conto, è sufficiente pensare ai più noti processi per omicidio, quali Cogne, Garlasco, Stroppiana). Ed è assolutamente giusto, perché, al di fuori delle necessità di cautela, la restrizione della libertà personale può intervenire soltanto quando, con la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, è caduta ogni presunzione di non colpevolezza e chi ha sbagliato deve esser chiamato a pagare le sue colpe.
giovedì 14 aprile 2011
La riforma aiuterà i corrotti


CARLO FEDERICO GROSSO
Tutti sanno che la prescrizione abbreviata risponde all’interesse del premier nel processo Mills. Si può dire, anzi, che i suoi dettagli sono stati studiati per favorire il Presidente: l’abbreviazione vale per gli incensurati, e Berlusconi è incensurato, l’accorciamento non è elevato, ma quanto basta per evitargli una condanna, le nuove regole si applicano quando non è stata pronunciata sentenza di primo grado.
E in nessuno dei suoi processi tale sentenza è stata, appunto, pronunciata.
Dove è finito, tuttavia, il «processo breve» che costituiva l’obiettivo originario del progetto e, soprattutto, quali saranno le conseguenze della nuova «prescrizione» sulla sorte dei processi normali? Con il «processo breve» s’intendeva introdurre una durata prestabilita di tutti i processi, nel senso che essi non dovevano superare determinati tempi, e se il giudice li sforava, il processo automaticamente si estingueva. Tale meccanismo era demenziale. Qualunque fosse stata la complessità del processo, anche se fosse stato impossibile chiuderlo nei tempi prefissati, esso sarebbe comunque finito nel nulla. La conseguenza? Un’ecatombe di processi, un mare d’impuniti. Un assurdo che lo stesso Capo dello Stato aveva, a suo tempo, additato con preoccupazione.
La legge approvata ha mantenuto lo scadenzario, ma ha eliminato l’estinzione, stabilendo, semplicemente, che in caso di sforamento il capo dell’ufficio «comunica il ritardo al guardasigilli ed al procuratore generale» (cioè ai due titolari dell’azione disciplinare). Per certi versi, bene. Non si rischia tuttavia, così, di scaricare sul magistrato «inadempiente» il carico degli sforamenti che, molte volte, sono dovuti a carenze delle strutture piuttosto che a negligenze individuali? Non sarà, questo, un modo per intimidire l’ordine giudiziario?
Ma veniamo al tema che interessa di più i cittadini. La prescrizione abbreviata per gli incensurati avrà l’effetto d’estinguere un numero elevato di reati? La prescrizione era già stata accorciata nel 2005, senza che fossero state, già allora, previste le riforme indispensabili per consentire un’accelerazione dei processi. Ciò ha causato una situazione pesante, con oltre 150 mila reati estinti all’anno. Se si considera che la maggior parte dei processi che si concludono con una decisione di merito riesce, già oggi, ad evitare per un soffio la mannaia, è facile immaginare che la nuova legge determinerà, in ogni caso, un ulteriore, doloroso, incremento del fenomeno.
Le conseguenze appaiono d’altronde ancora più gravi se si considerano i reati che saranno i più toccati, perché commessi da incensurati. Un incremento rilevante di reati prescritti si verificherà fra i reati dei colletti bianchi. Si pensi ai processi per truffa, per aggiotaggio, per bancarotta, per incidenti sul lavoro, molti dei quali già oggi riescono a sfuggire per poco, quando vi riescono, all’estinzione. Ad esempio, il primo processo Parmalat per aggiotaggio (che si prescriverà a giugno) riuscirà, forse, a concludersi con sentenza definitiva ai primi di maggio; ed il secondo, contro le banche, a giungere a sua volta alla sentenza di primo grado entro aprile, salvando così quantomeno i risarcimenti. Si tratta di processi che, dopo l’ulteriore riforma, sarebbero stati sicuramente prescritti. Davvero ragionevole?
Non solo. In taluni casi la normativa contraddice linee di politica criminale assolutamente prioritarie. Si consideri la corruzione. Le statistiche parlano di un suo incremento del 30%. Giuristi ed economisti chiedono, da anni, un’apposita legge anticorruzione (fra l’altro imposta dalla normativa europea). Ebbene, poiché i pubblici ufficiali corrotti sono, di regola, incensurati, con la nuova legge l’Italia, incrementando i reati prescritti, favorirà, anziché contrastare, la corruttela. Una vergogna, tanto più che il Parlamento, nel frattempo, si guarda bene dall’approvare il disegno di legge anticorruzione.
Il Guardasigilli ha sostenuto che l’aumento delle prescrizioni sarà minimo (0,2%). Il dato è contestabile (il Csm ha parlato del 10% in più); ma anche se fosse corretto, dato l’alto numero di prescrizioni già presenti, sarebbe comunque un male. Il ministro si è, d’altronde, ben guardato dallo spiegare «quali» saranno i reati più colpiti. Se lo avesse fatto, la gente avrebbe tanto più motivo d’indignarsi.
mercoledì 6 aprile 2011
La scelta del rinvio senza fine


CARLO FEDERICO GROSSO
È interessante chiedersi, a questo punto, quali saranno gli effetti di tale voto nei palazzi di giustizia di Milano e Roma, nei quali saranno assunte, di qui a poco, le decisioni relative alla vicenda. Prima di affrontare questo problema, mi preme chiarire tuttavia un profilo fondamentale per capire le ragioni di tanta attenzione parlamentare attorno a questo caso e, in particolare, attorno al tema del conflitto.
I tribunali dei ministri sono costituiti da magistrati di carriera (estratti a sorte ogni tre anni fra i magistrati del distretto); magistrati di carriera compongono, allo stesso modo, i tribunali ordinari. Non è tuttavia vero, come hanno sostenuto nei giorni scorsi numerosi politici del polo, che per un ministro essere giudicato dall’uno ovvero dall’altro organismo è lo stesso. La legge stabilisce, infatti, che in caso di reato ministeriale il processo può iniziare soltanto se il parlamento l’autorizzi. Ecco perché, per la maggioranza, era così importante dichiarare che nel caso Ruby non era competente il tribunale ordinario. Spostare il processo significava, infatti, porre le premesse perché il parlamento potesse bloccarlo «politicamente» con un voto di totale impunità del Presidente.
Che cosa accadrà tuttavia, ora che il conflitto è stato sollevato, sul terreno dei processi penali e costituzionali che si apriranno? Questa mattina si inaugurerà normalmente, a Milano, il processo Ruby, che, secondo prassi, trattandosi della prima udienza, dopo la costituzione delle parti verrà rinviato all’udienza dedicata alle questioni preliminari.
Nel frattempo le carte verranno inviate dal parlamento alla Corte costituzionale. Qui si porrà, subito, una prima delicata questione: l’asserito conflitto sollevato dal parlamento è ammissibile o inammissibile? Il problema esiste perché si può sollevare conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato soltanto quando si contrappongono poteri di enti diversi o di diverse articolazioni statuali (Stato e Regione, Regione e Regione, Parlamento e magistratura, e via dicendo). Ma nel caso di specie di che tipo di conflitto, davvero, si tratta, dato che si discute, in realtà, di competenza di diverse autorità tutte giudiziarie (tribunale ordinario e tribunale dei ministri), fra le quali non esiste fra l’altro, al momento, nessun conflitto?
Da un lato c’è la magistratura ordinaria che ritiene, ricostruendo i fatti di causa e interpretando la legge in un certo modo, che la competenza appartiene al tribunale ordinario; dall’altro c’è il Parlamento che, ricostruendo altrimenti i fatti, e interpretando diversamente la legge, sostiene che la competenza appartiene invece al tribunale dei ministri. Ma davvero il Parlamento ha il potere di sostituirsi alla magistratura nel ricostruire fatti giudiziari ed interpretare le leggi loro applicabili, ed investire per questa ragione
Bizantinismi giuridici, forse.
Nel frattempo il tribunale di Milano non sarà obbligato a sospendere il processo. Semplicemente, se
Ammettiamo d’altronde che, dopo l’udienza di smistamento che si terrà questa mattina, il processo (fra qualche mese) riesca in qualche modo a decollare. La prima questione che, verosimilmente, i difensori di Berlusconi solleveranno sarà, ancora una volta, quella d’incompetenza del tribunale ordinario. Su di essa il collegio dovrà decidere immediatamente. Ove essa fosse respinta, si procederebbe oltre. Compatibilmente, tuttavia, con la decisione della Corte costituzionale, con gli impegni istituzionali del premier, con l’ingorgo dei processi concentrati al lunedì secondo gli accordi intervenuti. Fino a quando, tuttavia, per quanto tempo, con quali strascichi e tensioni? E quando mai potrà essere pronunciata anche soltanto la prima sentenza?
Nel complesso, una grande tristezza. Ieri c’è stato il voto con il quale la maggioranza ha cercato di porre le premesse per bloccare (tramite il futuro diniego dell’autorizzazione a procedere) il processo Ruby; a breve vi sarà quello sull’abbreviazione della prescrizione, che dovrebbe assicurare a Berlusconi di evitare anche soltanto l’onta di una sentenza di primo grado per corruzione nel processo Mills. Dopodomani, se anche questi tentativi dovessero fallire, voteranno, magari, l’improcedibilità a prescindere, l’immunità assoluta, l’esenzione totale dalla responsabilità, o quant’altro d’immaginabile sul terreno della protezione penale personalissima del capo del governo?
mercoledì 16 febbraio 2011
Il rito breve diventerà molto lungo


CARLO FEDERICO GROSSO
Come era prevedibile, il gip di Milano ha accolto la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Berlusconi. Evidentemente ha ritenuto che sussistessero entrambi i requisiti ai quali la legge subordina tale specialissimo rito processuale (l’evidenza della prova e l’avvenuto interrogatorio dell’indagato o la sua mancata comparizione davanti al pubblico ministero).
Non è questo il momento di discutere se questo rito sia stato assunto a ragione o a torto, anche se le notizie sul contenuto dell’inchiesta pubblicate sui giornali consentono, ampiamente, di capire le ragioni in forza delle quali la richiesta di giudizio immediato ha potuto essere formulata e, quindi, essere accolta dal giudice. Piuttosto, può essere interessante capire che cosa potrà accadere d’ora in avanti sul terreno del processo.
Iniziamo dalla polemica innescata ieri da esponenti del mondo politico sull’irritualità dell’attività giudiziaria compiuta dalla magistratura, in quanto essa contrasterebbe con le valutazioni del Parlamento. Poiché
Questa affermazione, giuridicamente, è una sciocchezza, poiché la magistratura nell’interpretare le leggi è totalmente indipendente e le sue decisioni non sono, pertanto, condizionate dal giudizio espresso da una maggioranza parlamentare. Tali accuse lasciano comunque supporre che di qui a poco il governo, la maggioranza parlamentare, o i difensori di Berlusconi, solleveranno conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, cercando di sottrarre comunque il premier alla giurisdizione della magistratura ordinaria, se non addirittura alla giustizia (per potere procedere nei confronti dei reati ministeriali è necessario, infatti, che il Parlamento conceda la sua autorizzazione. E quando mai questo Parlamento la concederebbe?).
Diciamo subito che il conflitto di attribuzione non obbliga a sospendere il processo (tutt’al più, se
La difesa potrà infatti utilizzare un vasto arsenale di operazioni dilatorie: innanzitutto fare leva sul legittimo impedimento dell’imputato. Questo «rimedio» non è più così agevole com’era fino a ieri, in quanto
In via preliminare, i difensori di Berlusconi potranno d’altronde dispiegare un complesso articolato di eccezioni. Innanzitutto potranno eccepire l’incompetenza del tribunale ordinario, affermando che la concussione, in quanto reato ministeriale, deve essere giudicata dal Tribunale dei ministri, ed affermare che la prostituzione minorile, a questo punto necessariamente separata dalla concussione, deve essere a sua volta assegnata al suo giudice naturale, cioè il Tribunale di Monza (in quanto Arcore, luogo nel quale sarebbero state commesse le condotte costitutive di tale delitto, si trova in quel circondario). In secondo luogo potranno sostenere l’illegittimità della richiesta di giudizio immediato, eccependo che di tale rito difettava taluno dei presupposti, magari, addirittura, l’evidenza delle prove. In terzo luogo potranno cercare, fra le pieghe della burocrazia giudiziaria (eventuali avvisi difettosi, termini non rispettati, altre incombenze processuali trascurate), la strada per ottenere in qualche modo annullamenti, ripetizioni di atti, comunque ritardi.
Un percorso difficile, dunque, dalle possibili conseguenze imprevedibili. Sicuramente un processo lungo, carico di tensioni, che decollerà con difficoltà e non si sa come e quando potrà arrivare a sentenza, ad onta del rito «breve» specificamente adottato.
Un ingorgo per altro verso pericoloso per la tranquillità della vita istituzionale del Paese, foriero di ulteriori strappi e distorsioni nel mondo della politica e della giustizia. Mi ha ad esempio colpito, ieri, la precipitazione con la quale una importante conferenza stampa congiunta del presidente del Consiglio e del ministro Maroni è stata annullata non appena la notizia relativa al processo immediato ha cominciato a circolare. Un imbarazzo, dato che le asserite vittime della concussione del premier sono dipendenti del ministero dell’Interno? E quanti altri imbarazzi si porranno, di qui al 6 aprile, e dal 6 aprile in avanti?
sabato 27 novembre 2010
Se la giustizia funziona aumenta la fiducia


CARLO FEDERICO GROSSO
C’era una certa attesa per l’apertura del trentesimo congresso della magistratura associata. I magistrati avrebbero continuato, soltanto, a recriminare sulle colpe altrui nelle disfunzioni del sistema giudiziario e sugli attacchi subiti da governo e forze politiche, o avrebbero affrontato anche il tema, fondamentale, delle proprie manchevolezze? La relazione introduttiva, letta ieri dal presidente dell’Anm, non è stata, per fortuna, ambigua. Palamara ha reagito, com’era ovvio, agli attacchi subiti dall’ordine giudiziario e ha criticato le riforme che rischiano di minare l’indipendenza della giurisdizione. Ma ha, anche, ammesso l’esigenza di una riflessione interna sulla professionalità di giudici e pubblici ministeri e di un’autoriforma dell’organizzazione del sistema giudiziario e dell’etica professionale. Non possiamo accettare, ha detto il presidente, che vi siano cittadini che ci qualifichino come fannulloni super pagati, impegnati a proteggere nostri interessi di casta piuttosto che a esercitare onestamente l’attività giudiziaria.
Dobbiamo riconoscere tuttavia i nostri errori e avere il coraggio di cambiare, interrogandoci su ciò che non ha funzionato nell’esercizio del potere diffuso, nel sistema di autogoverno e nell’associazionismo giudiziario. Ben vengano queste parole. Il rapporto Doing Business 2011 della Banca Mondiale ha rilevato che l’Italia, in materia di efficienza giustizia, si colloca soltanto all’ottantesimo posto su 183 Paesi valutati, dopo lo Zambia,
Il programma del congresso indica i nodi sui quali si dovrebbe operare e a ciascuno di essi dedica una sessione: questione morale, autoriforma e professionalità, organizzazione degli uffici e del lavoro. Palamara ha cominciato ad annotare i passaggi fondamentali della, doverosa, presa d’atto dei problemi. Il magistrato, ha sostenuto, «non deve frequentare lobby e salotti», «non deve fare pressioni per diventare capo di un ufficio», «non deve seguire logiche clientelari», «non deve entrare e uscire dal mondo della politica senza seguire percorsi trasparenti» (direi meglio: se intende trasmigrare nella politica, deve dare le dimissioni dalla magistratura). Si potrebbero indicare altri profili altrettanto rilevanti: il magistrato non deve avere rapporti impropri con questo o quel politico, non deve esibirsi, non deve rilasciare interviste, non deve parlare dei suoi processi fuori dalle sedi processuali, non deve cercare a tutti i costi la vetrina.
E’ il tema della questione morale, esploso prima dell’estate quando si era appreso che alcuni magistrati erano entrati in consorterie, erano stati avvicinati, si erano adoperati, avevano deviato o cercato di deviare, si erano accaparrati in modo improprio voti e consensi per diventare capo di un ufficio. Al di là di questo problema, fondamentale dato che la categoria alla quale è affidato il controllo sulla legalità deve essere assolutamente specchiata, vi sono gli altri temi, fondamentali per la qualità e l’efficienza del servizio giustizia. In primo luogo, la qualificazione professionale. Il nodo è rilevante, e purtroppo riguarda in larga misura le ultime leve della magistratura e quindi il futuro della giurisdizione. Occorrerebbe che i magistrati, tutti, fossero preparati, equilibrati, giusti, alacri, attenti, consapevoli della delicatezza della loro funzione. Libertà, onore, denari, interessi dei cittadini sono troppo importanti perché siano trattati, come accade talvolta, con disattenzione, distacco, arroganza, superficialità, ignoranza o violazione dei diritti. Ecco perché è primaria l’esigenza di ripensare alle modalità di selezione e al tema della preparazione e aggiornamento permanente della magistratura.
E questi temi, per lo meno alcuni di essi, ben potrebbero essere affrontati, in una prospettiva di autoriforma, dallo stesso ordine giudiziario. In secondo luogo, l’organizzazione degli uffici, delle udienze, degli orari, dei rinvii, dei turni, l’eliminazione delle cause inutili. Fattori, tutti, dal cui funzionamento può dipendere in larga misura il ritardo e la disfunzione. Qui davvero, se volessero impegnarsi, il ruolo che potrebbero esercitare autonomamente, e subito, i magistrati potrebbe essere decisivo. Ma per farlo occorrerebbe scrollarsi di dosso antiche abitudini, vecchie consuetudini, consolidate comodità. Vorranno davvero farlo? Bene ha fatto ieri il Presidente della Repubblica, presente all’apertura del congresso, a manifestare l’auspicio che si ripristini presto, nell’animo della gente, fiducia nella giustizia e apprezzamento per chi quotidianamente la gestisce. Bene faranno, soprattutto, i magistrati se, nelle temperie del momento, abbandonate le inutili recriminazioni, si rimboccassero fino in fondo le maniche. E’ quanto lascerebbero intendere l’impostazione del trentesimo congresso dell’Anm e le parole introduttive del suo presidente. Speriamo, peraltro, che non si tratti soltanto di parole.
sabato 2 ottobre 2010
Cosa serve davvero alla giustizia

CARLO FEDERICO GROSSO | |
La giustizia costituisce sicuramente, oggi, una priorità. Nove milioni di processi pendenti sono davvero, come ha detto Berlusconi in Parlamento, «un macigno» che «dovremmo, tutti, voler rimuovere». In questa prospettiva era inevitabile che il tema dell’efficienza della giustizia comparisse fra i cinque punti del programma di governo. | |
martedì 20 luglio 2010
Fuori dal Csm i legulei di parte


| CARLO FEDERICO GROSSO | |
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| Fino a che non emerga un’eventuale prova contraria, nessuno è legittimato a pensare che Mancino, contattato da Lombardi, si sia comportato diversamente da quanto ha dichiarato alla Stampa. | |
martedì 15 giugno 2010
Il vero obiettivo è il controllo dei pm


| CARLO FEDERICO GROSSO | |
Ancor prima che la nuova disciplina delle intercettazioni abbia raggiunto l'esito auspicato da governo e maggioranza con la sua approvazione definitiva, il Guardasigilli Alfano ha lanciato una nuova minaccia. A settembre, ha dichiarato l'altro ieri, sarà presentato un progetto di riforma costituzionale della giustizia che coinvolgerà il suo assetto istituzionale: separazione delle carriere, doppio Csm, nuovo meccanismo disciplinare, nuova disciplina dell'ufficio del pubblico ministero. Si tratta di idee che erano già ripetutamente circolate nei mesi scorsi, per cui non stupisce che siano state ancora una volta ribadite, anche se è la prima volta che il ministro s'impegna apertamente nell'indicare contenuti e tempi del progetto. Il progetto, nel suo complesso, mi piace poco. Un profilo, comunque, mi preoccupa particolarmente. C'è il rischio che la riforma che si prospetta determini un indebolimento molto forte, e per questa ragione inaccettabile, dell'ordine giudiziario, incidendo, in particolare, sull'indipendenza degli uffici del pubblico ministero. Di questo profilo il Guardasigilli non ha parlato espressamente. Ne ha parlato tuttavia il giorno prima il presidente del Consiglio, evocando non a caso il sistema francese, che distingue il giudice dai pubblici ministeri e sottopone questi ultimi ad un rilevante condizionamento del ministero della Giustizia. Per rendersi conto della consistenza del pericolo, è d'altronde sufficiente considerare taluni dei profili che caratterizzano la riforma che s'ipotizza. Si pensa, ad esempio, di separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, creando due distinti Csm, quello dei giudici presieduto dal Presidente della Repubblica e quello dei pubblici ministeri presieduto dal procuratore generale della Cassazione; s'ipotizza d'incrementare la percentuale della componente non togata dei due Csm a scapito di quella togata, aumentando in questo modo il livello del potenziale condizionamento politico di tale istituzione; si prefigura di modificare i rapporti fra pubblici ministeri e polizia giudiziaria nella fase della conduzione iniziale delle indagini, sottraendo alle procure della Repubblica ogni potere d'iniziativa o pungolo. Che altro significa, tutto questo, se non, appunto, condizionare, ridurre, spezzettare, indebolire, soprattutto l'ufficio del pubblico ministero? Emblematica mi sembra d'altronde, in particolare, l'idea di creare due Csm, uno soltanto dei quali ancora presieduto dal Presidente della Repubblica. Come è noto, la presidenza del Capo dello Stato è simbolo di autorevolezza e di caratura costituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura. Mutare la presidenza, ed assegnarla ad una, sia pure elevata, autorità dell'ordine giudiziario, significherebbe degradare comunque il Consiglio. Da organo di rilevanza costituzionale esso sarebbe inevitabilmente trasformato in normale istituzione dello Stato, in quanto tale normalmente aggredibile. Si pensi, allora, a che cosa significhi, specificamente, stabilire che il Csm dei giudici mantiene intatta l'aureola di organo di rilevanza costituzionale, quello dei pubblici ministeri viene invece privato della medesima autorevolezza. Sarebbe la premessa perché i pubblici ministeri, trasformati in normale istituzione, siano «normalmente» assimilati a tutte le altre amministrazioni pubbliche: non siano più «potere dello Stato», ma si trasformino in ordinaria pubblica burocrazia, in questa prospettiva «ordinariamente» soggetti al controllo del ministero di riferimento. Che cos'altro può significare, d'altronde, la circostanza che si prefiguri, fra l'altro, una nuova normativa costituzionale in forza della quale i giudici (non più tutti i magistrati) resteranno un «ordine autonomo ed indipendente da ogni potere», mentre i pubblici ministeri, semplicemente, «eserciteranno l'azione penale secondo le modalità stabilite dalla legge»? Se la legge, successivamente all'eventuale entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, dovesse stabilire che l'esercizio dell'azione penale, quantomeno in certi casi, è subordinato all'assenso del ministro, nessuno, sul terreno della legalità formale, potrebbe più obbiettare alcunché. Per il momento ci troviamo, fortunatamente, ancora sul piano delle parole, degli intenti, delle ipotesi. Nessun progetto articolato è stato reso noto, nessun organo dello Stato ha, fino ad ora, approvato alcunché. Nei giorni scorsi abbiamo, tuttavia, assistito con sgomento a che cosa è accaduto in materia d'intercettazioni. A bloccare un disegno di legge eversivo perché brutalizza nel contempo giustizia e informazione, e perché infrange due cardini del sistema costituzionale, non sono servite critiche, proteste, appelli e mobilitazioni. Governo e maggioranza hanno proseguito imperterriti per la loro strada. Ecco perché in materia di riforma costituzionale della giustizia, nonostante ci si trovi per ora soltanto di fronte alle parole di un ministro, il nuovo pericolo dev'essere comunque immediatamente avvertito e messo a fuoco, e la mobilitazione cominciare. Non si vorrebbe infatti che, dopo un'eventuale definitiva approvazione, a luglio, della legge sulle intercettazioni, una nuova forzatura dello Stato di diritto voluta dalla maggioranza scardini definitivamente i capisaldi della divisione dei poteri e del sistema dei controlli. Magari, questa volta, con la complicità compiacente di qualche settore dell’opposizione. | |

