Luigi Morsello *
La vicenda non sembra abbia avuto grande rilevanza mediatica, nonostante sembri attenere di riflesso ad una delle grandi questioni sul tappeto: la libertà di stampa.
Mi riferisco al ddl di iniziativa governativa, che vuole adottare forti restrizioni alla pubblicazione di fatti inerenti procedimenti penali in corso, particolarmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che messo in grave difficoltà la politica di entrambi gli schieramenti odierni.
Confesso che ho meditato a lungo se farne oggetto di un mio contributo, posto che la vicenda è molto delicata.
Vediamo qual è.
La descrive mirabilmente Giovanni Negri nel suo articolo “Il ‘blogger’ clandestino rischia la condanna” (Il sole 24 ore del 5 settembre 2008).
Ma Giovanni Negri fa chiarezza.
Egli afferma che “… a leggere la sentenza, tutto ruota intorno alla definizione di prodotto editoriale, nozione cruciale per la previsione dell'obbligo di registrazione. Registrazione però che, precisa la sentenza, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa visto che è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale sull'opportunità di consentire o meno la pubblicazione; si tratta invece di un controllo di legittimità formale sulla regolarità dei documenti prodotti.”.
Carlo Ruta pubblicava il giornale di informazione civile «Accade in Sicilia» diffuso sul sito www.accadeinsicilia.net senza avere prima eseguito la registrazione considerata d'obbligo, da parte dell'autorità giudiziaria, per un prodotto del genere, sito oscurato per ordine del giudice.
Carlo Ruta era imputato della violazione degli artt. 5 e 16 della L. 8 febbraio 1948 n. 47.
L’art. 5 prevedere l’obbligo di registrazione di “giornali o periodici” presso il tribunale presso la cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione.
L’art. 16 prevede le sanzioni irrogabili per la “stampa clandestina”: la reclusione fino a due anni o la multa fino a £. 500.000, sanzioni non depenalizzate dall’art. 32 L. 24 novembre 1982 n. 689.
Da quanto sopra emerge, ovviamente, che il legislatore si occupava dei mezzi di comunicazione dell’epoca, e cioè la carta stampata.
Internet non si era ancora nemmeno affacciata ai mezzi di comunicazione di massa.
“La storia di Internet rimanda allo sviluppo delle prime reti di telecomunicazione. L'idea di una rete informatica che permettesse agli utenti di differenti computer di comunicare tra loro si sviluppò in molte tappe successive. La somma di tutti questi sviluppi ha condotto alla “rete delle reti”, che noi conosciamo oggi come Internet. È il frutto sia dello sviluppo tecnologico, sia dell'interconnessione delle infrastrutture di rete esistenti, sia dei sistemi di telecomunicazione.
I primi progetti di questo disegno apparvero alla fine degli anni cinquanta. L'applicazione pratica iniziò alla fine degli anni sessanta. Dagli anni ottanta le tecnologie che oggi costituiscono la base di Internet cominciarono a diffondersi in tutto il globo (Italia compresa). Nel corso degli anni novamnta la popolarità della rete è divenuta massiva in seguito al lancio del Worl Wide Web.
L'infrastruttura di Internet si è espansa in tutto il mondo per creare la rete mondiale globale di computer oggi conosciuta. Dopo aver unito tra loro i paesi occidentali, si è estesa ai paesi in via di sviluppo. Oggi grazie a Internet si può avere accesso all'informazione da qualsiasi punto del globo, ma non per questo il Terzo mondo ha ridotto il divario digitale che lo separa dal mondo sviluppato. Internet ha contribuito a modificare l'economia mondiale, ma al prezzo di “incidenti di percorso” di elevata gravità, come la bolla speculativa della fine degli anni novanta.”(Wikipedia).
Quindi, nemmeno il legislatore del 1981 era in grado di interpretare e disciplinare il nuovo e oggi potentissimo mezzo di comunicazione fra gli utenti del Personal Computer.
Solo nell’anno 1982 venne adottata la parola Internet, con l’adozione della suite di protocolli Internet è un insieme di protocolli di rete che implementa la pila di protocolli su cui funziona Internet. A volte, per sinddoche, è chiamata suite di protocolli TCP/IP, in funzione dei due più importanti protocolli in essa definiti: il Trasmissione Control Protocol (TCP) e l'Internet Protocol (IP).(Wikipedia).
Tutto il problema ruota intorno alla definizione di prodotto editoriale, che la giurisprudenza aveva sempre identificato nel mezzo cartaceo, qualunque fosse la sua forma di diffusione.
Però le cose cambiano con la legge 7 marzo 2001, n. 62 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67), contenente “Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.”.
L’art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) recita:
”1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.”.
Viene quindi introdotto il concetto di “supporto informatico”.
Effettivamente la scarsa giurisprudenza formatisi depone a favore della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica (Tribunale di Milano), mentre l'Ufficio indagini preliminari Aosta (15 febbraio 2002) chiarisce che “…i files pubblicati su sito internet sono documenti informatici originali, liberamente accessibili, stampabili e riproducibili da parte dell'utente che accede al sito internet, onde non può ritenersi che il titolare del sito sia responsabile di successive eventuali riproduzioni ascrivibili agli utenti, dovendosi quindi riconoscere l'esistenza di lacuna legislativa non colmabile dal giudice, in relazione alla mancata sussunzione della fattispecie in specifica norma incriminatrice.”.
Le conclusioni cui è giunto il tribunale di Modica sono riassunte in modo chiaro ed esaustivo nell’allegato all’articolo di Giovanni Negri:
“L'inottemperanza al predetto obbligo (di registrazione, n.d.a.), in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all'articolo 16 della legge n. 47/1948.
In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell'imputato, l'affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un "blog" inteso come diario di informazione civile.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il "blog" è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.Infatti un "blog" può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l'uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprime le proprie opinioni sui più svariati argomenti e in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il "blog" è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.
Infatti un "blog" può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l'uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprime le proprie opinioni sui più svariati argomenti e in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.”.
La sentenza del giudice Patricia Di Marco però troverebbe un ostacolo insormontabile nell'art. 31 l. n. 39 del 2002 (c.d. «legge comunitaria 2001»), dedicato all'attuazione della direttiva n. 2000/31/Ce, ha previsto al comma 1, lett. a, che «deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001 n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta», con la conseguenza che chi non è interessato alle agevolazioni potrà fare a meno di conformarsi alle previsioni della l. n. 62, cit. e «diffondere liberamente informazioni su Internet, senza essere sottoposto ai controlli amministrativi ed all’applicazione delle norme penali sulla stampa».
In attuazione di tale indirizzo è stato adottato il d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70, col quale viene recepita la direttiva n. 2000/31/Ce. L'art. 7, comma 3, dispone che la «registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001 n. 62».
In virtù di quest'ultimo intervento legislativo, viene dunque sensibilmente ridimensionato l'orientamento che guarda alla registrazione delle testate telematiche come un obbligo, e confermato, al contrario, quello che identifica in tale registrazione un mero onere per chi intenda usufruire delle provvidenze pubbliche. (Riccardo Sciandone - Profili del regime giuridico applicabile alle testate telematiche - giust. civ. 2004, 4, 209).
14 settembre 2008
*ispettore generale dell’Amministrazione penitenziaria

4 commenti:
E' in atto un tentativo di mettere il bavaglio ai blog, a migliaia se passa una certa tendenza giurisprudenziale su leggi già vigenti.
E' già accaduto in Sicilia ad un giornalista che si chiama Carlo Ruta, questa è la sua mail: carlo.ruta@tin.it
e questa è quella sel suo blog, oscurato:accadeinsicilia@tiscali.it, inoltre vi è anche un sito web, questo: www.giornalismi.info/vocilibere
FACCIAMOCI SENTIRE ! DIAMOGLI LA NOSTRA SOLIDARIETA' !
Mi pare proprio cosa buona e giusta!
Bell'articolo!
Madda
1. Metta su La7 se si trova a casa, interessante puntata di Gad Lerner.
2. Guai, guai, guai lasciar mettere le mani alla casta sulla libertà della rete e dei blog in particolare, luoghi spesso costruttivi di piccole verità e piccoli impegni quotidiani, nonchè grandi inchieste e reportage di giornalisti d'assalto esclusi dai canali "ufficiali".
Grazie per averne parlato. Wil.
Grazie Will, ho seguito quasi tutta la puntata: eccezionale !
Giuliano Tavaroli è un marpione di prima grandezza.
E' stato chiamato dottor Tavaroli, ma non mi risulta sia laurerato.
E' un ex-brigadiere dei carabinieri, che faceva parte, assieme a Marco Mancini del Gruppo operativo antiterrorismo Dalla Chiesa a Torino.
Entrambi sono settentrionali,si esprimono con molta proprietà di linguaggio, forse la laurea l'hanno preso, se esisteva già, con i crediti universitari (laurea breve dunque), ma non credo.
Certo, nemmeno oggi occorre per diventare brigadieri dei carabinieri.
Come siano riusciti ad arrivare tanto in alto è per me un mistero.
Sono due squali, che sono stati spiaggiati dalla magistratura.
Non sarebbe accaduto se sfossero stati squali bianchi: sono due squaletti.
Mia opinione, non sto affermando verità rivelate ma solo riflessioni.
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