venerdì 12 settembre 2008

Tutti d’accordo sul PM avvocato della Polizia?


Bruno Tinti
Procuratore della Repubblica aggiunto in Torino
dal suo blog "Chiare Lettere"


I cultori della procedura penale saranno lieti di un incipit molto preciso: l’indicazione delle norme che regolano i rapporti tra Procura della Repubblica e Polizia Giudiziaria. Queste sono: l’art. 109 della Costituzione, secondo cui la Magistratura dispone direttamente della Polizia Giudiziaria; e numerosi articoli del codice di procedura penale: il 58, secondo cui la Procura dispone (presso i propri uffici) di una sezione di Polizia Giudiziaria e si serve di questa per compiere le indagini (ma non solo; può servirsi anche di qualsiasi altra Polizia Giudiziaria); il 59, secondo cui la Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura dipende direttamente dal Procuratore della Repubblica e non può essere trasferita ad altro ufficio o adibita a servizi diversi se non per ordine del Procuratore; il 327, secondo cui il Pubblico Ministero dirige le indagini; il 330, secondo cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato; il 347, che obbliga la Polizia Giudiziaria a riferire senza ritardo al Pubblico Ministero i reati di cui è venuta a conoscenza; il 348 secondo cui, una volta che la Procura sia stata avvertita che è stato commesso un reato, la direzione delle indagini spetta al Pubblico Ministero.

Per evitare diatribe che ritengo poco costruttive, sia chiaro che si tratta di un sintetico resoconto del contenuto di questi articoli che, se taluno vuole leggere integralmente, sono rintracciabili in qualsiasi codice. E sia chiaro anche che di norme che riguardano questo argomento ce ne sono altre ma che, ai fini di quello che voglio raccontare, mi servono solo queste.

Per quelli che preferiscono un racconto più agevole, dirò che in pratica le cose si svolgono così.

La Procura della Repubblica dispone di un certo numero di poliziotti giudiziari; nel termine poliziotti giudiziari sono compresi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Questi poliziotti sono alle dirette dipendenze del Procuratore, nessuno che non sia il Procuratore (o i Sostituti, si capisce) può dare loro ordini; non possono essere trasferiti né possono essere adibiti a servizi diversi da quelli che svolgono presso la Procura.

Insomma un corpo di polizia piccolino ma autonomo e indipendente esattamente come i magistrati della Procura.

Con questa task force, ripeto, piccolina ma efficiente, le Procure lavorano.

E su cosa lavorano? Su quello che gli arriva; infatti, ogni giorno la Procura riceve le cosiddette notizie di reato: si tratta dei rapporti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Forestale, dell’INPS, dell’Ispettorato del lavoro, dei Vigili Urbani etc; a questi rapporti di autorità pubbliche si aggiungono denunce e querele (c’è una differenza ma per la nostra storia è irrilevante) presentate dai privati cittadini; arrivano anche relazioni inviate da pubblici ufficiali (per esempio altri giudici, in genere quelli che si occupano di civile, oppure notai o impiegati del Comune etc.) che, nel corso della loro attività, sono venuti a conoscenza di fatti che, secondo loro, costituiscono reato; infine gli stessi Procuratori della Repubblica o i loro Sostituti possono aprire un’indagine a seguito di notizie raccolte direttamente, magari da un giornale, da un servizio televisivo, dalla constatazione diretta di un fatto.Tutto questo viene valutato dalla Procura che decide se aprire un’indagine o no; se ritiene di farlo (potrebbe non ravvisare alcun elemento illecito in ciò che le viene raccontato) si procede alle iscrizioni nel registro e via con il lavoro.

Qui le modalità di lavoro sono varie: talvolta si utilizzano i poliziotti che stanno in Procura; talaltra quelli che hanno mandato la notizia di reato, talaltra ancora poliziotti di altre città (perché magari le indagini si debbono fare in quel posto).

Insomma, il Pubblico Ministero lavora con la Polizia Giudiziaria che più rapidamente ed efficientemente può fare le indagini. E può fare questo perché ci sono gli artt. 109 (“L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.”. N.d.R.) della Costituzione e 327 (“Direzione delle indagini preliminari.
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.”. N.d.R.) del codice di procedura penale che attribuiscono al PM la direzione della Polizia Giudiziaria.

Alla fine, tra PM e poliziotti, l’indagine finisce; talvolta si archivia, talvolta si fa il processo.

Come credo tutti sappiano, uno dei problemi che angustiano la nostra classe politica (tutta, purtroppo il problema non si limita a Berlusconi e soci; fosse così qualche speranza ci sarebbe) è quello di impedire che le malefatte sue e dei suoi fiancheggiatori vengano scoperte, “indagate” (sarebbe a dire sottoposte ad indagini dal PM) e, se del caso, processate. Solo che la soluzione radicale, l’abrogazione dell’obbligatorietà dell’azione penale, ha il difetto di richiedere una modifica della Costituzione; e finora con questa tattica non gli è andata molto bene.

Per chi non avesse le idee chiare su cosa significhi obbligatorietà dell’azione penale (nulla di strano, io so poco, qualcuno ritiene pochissimo, di diritto e nulla di tutte le altre scienze) ho cercato di spiegare la cosa con un articolo che si trova a questo link. (*)

Così pare che ne stiano studiando un’altra, magari non così radicale e quindi con qualche buco residuo, ma che darebbe risultati abbastanza buoni (si capisce dal loro punto di vista).

Allora: modificare la Costituzione è difficile; ma modificare la legge ordinaria è semplice: il Parlamento sta lì per firmare quello che decide il Governo, i numeri ci sono; l’opposizione è d’accordo; una cosetta un po’ tecnica, che nessuno capisce bene, passa come niente.

Basterebbe abrogare gli artt. 58 (“Disponibilità della polizia giudiziaria.
1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.” N.d.R.). e 59 (“Subordinazione della polizia giudiziaria.
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55 comma 1. Gli appartenenti alle sezioni] non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1”. N.d.R.) del cpp.

A questo punto la Procura continuerà a disporre direttamente della Polizia Giudiziaria ex art. 109 della Costituzione; ma di quale Polizia Giudiziaria? Beh, di quella che vive e lavora nelle questure, nelle caserme, nei commissariati, nelle stazioni.

E come ne disporrà? Semplice, manderà le sue disposizioni al comandante di questa o quella questura o caserma e questi incaricherà il sovrintendente Tizio, il maresciallo Sempronio e poi magari il maresciallo Caio, perché Sempronio è stato trasferito, di procedere con le indagini.

Insomma la Procura resterà un generale senza esercito, con la facoltà di dare ordini a tanti colonnelli che, loro si, avranno la direzione e il controllo della truppa; e che faranno svolgere l’indagine con le persone, le modalità e i tempi che decideranno.

Già questo sarebbe la fine dell’obbligatorietà dell’azione penale; in fatto naturalmente, in diritto e secondo quanto previsto dalla Costituzione tutto sarebbe regolare.

Perché è ovvio quello che potrebbe succedere: massima solerzia e disponibilità per spaccio di droga, omicidio dell’amante o del coniuge (ma per il coniuge un po’ di più), sequestro di persona, rapina alle poste, furto al supermercato e per tutta la sterminata platea di reati in materia di immigrazione. Quando si cominciasse con frodi fiscali, falso in bilancio, riciclaggio corruzione, peculato, abuso d’ufficio, finanziamento illecito dei partiti: eh allora, caro PM, gli uomini sono quelli che sono, abbiamo tanto da fare, evaderemo al più presto la sua richiesta etc etc.

E non perché la Polizia Giudiziaria non sia piena di bravissime ed onestissime persone; ma perché, a differenza dei magistrati e dei poliziotti che lavorano oggi in Procura ex artt. 58 e 59 del cpp, la Polizia Giudiziaria che non è alle dirette dipendenze della Procura non è autonoma né indipendente. Ha superiori gerarchici. E, alla fine della catena di comando, ci sono i Ministri, e quindi il Governo. E, se il Ministro dell’Interno ordina al Prefetto che ordina al Questore che ordina al Dirigente che ordina al Maresciallo e via così, allora c’è poco da fare.

E il Ministro dell’Interno, in certi casi, ordina, ordina molto.

Poi, naturalmente, la riforma (si capisce mirata a recuperare la rapidità e l’efficienza del processo e dunque fatta nell’interesse di tutti i cittadini) potrebbe anche essere migliorata (sempre dal loro punto di vista).

Da parecchio tempo estemporanei legislatori suggeriscono di modificare l’art. 330 (“Acquisizione delle notizie di reato.
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.”. N.d.R.) del cpp, quello che prevede che il PM e la PG prendono notizia dei reati di propria iniziativa; basterebbe, hanno virtuosamente suggerito, eliminare le parole “Il pubblico ministero”, roba da poco.

Conseguenza? Il Presidente della Camera si immerge illegittimamente (illegalmente?) nel parco di Giannutri; la Polizia Giudiziaria non comunica la cosa alla Procura competente; se il Procuratore ritiene che la cosa costituisce reato non può procedere ad aprire un’indagine perché lui, da solo, non può “prendere notizia del reato”, glielo deve comunicare la PG.

E, se il Ministro dell’Interno, amico e compagno del Presidente della Camera, dice al Questore o al Generale dei CC competenti per territorio di guardarsi bene dal fare rapporto; eh, allora sarà difficile che la notizia di reato in Procura ci arrivi e che si possa aprire un fascicolo.

Già, però, nella maggior parte dei casi, la Polizia Giudiziaria il rapporto lo deve comunque trasmettere (non si dice proprio così, il “rapporto” non c’è più, si chiama CNR, Comunicazione della notizia di reato; ma cerchiamo di capirci con facilità; pensate che la prigione si deve chiamare Casa Circondariale; però io continuo ad avere il dubbio che se la chiamassi così molti mi chiederebbero dove diavolo si mandano gli arrestati che si suppone debbono andare in prigione e non in pensione. Appunto). E dunque, quando il fatto è con evidenza illecito, per forza il pallino passerà al PM; e magari questo indaga; e indaga dove non dovrebbe.

Beh, e se modificassimo l’art. 347 (“Obbligo di riferire la notizia del reato.
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.”.N.d.R.) c.p.p.? La PG deve trasmettere il rapporto in Procura, è vero; ma se eliminiamo le parole “senza ritardo”, magari glielo trasmetterà si, ma quando sarà più opportuno, meno dirompente, magari quando qualcuno che conta sarà stato avvisato, avrà avuto tempo di sistemare le cose …


Di nuovo, tutto ciò potrebbe avvenire non perché Polizia e Carabinieri sono tutti disonesti; ma perché comunque “obbediscono”; e chi comanda le sue esigenze ce l’ha ….

Non è difficile fare una riforma del genere: pensate che, fino al 1992, la PG doveva trasmettere il rapporto entro 48 ore; poi, come si è detto, queste 48 ore sono diventate “senza ritardo”; e magari domani resterà solo il “deve trasmettere”.

E infine, che ci vuole a modificare anche l’art. 348? Basta abrogare il comma 3, quello che prevede che la Polizia Giudiziaria, dopo che l’indagine è stata aperta dal PM, compie gli atti specificamente da lui delegati eseguendone le direttive. Basta, via, la Polizia Giudiziaria indaghi come vuole, riferisca al PM quello che vuole e lui, al massimo, chiederà ulteriori informazioni.

Insomma, senza ammazzarsi in battaglie per la riforma della Costituzione, senza scomodare le grandi questioni della separazione delle carriere e dell’obbligatorietà dell’azione penale, è sufficiente impedire al PM di prendere autonomamente notizia dei reati, di disporre di una Polizia Giudiziaria alle sue dirette dipendenze e di dare direttive a questa Polizia per l’esecuzione delle indagini.

Ecco come si può far diventare il PM “avvocato della polizia”, che vuol dire avvocato del Governo. Un avvocato che riceve un processo bello e confezionato e deve solo sostenere l’accusa davanti al Giudice, sulla base degli elementi che la Polizia gli ha fornito; e solo di quelli.

Ah dimenticavo: un avvocato, soprattutto, che non riceve i processi che il Governo non vuole che si facciano.


5 commenti:

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Ho contrevvenuto, per una volta, alla regola che mi sono dato, di non pubblicare articoli pubblicati sui blog da me preferiti o segnalati, perchè dell'argomento mi sono occupato anch'io.
Ovvio che la prosa di Bruno Tinti è chiarissima, la mia poco, ma essendo egli un magistrato di grande professionalità (ne ho conosciuti parecchi durante il mio servizio e so riconoscerli), mi conforta l'avere letto la conferma di una mia intuizione, difficile per le scarne notizie di stampa.

Unknown ha detto...

Bravo. Dovrò rileggerlo due o tre volte per essere sicura di averlo capito, comunque mi sembra una di quelle critiche doverose alle proposte che circolano attualmente.
Carolina

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Sì Carolina, ma sopratutto necessarie, anche se inutili.
Questa maggioranza è blindata, ha trovato anche il modo di aggirare l'art. 109 della Costituzione, intervenendo sulla norma di attuazione, e cioè il codice di procedura penale, che è legge oordinaria, dunque maggioranza semplice (50%+1).
E l'ha fatto, pare, con l'aiuto di Luciano Violante, pensa un po'.
Questo significa che anche il PD o una parte consistente di esso, quella che ha da temere dalle inchieste della magistratura, potrebbe essere d'accordo
Sono tempi bui e nessuno pare accorgersene.
Come nel 1920.

Unknown ha detto...

Violante participio presente? :-) Sicuri che sia parte consistente del Pd e non una sua minoranza? Comunque certo è che il centrosinistra si riprenderà dall'attuale crisi solo fra molti anni!
Carolina

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Molto buona la tua ironia, brava !
Pensa a chi ebbe ad avere guai (e li ha ancorA) per la scalata ad una banca e ti risponderai da sola.