Sarà la Corte Costituzionale a sciogliere il nodo del processo Abu Omar. Anche il giudice del tribunale di Milano Oscar Magi, dopo aver più volte respinto le richieste di sospensione del procedimento in attesa di una pronuncia della Consulta sulla legittimità del segreto di Stato imposto dal presidente del Consiglio ai vertici dei Servizi chiamati in causa nel dibattimento per il sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar, si è “arreso” alla necessità di chiarire fino a che punto il processo nel quale sono imputati tra gli altri l’ex direttore del Sismi Nicolò Pollari e 26 agenti della Cia, deve fare a meno delle risposte dei responsabili degli organismi di intelligence italiani. Al termine dell’udienza di stamattina, durante la quale il procuratore aggiunto Armando Spataro ha parlato di “un uso del segreto di Stato che ostacola la giustizia e l'accertamento della verità da parte del premier Silvio Berlusconi e del suo predecessore Romano Prodi”, è stato depositato alla cancelleria della Corte costituzionale un nuovo ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Il provvedimento riguarda le due lettere con cui il premier Silvio Berlusconi confermava l'esistenza del segreto di Stato in merito ai rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri anche in riferimento al sequestro di Abu Omar. Nel ricorso alla Consulta si parla della “dilatazione” del concetto di segreto di Stato operata dal presidente del Consiglio. In particolare, secondo il magistrato, “la conferma del segreto di Stato sui rapporti tra servizi italiani e stranieri ne avrebbe ulteriormente allargato la sfera d'azione. Si ritiene quindi opportuno – scrive il giudice - sospendere il giudizio in corso, in particolare anche l'ascolto dei testi appartenenti o ex appartenenti al Sismi, e attendere il giudizio che la Corte Costituzionale si appresta a dare della vicenda sottoposta alla sua valutazione”.
In pratica, bisognerà attendere le decisioni della Consulta sui diversi conflitti di attribuzione già presentati nei mesi scorsi: il primo dal governo Prodi, il secondo dal governo Berlusconi. A questi si aggiunge ora il nuovo ricorso del giudice del quale la Corte dovrà decidere in primo luogo l’ammissibilità. In caso di risposta positiva Magi dovrà notificare il conflitto al governo che potrà costituirsi. Successivamente la stessa Corte dovrà decidere se riunire tutti i conflitti di attribuzione sollevati. I tempi della decisione sull'intera materia potrebbero così slittare oltre il 18 marzo, data fissata per la ripresa del processo.
Intanto però, è possibile valutare le possibilità di “successo” dei ricorsi della magistratura milanese attraverso un “viaggio ragionato” nelle decisioni della Consulta che negli ultimi 30 anni si sono occupate di conflitti tra magistratura e politica sull’applicazione del segreto di Stato. Dal 1976 al 2008 sono soltanto una quindicina le pronunce, tra sentenze e ordinanze, che hanno affrontato il problema. Di queste soltanto cinque sono giunte ad una decisione. In tutti gli altri casi si è trattato di ordinanze che hanno dichiarato inammissibile il conflitto. Dagli archivi della Consulta emerge che sono stati dichiarati inammissibili quasi tutti i conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura in risposta ai divieti di accesso agli atti decisi da Presidenza del Consiglio e Comitato parlamentare per il servizio di informazione e sicurezza.
Al contrario, la giurisprudenza costituzionale tende a dichiarare ammissibile il conflitto quando a sollevarlo è la Presidenza del Consiglio contro eventuali ordinanze o iniziative della magistratura. Anche nel caso di Abu Omar, il conflitto avanzati da pm e gip di Milano nel 2007 sono già stati dichiarati inammissibili, mentre la Consulta ha dato il via libera a quelli sollevati dalla Palazzo Chigi contro gli ordini di esibizione di documenti firmati dagli inquirenti e le ordinanze prima del Gip e poi del tribunale nel corso del processo. Un “trend” che parte dal 1976, con la dichiarazione di inammissibilità che colpì il conflitto sollevato dalla magistratura di Torino nelle indagini su Edgardo Sogno e sull’attività del Sid, il servizio segreto del tempo.
Si passa poi all’inammissibilità per la questione sollevata nel 1985 dalla procura di Firenze in un’inchiesta sul terrorismo per la quale i pm volevano interrogare Augusto Cauchi e alcuni agenti del Sismi. Un altro “braccio di ferro” sul segreto di Stato vide protagonisti, nel 1997, i pm di Bologna nell’ambito delle indagini su tre funzionari del Sisde. Con quattro diverse pronunce, una dopo l’altra, i giudici della Consulta dichiararono in tutti i casi che “non spetta al Pm utilizzare atti sui quali è stato apposto il segreto, né trarne comunque occasione di indagini.
Lo “scontro” andò avanti fino al 2000 quando la Consulta annullò anche il decreto di archiviazione delle indagini emesso dal gip in quanto non era stato possibile acquisire documenti coperti da segreto. In pratica, la Corte costituzionale spiegò che se non è possibile utilizzare gli atti coperti da segreto di Stato, non è possibile nemmeno archiviare un’indagine: semplicemente, quell’indagine non sarebbe mai dovuta cominciare. Si arriva così al 2002 con una dichiarazione di inammissibilità del conflitto sollevati dalla Corte d’assise d’appello di Roma in un processo a carico di un ex funzionario del Sisde accusato di sottrazione di atti. Per finire con l’ultima inammissibilità decretata nel 2005 in occasione delle indagini che la procura della Repubblica di Tempio Pausania, in Sardegna, aveva in corso per gli abusi edilizi nella villa La Certosa, residenza estiva del presidente del Consiglio. Con questi precedenti, il caso Abu Omar non può certo contare su una corsia preferenziale.
(Roberto Ormanni)
Il provvedimento riguarda le due lettere con cui il premier Silvio Berlusconi confermava l'esistenza del segreto di Stato in merito ai rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri anche in riferimento al sequestro di Abu Omar. Nel ricorso alla Consulta si parla della “dilatazione” del concetto di segreto di Stato operata dal presidente del Consiglio. In particolare, secondo il magistrato, “la conferma del segreto di Stato sui rapporti tra servizi italiani e stranieri ne avrebbe ulteriormente allargato la sfera d'azione. Si ritiene quindi opportuno – scrive il giudice - sospendere il giudizio in corso, in particolare anche l'ascolto dei testi appartenenti o ex appartenenti al Sismi, e attendere il giudizio che la Corte Costituzionale si appresta a dare della vicenda sottoposta alla sua valutazione”.
In pratica, bisognerà attendere le decisioni della Consulta sui diversi conflitti di attribuzione già presentati nei mesi scorsi: il primo dal governo Prodi, il secondo dal governo Berlusconi. A questi si aggiunge ora il nuovo ricorso del giudice del quale la Corte dovrà decidere in primo luogo l’ammissibilità. In caso di risposta positiva Magi dovrà notificare il conflitto al governo che potrà costituirsi. Successivamente la stessa Corte dovrà decidere se riunire tutti i conflitti di attribuzione sollevati. I tempi della decisione sull'intera materia potrebbero così slittare oltre il 18 marzo, data fissata per la ripresa del processo.
Intanto però, è possibile valutare le possibilità di “successo” dei ricorsi della magistratura milanese attraverso un “viaggio ragionato” nelle decisioni della Consulta che negli ultimi 30 anni si sono occupate di conflitti tra magistratura e politica sull’applicazione del segreto di Stato. Dal 1976 al 2008 sono soltanto una quindicina le pronunce, tra sentenze e ordinanze, che hanno affrontato il problema. Di queste soltanto cinque sono giunte ad una decisione. In tutti gli altri casi si è trattato di ordinanze che hanno dichiarato inammissibile il conflitto. Dagli archivi della Consulta emerge che sono stati dichiarati inammissibili quasi tutti i conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura in risposta ai divieti di accesso agli atti decisi da Presidenza del Consiglio e Comitato parlamentare per il servizio di informazione e sicurezza.
Al contrario, la giurisprudenza costituzionale tende a dichiarare ammissibile il conflitto quando a sollevarlo è la Presidenza del Consiglio contro eventuali ordinanze o iniziative della magistratura. Anche nel caso di Abu Omar, il conflitto avanzati da pm e gip di Milano nel 2007 sono già stati dichiarati inammissibili, mentre la Consulta ha dato il via libera a quelli sollevati dalla Palazzo Chigi contro gli ordini di esibizione di documenti firmati dagli inquirenti e le ordinanze prima del Gip e poi del tribunale nel corso del processo. Un “trend” che parte dal 1976, con la dichiarazione di inammissibilità che colpì il conflitto sollevato dalla magistratura di Torino nelle indagini su Edgardo Sogno e sull’attività del Sid, il servizio segreto del tempo.
Si passa poi all’inammissibilità per la questione sollevata nel 1985 dalla procura di Firenze in un’inchiesta sul terrorismo per la quale i pm volevano interrogare Augusto Cauchi e alcuni agenti del Sismi. Un altro “braccio di ferro” sul segreto di Stato vide protagonisti, nel 1997, i pm di Bologna nell’ambito delle indagini su tre funzionari del Sisde. Con quattro diverse pronunce, una dopo l’altra, i giudici della Consulta dichiararono in tutti i casi che “non spetta al Pm utilizzare atti sui quali è stato apposto il segreto, né trarne comunque occasione di indagini.
Lo “scontro” andò avanti fino al 2000 quando la Consulta annullò anche il decreto di archiviazione delle indagini emesso dal gip in quanto non era stato possibile acquisire documenti coperti da segreto. In pratica, la Corte costituzionale spiegò che se non è possibile utilizzare gli atti coperti da segreto di Stato, non è possibile nemmeno archiviare un’indagine: semplicemente, quell’indagine non sarebbe mai dovuta cominciare. Si arriva così al 2002 con una dichiarazione di inammissibilità del conflitto sollevati dalla Corte d’assise d’appello di Roma in un processo a carico di un ex funzionario del Sisde accusato di sottrazione di atti. Per finire con l’ultima inammissibilità decretata nel 2005 in occasione delle indagini che la procura della Repubblica di Tempio Pausania, in Sardegna, aveva in corso per gli abusi edilizi nella villa La Certosa, residenza estiva del presidente del Consiglio. Con questi precedenti, il caso Abu Omar non può certo contare su una corsia preferenziale.
(Roberto Ormanni)
3 dic 2008
1 commento:
Sono d'accordo con il direttore Ormanni: sono ben poche le possibilità di una inversione di tendenza della giurisprudenza costituzionale, salvo che ... Giovanni Maria Flick sblocchi l'impasse costituzionale, forse ...
Posta un commento