sabato 3 gennaio 2009

la riforma della giustizia

L'UNITA'

Il Partito democratico è pronto a collaborare con il centrodestra a una riforma della giustizia, a partire da una revisione del metodo con il quale si decide sulla libertà personale delle persone. Lo spiega il ministro della Giustizia del governo ombra del Pd, Lanfranco Tenaglia, in una intervista al Corriere della Sera.

«Sono favorevole a una riforma - dice - che affidi a un collegio di tre magistrati la decisione sulle misure di custodia cautelare. Tre giudici decidono sulle separazioni consensuali, sui brevetti e, quindi, a maggior ragione, questo meccanismo dovrebbe essere previsto quando c'è in gioco la libertà dei cittadini», citando i casi dell'ex sindaco di Pescara D'Alfonso (nella foto) ai domiciliari dopo che il Gip aveva modificato la sua posizione nell'inchiesta e del senatore Margiotta per cui il tribunale del Riesame ha fatto marcia indietro sulla richiesta di domiciliari nell'inchiesta in Basilicata.

Tenaglia rilancia la proposta avanzata tempo fa dal leader del suo partito, Walter Veltroni, e già respinta dal ministro della Giustizia Angelino Alfano. «Avanzeremo - annuncia - una proposta di metodo: riunire al ministero un tavolo di concertazione con avvocati, magistrati e personale amministrativo per stabilire quali sono le proposte condivise».

«Noi - puntualizza l'esponente del Pd - seguiremo il metodo del confronto ma non saremo i notai delle riforme che altri vogliono dettare. Concorreremo con le nostre proposte ma non faremo inciuci».

Prime reazioni positive dalla maggioranza. «La proposta dell'onorevole Tenaglia di affidare ai tre giudici la decisione sulla libertà personale è più che condivisibile: è la stessa soluzione contenuta nel disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale dell'ex ministro della Giustizia Castelli e ripresentata da Forza Italia nella scorsa legislatura. Ma è insufficiente». Lo afferma Gaetano Pecorella. «Bisogna prevedere, come in Francia, anche il contraddittorio avanti ai tre giudici prima della decisione e dopo l'arresto provvisorio. Lo impone l'articolo 111 della Costituzione secondo cui nessun provvedimento del giudice è giusto se non è preceduto dal contraddittorio. Se c'è davvero la volontà di fare si può fare».

02 gennaio 2009
ART. 111 COSTITUZIONE

[I] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
[II] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
[III] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
[IV] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
[V] La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
[VI] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
[VII] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
[VIII] Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

1 commento:

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Dice bene Di Pietro: facciamo anche cinque giudici, ma dove sono ? Li abbiamo ? No ? E allora ? E allora è giusto dire: andate affanculo !