mercoledì 8 aprile 2009

La soluzione dei giudici ragazzini


CARLO FEDERICO GROSSO
8 APRILE 2009

Alfano ha ottenuto la sua prima bocciatura in Parlamento. Il presidente della Camera ha dichiarato inammissibile un emendamento al decreto stupri-ronde con il quale il Guardasigilli intendeva riformare la materia dei trasferimenti dei magistrati. La decisione di Fini è stata ineccepibile in quanto il nuovo tema non aveva nulla in comune con il contenuto originario del decreto. Si trattava di mero espediente per ottenere un’approvazione veloce della nuova disciplina. Il ministero, nonostante lo smacco, non pare intenda comunque rinunciare alla riforma e proseguirà, sembrerebbe, utilizzando gli strumenti ordinari della produzione legislativa.

Il nuovo testo prevede, a certe condizioni, la possibilità di trasferire d’ufficio i magistrati allo scopo di supplire alle carenze di organico delle Procure della Repubblica nelle sedi disagiate. Tale trasferimento sarebbe eseguibile in deroga al divieto di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle inquirenti all’interno dello stesso distretto giudiziario. A tale progetto la magistratura associata ha già reagito a muso duro, definendola «iniziativa grave», che violerebbe «il principio costituzionale di inamovibilità dei magistrati, con effetti disastrosi sulla vita delle persone e sull’organizzazione degli uffici». Il tema merita riflessione, perché la ragione non sembra stare tutta da un parte.

Pesano sicuramente, da un lato, le esigenze di garanzia dell’ordine giudiziario. In questa prospettiva l’art. 107 della Costituzione stabilisce che «i magistrati sono inamovibili». E soggiunge che essi possono essere destinati ad altre sedi o funzioni soltanto con il loro consenso o con decisione «adottata con le garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario». Si è inteso, in questo modo, tutelare l’indipendenza di ogni magistrato assicurando che nessuno possa intimorirlo con la prospettiva di una rimozione forzata se non per ragioni disciplinari. Alla luce di questo principio è verosimile ipotizzare che il primo giudice trasferito d’ufficio potrebbe ricorrere al Tar, sollevare questione d’illegittimità costituzionale e, nell’immediato, garantirsi anche la sospensiva da parte del giudice amministrativo.

In realtà, nonostante le probabili censure, la situazione è più complessa e non può essere valutata senza considerare l’emergenza che si è venuta a creare in numerose Procure. La copertura delle sedi disagiate costituisce da anni un problema, in quanto molti magistrati sono restii a trasferirsi in una di esse. Fino a qualche anno fa la questione era affrontata facendo leva sui magistrati di prima nomina. Il Csm selezionava, per le loro assegnazioni, in grande maggioranza sedi vacanti nel Sud. Il gioco, così, era fatto: per essere assunti i nuovi arrivati non potevano che accettare, e i posti erano pertanto coperti. Poco contava, perché costituiva male minore, che uffici difficili venissero affidati a ragazzini. Molte volte, d’altronde, questi ragazzini s’impegnavano oltre ogni limite e la giustizia era comunque bene amministrata.

Con la riforma dell’ordinamento giudiziario questo meccanismo è saltato. Introducendo una norma diretta a evitare che le funzioni inquirenti fossero affidate a persone senza esperienza, si è stabilito che a inizio carriera i magistrati non potessero fare i pubblici ministeri. Di qui la Caporetto di molte Procure: quasi nessun trasferimento volontario, più nessun neomagistrato nominato.

Progressivamente, il vuoto degli organici. Il ministero ha chiesto al Parlamento di approvare una legge che promettesse vantaggi a chi si fosse trasferito in una sede giudicata difficile. Tale legge non ha peraltro prodotto gli effetti sperati. Ecco allora l’idea del nuovo intervento: il trasferimento d’ufficio. Davvero, tuttavia, si tratta di progetto palesemente tutto incostituzionale come hanno subito sostenuto i magistrati?

A mio parere la risposta dipende dalla specificità della disciplina che s’intende approvare. Se, ad esempio, si stabilisse che tale trasferimento dev’essere circoscritto all’interno del distretto, e che sono coinvolti i magistrati obbligati a cambiare ufficio perché hanno esaurito i dieci anni di permanenza consentita, il problema potrebbe anche essere gestito. Si tratta infatti, comunque, di soggetti che devono lasciare il posto ricoperto e che vengono inviati ad amministrare la giustizia non lontani dal luogo dove esercitavano precedentemente le funzioni. Diversamente, sorgerebbero dubbi d’incostituzionalità ove s’intendesse, come sembra prospettare il progetto Alfano, imporre indiscriminatamente il trasferimento d’ufficio ai magistrati più giovani, innescando in questo modo anche problemi di stato giuridico differenziato in ragione della mera anzianità di servizio.

Per affrontare in qualche modo l’emergenza sarebbe stato comunque preferibile, nell’immediato, seguire la strada, più tranquilla, di rimuovere la norma che preclude agli uditori giudiziari di iniziare la carriera come pubblici ministeri, ritornando alla pregressa disciplina. Ci spieghi il ministro perché qualche mese fa, sollecitato, aveva prospettato come possibile questa scelta, e perché, oggi, ha preferito invece l’altra strada.

La politica ha le sue colpe per le disfunzioni cagionate al funzionamento della macchina giudiziaria. La magistratura ha tuttavia, anch’essa, una parte di responsabilità. Sarebbe auspicabile che, anziché limitarsi a recriminare, essa cooperasse alla ricerca di soluzioni condivisibili accettando, magari, qualche piccolo disagio o rinunciando a qualche privilegio.

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