venerdì 5 giugno 2009

Cassazione: overdose? Omicidio solo se chi spaccia lo prevedeva

ROBERTO ORMANNI




Roma, 5 giu (Velino) - Se lo spacciatore di droga non poteva prevedere la morte per overdose del tossicodipendente non può essere accusato di omicidio colposo. Le sezioni unite penali della Cassazione hanno notevolmente ristretto la possibilità di condannare i pusher per un’ipotesi particolare di omicidio colposo (in gergo tecnico: omicidio come conseguenza di altro reato) in seguito alla morte del tossicodipendente al quale hanno venduto la dose letale. I giudici della Corte, con la sentenza 22676, hanno in pratica stabilito che l’accusa di omicidio colposo può essere contestata solo quando chi spaccia aveva elementi per prevedere che l’uso di stupefacenti da parte dell’acquirente avrebbe potuto causarne la morte. Una sentenza che ha perciò annullato la condanna nei confronti di uno spacciatore romano accusato per la morte di un tossicodipendente provocata dalla dose che gli aveva venduto. Il caso affrontato dalla Cassazione risale al 15 dicembre 1995. Il giovane, insieme con altri due amici, aveva acquistato eroina da Ivano R. e poco dopo essersela iniettata si sentì male e morì. In primo grado lo spacciatore venne condannato per il possesso di droga ma assolto dalle accuse di cessione e di omicidio colposo perché il tribunale ritenne non utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dopo l’arresto.

In appello la sentenza fu ribaltata e nel 2002 Ivano R. condannato a 1 anno e 6 mesi per possesso e cessione di droga e a due anni per omicidio “come conseguenza di altro reato”. Contro questa decisione la difesa è ricorsa in Cassazione e i giudici della quarta sezione penale hanno trasferito gli atti alle sezioni unite in quanto sulla questione relativa alla responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente successiva all’assunzione della droga, la giurisprudenza negli ultimi anni si è espressa in modo diverso. Dopo un’articolata valutazione delle precedenti sentenze discordanti e anche della giurisprudenza costituzionale riguardante il principio di colpevolezza, la Cassazione ha precisato che non basta “il mero rapporto di causalità materiale” fra la vendita della droga “l'evento diverso ed ulteriore”. In sostanza. Soltanto “se si accerta la sussistenza di un coefficiente di prevedibilità della morte – scrivono le sezioni unite – si può dedurne una forma di responsabilità per colpa”. E nel caso che ha portato alla condanna di Ivan R. la Corte sottolinea che dalle indagini medico legali era emerso che la morte del tossicodipendente era stata causata dalla “miscela” tra eroina e alcol. Un cocktail letale soprattutto perché il giovane “faceva uso di diversi medicinali”.

In altre parole, dal momento che la dose di eroina venduta rientrava nelle “normali quantità”, e che lo spacciatore non aveva alcun elemento per conoscere le abitudini del suo “cliente” occasionale, né per essere informato del fatto che fosse “dedito all’alcol e facesse uso di medicinali”, non può avere alcuna colpa per la morte del ragazzo. In sostanza la Cassazione stabilisce che “l’unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad un coefficiente di prevedibilità in concreto del rischio connesso”. La Corte, nell’annullare con rinvio la condanna per omicidio colposo, conferma la pena di 1 anno e 6 mesi per cessione di droga e indica ai giudici d’appello che dovranno celebrare il nuovo giudizio per l’omicidio la strada da seguire: “dovrà escludersi la responsabilità in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non noti come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di cessione di una sostanza ‘normale’ per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea assunzione di alcol che abbia accentuato gli effetti della droga”.

(ror) 5 giu 2009 14:30

2 commenti:

Francy274 ha detto...

Meno male che la legge c'è, altrimenti troppi "innocenti" finirebbero in carcere.Ma spacciare droga allora dovrebbe essere legale, inutile intasare i tribunali con questi ridicoli processi.

Lorenzo ha detto...

Ciao Luigi, a parte l'aspetto scandalistico di questa sentenza, almeno io penso così, mi piacerebbe sapere un tuo parere tecnico al riguardo,grazie.
Lorenzo