sabato 4 luglio 2009

"In casa mia invito chi voglio"


di Roberto Bin


Il parere del costituzionalista sull'incontro svoltosi a casa del giudice Luigi Mazzella a cui hanno partecipato Paolo Maria Napolitano, Berlusconi, Alfano, Gianni Letta, Donato Bruno e Carlo Vizzini Luigi Mazzella

Il titolo riprende un'affermazione attribuita al giudice della Corte costituzionale Luigi Mazzella, che così avrebbe risposto alle polemiche innescate dalla notizia di una cena a casa sua a cui avrebbero partecipato il collega Paolo Maria Napolitano, Berlusconi, Alfano, Gianni Letta, i presidenti delle commissioni Affari costituzionali della Camera Donato Bruno e del Senato Carlo Vizzini.

A cena si sarebbe discusso - secondo lo scoop giornalistico de l'Espresso (n. 26/2009) - della decisione della Corte sul c.d. lodo Alfano e di una bozza di riforma costituzionale della giustizia, scritta dallo stesso Mazzella, in cui si separano le carriere, sostituiscono i pm con gli "avvocati dello Stato" (corpo da cui Mazzella proviene), si cambia il Csm e ritocca la stessa Corte costituzionale.

Benché la battuta attribuita a Mazzella sia virgolettata dai principali quotidiani del 27 giugno (Repubblica e Corriere della sera, per esempio), ho qualche difficoltà ad accettarla come autentica, data la sua enormità. "Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria": così disponeva l'art. 1.2 del d. lgs. 109/2006 (la c.d. "riforma Castelli"), successivamente abrogato dalla più mite "controriforma Mastella"; ma l?art. 12.1 è ancora in vigore e punisce i "comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità".

Benché sia ben noto che la Commissione disciplinare del CSM non sia proprio Torquemada, tuttavia spulciando il massimario più recente non mancano le censure del magistrato che, per esempio, "intrattiene rapporti con soggetto al vertice di un grosso gruppo operante nel settore economico, finalizzati a fornire consigli e informazioni in ordine a procedimenti penali pendenti in diversi uffici giudiziari", oppure accetta "un ruolo servente nei confronti di una persona i cui cospicui interessi economici dipendevano da decisioni dell'autorità giudiziaria e sottoposta a procedimento penale per fatti gravi" (Sent. 52/2007).

Naturalmente sono illeciti disciplinari che colpiscono i magistrati che appartengono all'Ordinamento giudiziario, non certo i giudici della Corte costituzionale: così come riguardano i primi e non i secondi l'obbligo di astensione (ed il rischio di ricusazione) che grava sul giudice penale "se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie" (art. 36.1, lett. c, CPP) e sul giudice civile (e di conseguenza anche su quello amministrativo: art. 47 RD 642/1907) "se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico" (art. 51, 4 CPC).

Tutto ciò può riguardare semmai l'ignaro giudice di pace, non il giudice costituzionale, che ignaro si suppone non sia. Per i membri della Corte costituzionale valgono le speciali guarentigie riconosciute dalla legge costituzionale: "I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 3, legge cost. 1/1948), e "solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza" (art. 7, legge cost. 1/1953).

Giustamente, né al legislatore costituzionale né a quello ordinario potrebbe venire in mente che un giudice costituzionale provochi situazioni tali da mettere in pericolo la propria indipendenza e la dignità dell'organo a cui ha l'onore di appartenere. Del resto - si potrebbe aggiungere - l'evento denunciato dallo scoop giornalistico ha poco da spartire con le cause di astensione del giudice penale o civile, così come sono formulate nei rispettivi codici.

L'argomento potrebbe però apparire un po' troppo formalistico, perché due considerazioni gli sarebbero opponibili. Anzitutto che il Presidente del Consiglio dei ministri, se non è, come noto, "parte" in senso stretto di un giudizio di legittimità costituzionale, in esso però può intervenire presentando le proprie deduzioni: è una scelta affidata alla discrezionalità politica, così come è discrezionale scegliere se schierarsi pro o contro l'eccezione di incostituzionalità.

Nel caso specifico il Governo ha deciso di intervenire nel giudizio a difesa della legge. In esso però Berlusconi, oltre ad intervenire come Presidente del Consiglio, si è costituito personalmente come "parte"; egli infatti ha un interesse proprio, personale e non dell'ufficio che ricopre, nella difesa della legittimità costituzionale del c.d. "lodo Alfano", che infatti gli funge da scudo in relazione ad alcuni procedimenti penali che lo coinvolgono e nei quali dalla decisione della Corte discenderanno conseguenze dirette e rilevanti.

Ciò basta a far ritenere che invitare a casa propria il capo del Governo e qualche altra autorità politica infranga la imparzialità del giudice e la dignità della Corte? Difficile rispondere in astratto, molto imbarazzante farlo nelle circostanze specifiche, cioè in prossimità della discussione del "lodo Alfano". Ma quello che appare impossibile da accettare è che l?ospite non si giustifichi negando con sdegno che la visita fosse anche lontanamente connessa alla discussione di cause pendenti o di supposti progetti di riforma costituzionale (è accettabile che un giudice costituzionale suggerisca riforme di legge e della Costituzione, della cui legittimità potrà trovarsi a giudicare?): ben potrebbero essersi visti per una partita di tresette o per guardare un film, in fondo.

Ma non è immaginabile invece che egli affermi - come suggerisce subdolamente la stampa - di essere libero di invitare chi crede e di parlare di quel che vuole. Perché questo avrebbe un solo nome: tracotanza. E la tracotanza contiene un segno di disprezzo, in questo caso disprezzo per le istituzioni, per gli obblighi derivanti dall'ufficio che si ricopre, per le regole di correttezza di cui una democrazia costituzionale si nutre.

Non in Italia, purtroppo, dove la tracotanza domina nei palazzi del potere e - a dar retta alla stampa - ormai anche nelle case private. Verrebbe quasi da richiamare ad esempio il comportamento del prof. Vaccarella, che, per reagire a pressioni politiche rivolte a influenzarne il comportamento in una decisione (anche se solo eventuale, visto che le procedure del referendum erano ancora da espletare) che avrebbe potuto divenire attuale solo otto o nove mesi dopo, decise di dimettersi in via preventiva, anche al costo di gettare lo scompiglio nei lavori della Corte costituzionale.

Oppure si potrebbe richiamare a modello lo stesso giudice P. M. Napolitano, che proprio a Vaccarella è subentrato, pur essendo alquanto dubbio ne avesse i titoli (può il Parlamento eleggere giudice costituzionale Tizio che, privo di qualsiasi altro titolo richiesto dall'art. 135.2 Cost., il Governo ha nominato consigliere di Stato, trattenendolo presso di sé "in servizio" sino a pochi giorni prima dell'elezione?).

Lui, almeno, si è gustato la cena ed ha taciuto.

Postilla: ho scritto questa nota prima che il giudice Mazzella rendesse pubblica la sua "lettera aperta" all'amico Berlusconi, in cui dice che si riteneva «in buona fede di essere un uomo libero in un Paese ancora libero e di avere il diritto "umano" di invitare a casa mia un amico di vecchia data quale tu sei».

Allora la stampa non mentiva! Il giudice Mazzella ritornerà ad essere un uomo libero quando si dimetterà dall'incarico: nel frattempo resta un uomo libero che ricopre però una carica costituzionale e, come tale, è astretto da regole precise.

Quelle regole che consentono a noi, che non ricopriamo cariche ma siamo semplici cittadini, di essere a nostra volta uomini liberi in uno Stato di diritto, e di essere garantiti dalla tracotanza di chi esercita, in un modo o nell'altro, il potere. Potere che è legittimo se e soltanto se si mantiene dentro quelle regole.


di Roberto Bin
Professore ordinario di Diritto costituzionale - Università di Ferrara

(02 luglio 2009)

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