Un detenuto extra-comunitario del carcere di Pavia è morto presso il Policlinico Sam Matteo di Pavia dopo uno sciopero della fame e della sete iniziato il 16 luglio, la morte è intervenuta il giorno 5 settembre dell’A.D. 2009.
Essendo un direttore di carcere in pensione ed avendo messo in funzione la nuova Casa Circondariale di Pavia nel 1992, la notizia ha destato in me un comprensibile interesse, mi sono domandato com’è stato possibile e tento di darmi una risposta.
Le notizie di cronaca sono tratte da LA REPUBBLICA (9 settembre 2009).
Il detenuto è stato trasferito due volte in ospedale, la prima il 31 agosto, dopo 45 giorni di sciopero, ripeto di fame e sete, la seconda il 2 settembre.
Il direttore sanitario del San Matteo, Marco Bosio afferma: "il Tso c'è stato e il sostenimento delle funzioni vitali attraverso flebo anche".
Recita l’articolo di stampa: “Ma è stato inutile: sabato sera il detenuto, ridotto a un fantasma dopo aver perso 21 chili, è morto.”
Ed riferisce ancora REPUBBLICA: “Alle polemiche il direttore medico del carcere di Pavia, Pasquale Alecci, già nei guai per la morte di un altro detenuto, risponde in maniera sconcertante: "Un soggetto già privato della sua libertà, non puoi privarlo della facoltà di poter decidere e quindi di autodeterminarsi".”.
Questo medico dovrebbe essere chiamato a rispondere di una affermazione così terribile, che spiega perché solo dopo 45 giorni di protesta del detenuto (e che protesta: sciopero della fame e della sete) si è deciso a proporre il ricovero in ospedale, il giorno 31 agosto.
Non è detto se il detenuto è stato dimesso lo stesso giorno o quello successivo, ma le dimissioni non dovevano essere accettate, visto che il paziente-detenuto aveva perso 21 chili di peso corporeo (se pesava 100 chili la perdita di peso era superiore al 20%).
Nel ricovero successivo, del 2 settembre, viene praticato il T.S.O., ma era troppo tardi.
In prosieguo vedremo perché.
Intanto, vediamo quali sono i compiti che gravano sull’amministrazione penitenziaria in ordine alla tutela della salute dei detenuti.
La materia è disciplinata dall’art. 11 (Servizio sanitario) della legge 26 luglio 1975 n. 354.
Il comma 1 recita: “Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.”
Il comma 2 recita: “Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.”.
Il comma 2 disciplina minuziosamente le competenze a provvedere a seconda della situazione giuridica del detenuto (condannato, internato, imputato).
Il comma 6 recita: “Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.”.
Completa il quadro normativo l’art. 85 (Autorità che dispongono i trasferimenti fra istituti e le traduzioni) del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il cui comma 7 recita: “Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.”.
Ciò premesso, se il detenuto è stato ricoverato in ospedale dopo 45 giorni di digiuno, qualcosa non ha funzionato nel servizio sanitario di quel carcere.
Ricordiamo che il medico del carcere ha il dovere di visita giornaliera, ha a disposizione almeno uno psichiatra convenzionato, ha il dovere di segnalazione immediata di ‘malattie’ che richiedano particolari indagini e cure specialistiche, ha infine il dovere di proposta sul da farsi in caso di cure che non possono essere praticate in carcere.
Il medico del carcere propone, il direttore del carcere dispone i trasferimenti urgenti, cioè quelli di ‘assoluta urgenza’ e adotta gli altri provvedimenti necessari alla tutela della salute dei detenuti.
Lo sciopero della fame e della sete è l’estrema forma di protesta di un detenuto che si ritiene vessato da un provvedimento giudiziario o da un trattamento carcerario.
Altre forme di autolesionismo sono più plateali, come l’ingerire corpi estranei, il procurarsi ferite in genere superficiali ma talvolta profonde e pericolose.
Dove inciampa il sistema è proprio in questa estrema forma di protesta.
L’articolo dice: “Luigi Pagano, soprintendente regionale alle carceri lombarde, assicura però che nel carcere è stato fatto tutto il possibile per salvare il tunisino. "Far desistere dallo sciopero della fame un detenuto che si ritiene innocente è quasi impossibile. L'unico con il quale ci sono riuscito è stato il poeta Bruno Brancher".”.
Trascurando l’imperfezione della qualifica attribuita al dr. Pagano (che è un Dirigente Generale titolare del Provveditorato Regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Lombardia) le assicurazioni che egli dà (lo conosco bene) sono di maniera, perché se il detenuto è morto di fame e di sete, non è stato fatto tutto il possibile.
Inoltre, il Pagano non riferisce come sono andati a finire gli altri casi in cui il suo tentativo di far desistere il detenuto che sciopera (fame e sete) è fallito: ne è morto qualcuno?
L’operatore penitenziario (medico, direttore) deve chiedersi dopo quanto tempo una vera protesta, uno sciopero della fame e della sete produce conseguenze irreversibili e comporta la morte del soggetto.
Chi scrive ha avuto a che fare con tante proteste di queste genere che, per fortuna, non sono mai arrivate alle estreme conseguenze, non mi sono mai trovato nella necessità di promuovere un T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio), che è disciplinato dagli articoli 34, 35 e 36 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Il comma 3 dell’art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori) recita: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico”.
Nel caso specifico, la proposta è dovere del medico del carcere.
Il comma 1 recita: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari”, per cui il comma 6 prevede: “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori … devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità”.
Questa comma 6 deve aver creato non poca confusione, evitabile ove si fosse riflettuto (ammesso e non concesso che non ci sia stata riflessione) che le legge ha efficacia ‘erga omnes’ e che è un dato acquisito che nel caso di un detenuto questa attività di persuasione sia stata esercitata.
Il successivo art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale), comma 4, prima alinea prevede che: “Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”.
Siamo proprio nel caso specifico, chi attua una astensione volontaria reiterata e prolungata dal cibo e dall’acqua è ovvio che non accetti l’alimentazione forzata (idratazione e alimentazione), altrimenti il problema si risolverebbe da sé.
Trascuriamo gli aspetti procedurali.
Abbiamo accertato che la proposta è un dovere del medico del carcere e che il provvedimento è del sindaco del comune in cui il soggetto si trova.
Adesso occorre capire, ma questo è compito del medico, quando una astensione dal cibo e dall’acqua comporta il rischio di morte.
Riporto ciò che ho letto in Internet.
Morte per disidratazione.
Si può, in modo approssimativo, paragonare una persona disidratata con una persona dissanguata, quando il volume sanguigno circolante diminuisce ad un livello inferiore ai 3,5 litri si ha perdita di coscienza e morte.
D'estate la morte per disidratazione è molto comune fra le persone anziane. Si è calcolato che l'epidemiologia in Francia nel 2003, con la venuta di un'estate piuttosto torrida, sia stato di circa 7000 casi. È bastata questa statistica per mettere la sanità in allarme per le estati successive, anche senza nessuna indagine epidemiologica.
La disidratazione è pericolosa per svariati motivi; innanzitutto in un corpo disidratato il meccanismo della sudorazione viene bloccato, in modo da risparmiare la poca acqua rimasta nell'organismo. La mancata secrezione di sudore causa un notevole surriscaldamento organico, con ripercussioni negative sul centro termoregolatorio ipotalamico (vedi colpo di calore).
Inoltre, in un organismo disidratato si riduce la volemia, per cui il sangue circola meno bene nei vasi, il cuore si affatica e può insorgere, nei casi estremi, il collasso cardiocircolatorio.
Percentuale di peso corporeo perso per disidratazione. Implicazioni fisiologiche.
2% Alterazioni della performance
4% Diminuisce la capacità di lavoro muscolare
5% Disturbi gastrointestinali, esaurimento del calore
7% Allucinazioni
10% Collasso circolatorio e infarto cardiaco.
La fame come condizione.
Il termine fame è usato comunemente per indicare l'avere un forte appetito o l'essere pronti per mangiare. Dopo un lungo periodo senza alimentazione, la sensazione di fame si trasforma in una sensazione progressivamente più grave, fino a diventare acutamente dolorosa. Dopo malnutrizione prolungata, l'organismo giunge a morte a causa di un mancato apporto di principi nutritivi indispensabili per l'organismo.
La morte per fame è la conseguenza di una drastica e prolungata riduzione degli apporti di vitamine, sostanze nutritive ed energetiche, ed è la forma più estrema di denutrizione. Una denutrizione prolungata può infatti portare a danni permanenti dell'organismo e condurre anche alla morte.
Vedremo cosa accerterà la magistratura di Pavia.
Essendo un direttore di carcere in pensione ed avendo messo in funzione la nuova Casa Circondariale di Pavia nel 1992, la notizia ha destato in me un comprensibile interesse, mi sono domandato com’è stato possibile e tento di darmi una risposta.
Le notizie di cronaca sono tratte da LA REPUBBLICA (9 settembre 2009).
Il detenuto è stato trasferito due volte in ospedale, la prima il 31 agosto, dopo 45 giorni di sciopero, ripeto di fame e sete, la seconda il 2 settembre.
Il direttore sanitario del San Matteo, Marco Bosio afferma: "il Tso c'è stato e il sostenimento delle funzioni vitali attraverso flebo anche".
Recita l’articolo di stampa: “Ma è stato inutile: sabato sera il detenuto, ridotto a un fantasma dopo aver perso 21 chili, è morto.”
Ed riferisce ancora REPUBBLICA: “Alle polemiche il direttore medico del carcere di Pavia, Pasquale Alecci, già nei guai per la morte di un altro detenuto, risponde in maniera sconcertante: "Un soggetto già privato della sua libertà, non puoi privarlo della facoltà di poter decidere e quindi di autodeterminarsi".”.
Questo medico dovrebbe essere chiamato a rispondere di una affermazione così terribile, che spiega perché solo dopo 45 giorni di protesta del detenuto (e che protesta: sciopero della fame e della sete) si è deciso a proporre il ricovero in ospedale, il giorno 31 agosto.
Non è detto se il detenuto è stato dimesso lo stesso giorno o quello successivo, ma le dimissioni non dovevano essere accettate, visto che il paziente-detenuto aveva perso 21 chili di peso corporeo (se pesava 100 chili la perdita di peso era superiore al 20%).
Nel ricovero successivo, del 2 settembre, viene praticato il T.S.O., ma era troppo tardi.
In prosieguo vedremo perché.
Intanto, vediamo quali sono i compiti che gravano sull’amministrazione penitenziaria in ordine alla tutela della salute dei detenuti.
La materia è disciplinata dall’art. 11 (Servizio sanitario) della legge 26 luglio 1975 n. 354.
Il comma 1 recita: “Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.”
Il comma 2 recita: “Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.”.
Il comma 2 disciplina minuziosamente le competenze a provvedere a seconda della situazione giuridica del detenuto (condannato, internato, imputato).
Il comma 6 recita: “Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.”.
Completa il quadro normativo l’art. 85 (Autorità che dispongono i trasferimenti fra istituti e le traduzioni) del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il cui comma 7 recita: “Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.”.
Ciò premesso, se il detenuto è stato ricoverato in ospedale dopo 45 giorni di digiuno, qualcosa non ha funzionato nel servizio sanitario di quel carcere.
Ricordiamo che il medico del carcere ha il dovere di visita giornaliera, ha a disposizione almeno uno psichiatra convenzionato, ha il dovere di segnalazione immediata di ‘malattie’ che richiedano particolari indagini e cure specialistiche, ha infine il dovere di proposta sul da farsi in caso di cure che non possono essere praticate in carcere.
Il medico del carcere propone, il direttore del carcere dispone i trasferimenti urgenti, cioè quelli di ‘assoluta urgenza’ e adotta gli altri provvedimenti necessari alla tutela della salute dei detenuti.
Lo sciopero della fame e della sete è l’estrema forma di protesta di un detenuto che si ritiene vessato da un provvedimento giudiziario o da un trattamento carcerario.
Altre forme di autolesionismo sono più plateali, come l’ingerire corpi estranei, il procurarsi ferite in genere superficiali ma talvolta profonde e pericolose.
Dove inciampa il sistema è proprio in questa estrema forma di protesta.
L’articolo dice: “Luigi Pagano, soprintendente regionale alle carceri lombarde, assicura però che nel carcere è stato fatto tutto il possibile per salvare il tunisino. "Far desistere dallo sciopero della fame un detenuto che si ritiene innocente è quasi impossibile. L'unico con il quale ci sono riuscito è stato il poeta Bruno Brancher".”.
Trascurando l’imperfezione della qualifica attribuita al dr. Pagano (che è un Dirigente Generale titolare del Provveditorato Regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Lombardia) le assicurazioni che egli dà (lo conosco bene) sono di maniera, perché se il detenuto è morto di fame e di sete, non è stato fatto tutto il possibile.
Inoltre, il Pagano non riferisce come sono andati a finire gli altri casi in cui il suo tentativo di far desistere il detenuto che sciopera (fame e sete) è fallito: ne è morto qualcuno?
L’operatore penitenziario (medico, direttore) deve chiedersi dopo quanto tempo una vera protesta, uno sciopero della fame e della sete produce conseguenze irreversibili e comporta la morte del soggetto.
Chi scrive ha avuto a che fare con tante proteste di queste genere che, per fortuna, non sono mai arrivate alle estreme conseguenze, non mi sono mai trovato nella necessità di promuovere un T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio), che è disciplinato dagli articoli 34, 35 e 36 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Il comma 3 dell’art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori) recita: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico”.
Nel caso specifico, la proposta è dovere del medico del carcere.
Il comma 1 recita: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari”, per cui il comma 6 prevede: “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori … devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità”.
Questa comma 6 deve aver creato non poca confusione, evitabile ove si fosse riflettuto (ammesso e non concesso che non ci sia stata riflessione) che le legge ha efficacia ‘erga omnes’ e che è un dato acquisito che nel caso di un detenuto questa attività di persuasione sia stata esercitata.
Il successivo art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale), comma 4, prima alinea prevede che: “Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”.
Siamo proprio nel caso specifico, chi attua una astensione volontaria reiterata e prolungata dal cibo e dall’acqua è ovvio che non accetti l’alimentazione forzata (idratazione e alimentazione), altrimenti il problema si risolverebbe da sé.
Trascuriamo gli aspetti procedurali.
Abbiamo accertato che la proposta è un dovere del medico del carcere e che il provvedimento è del sindaco del comune in cui il soggetto si trova.
Adesso occorre capire, ma questo è compito del medico, quando una astensione dal cibo e dall’acqua comporta il rischio di morte.
Riporto ciò che ho letto in Internet.
Morte per disidratazione.
Si può, in modo approssimativo, paragonare una persona disidratata con una persona dissanguata, quando il volume sanguigno circolante diminuisce ad un livello inferiore ai 3,5 litri si ha perdita di coscienza e morte.
D'estate la morte per disidratazione è molto comune fra le persone anziane. Si è calcolato che l'epidemiologia in Francia nel 2003, con la venuta di un'estate piuttosto torrida, sia stato di circa 7000 casi. È bastata questa statistica per mettere la sanità in allarme per le estati successive, anche senza nessuna indagine epidemiologica.
La disidratazione è pericolosa per svariati motivi; innanzitutto in un corpo disidratato il meccanismo della sudorazione viene bloccato, in modo da risparmiare la poca acqua rimasta nell'organismo. La mancata secrezione di sudore causa un notevole surriscaldamento organico, con ripercussioni negative sul centro termoregolatorio ipotalamico (vedi colpo di calore).
Inoltre, in un organismo disidratato si riduce la volemia, per cui il sangue circola meno bene nei vasi, il cuore si affatica e può insorgere, nei casi estremi, il collasso cardiocircolatorio.
Percentuale di peso corporeo perso per disidratazione. Implicazioni fisiologiche.
2% Alterazioni della performance
4% Diminuisce la capacità di lavoro muscolare
5% Disturbi gastrointestinali, esaurimento del calore
7% Allucinazioni
10% Collasso circolatorio e infarto cardiaco.
La fame come condizione.
Il termine fame è usato comunemente per indicare l'avere un forte appetito o l'essere pronti per mangiare. Dopo un lungo periodo senza alimentazione, la sensazione di fame si trasforma in una sensazione progressivamente più grave, fino a diventare acutamente dolorosa. Dopo malnutrizione prolungata, l'organismo giunge a morte a causa di un mancato apporto di principi nutritivi indispensabili per l'organismo.
La morte per fame è la conseguenza di una drastica e prolungata riduzione degli apporti di vitamine, sostanze nutritive ed energetiche, ed è la forma più estrema di denutrizione. Una denutrizione prolungata può infatti portare a danni permanenti dell'organismo e condurre anche alla morte.
Vedremo cosa accerterà la magistratura di Pavia.


4 commenti:
Sono felice che un ex direttore di una struttura penitenziaria pubblichi un articolo di questo genere. Trovo che nel 2009 non è ammissibile che un detenuto sia lasciato morire. Trovo che non si possa parlare di libertà di lasciarsi morire: come ad un detenuto è negata la libertà di fare moltissime cose, così deve essergli negata la possibilità di autolesionarsi e di lasciarsi andare. Non si può abbandonare una persona a se stessa in una situazione così delicata. Occorre svolgere un'attività di prevenzione e intervenire tempestivamente.
Grazie, Lella.
Io penso che tutti noi quando espriamiamo un parere "col senno del poi" possiamo essere quelli che sanno indicare quale poteva essere la scelta più idonea. Purtroppo, non ci è dato di sapere il motivo per cui gli operatori penitenziari hanno fatto quella scelta, certo è che la Magistratura e quella che potrà accertare serenamente se vi siano state o meno delle reponsabilità.
Salvatore
Temo che tu sbagli. Almeno dal punto di vista di un direttore di carcere, il quale il senno lo deve prima e durante, poi è troppo tardi e le persone muoiono.
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