lunedì 30 agosto 2010

La dovuta imparzialità del Presidente


di Lorenza Carlassare

Art.87 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Non è organo di governo, non ha poteri di decisione, è innanzitutto l’istituzione dell’unità, al di sopra delle parti. Ma imparziale è soltanto chi è indipendente; la sua figura perciò è costruita in modo da non legarlo a una parte politica. Esclusa l’elezione popolare diretta che lo legherebbe a chi l’ha sostenuto, la sua elezione spetta al Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per Regione, eletti dai Consigli in modo da rappresentare le minoranze (art.83). L’elezione a scrutinio segreto, senza candidature e senza dibattito, rende difficile ricondurlo a un partito, e i sette anni della carica, contro i cinque del Parlamento, ne accentuano l’indipendenza dai suoi elettori. La maggioranza dei due terzi garantisce un’ampia condivisione, non così, oggi, la maggioranza assoluta richiesta a partire dal quarto scrutinio non più garanzia sufficiente nel sistema bipolare: la parte governativa potrebbe eleggere da sola un proprio Presidente. Ma, allora, uomo della maggioranza, il Capo dello Stato perderebbe il suo ruolo di garante della Costituzione contro gli abusi della maggioranza.

Funzioni e doveri di un Capo dello Stato

L’ART.87 elenca le funzioni del presidente: indice elezioni e referendum, rappresenta lo Stato sul piano internazionale (accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere), può concedere la grazia, nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato, promulga le leggi, emana decreti e regolamenti del governo, ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di Difesa, presiede il Consiglio superiore della Magistratura. Le funzioni dello Stato sembrano riassumersi in lui; interviene in tutte, ma sono altri ad esercitarle: non fa leggi e decreti, può solo indurre gli organi competenti a ripensarli nel rispetto della Costituzione; ratifica trattati che il governo ha concluso e il Parlamento autorizzato; nomina i funzionari che gli vengono proposti. La sua partecipazione a tutti i principali atti dello Stato, oltre alla funzione simbolica di rappresentanza delll’ “unità”, ha funzione di garanzia: firmando atti decisi da altri senza poterne entrare nel merito politico, ne valuta però la legittimità. L’art.87 va inquadrato nella forma di governo parlamentare, come ogni disposizione che gli attribuisce poteri : art.92 “nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questo i Ministri”, art.88 può “sciogliere le Camere sentiti i loro Presidenti”, art.135 nomina “un terzo” dei giudici della Corte costituzionale: cambia però l’intensità della sua partecipazione. Il Capo di Stato parlamentare non nomina un suo governo ma il governo della maggioranza, con a capo il politico indicato nelle consultazioni che poi sceglierà i ministri (il capo dello Stato deve nominarli, salvo obiezioni per indegnità). Se le indicazioni dei partiti sul nome del presidente del Consiglio sono univoche il capo dello Stato dovrà seguirle; se divergono, sta a lui valutare chi abbia maggiori probabilità. Da quando il nome del premier è indicato dai partiti prima delle elezioni, la nomina del vincitore è obbligata. Se però si apre una crisi, di fronte a più soluzioni possibili la valutazione presidenziale ritrova spazio, anche per ricorrere allo scioglimento delle Camere se si riveli impossibile formare un nuovo governo. Qui il capo dello Stato ha un ruolo determinante, seppure non esclusivo. Senza il suo consenso le Camere non possono essere sciolte, ma nemmeno se è contrario il governo che controfirma il decreto; entrambe le volontà sono necessarie. Non è così invece per la nomina dei cinque giudici costituzionali, uno dei pochissimi casi di esclusiva competenza del capo dello Stato super partes non essendo atto politico. Il governo deve controfirmare se non riscontra irregolarità, ad esempio la mancanza dei requisiti. Che senso avrebbe una Corte con giudici nominati dal Governo? Sempre in quanto super partes il capo dello Stato presiede sia il Consiglio di difesa, sia il CSM, a garanzia dell’indipendenza dei Magistrati. Nello Stato di diritto anche gli organi di vertice sono sottoposti a norme; per garantirne il rispetto, accanto alle istituzioni politiche stanno le istituzioni di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte costituzionale in primo luogo. Una garanzia diversa: mentre la Corte può annullare atti legislativi illegittimi (dopo un processo lungo che impegna quindici giudici, richiede preparazione giuridica qualificata e studi approfonditi) il Presidente è piuttosto “il grande consigliere, il magistrato di persuasione e d’influenza”. La decisione ultima non è mai sua ma dell’organo competente. Solo in casi estremi, di fronte a un “attentato alla Costituzione” ha il dovere assoluto di opporsi e non firmare per non essere egli stesso responsabile: è garante dell’integrità del sistema, ogni tentativo di sovvertirlo deve essere fermato. Per l’art.90 il Presidente “non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione”: in questo caso, messo in accusa dal Parlamento in seduta comune, è giudicato dalla Corte costituzionale.

Messa in stato d’accusa

LA FORMULA non significa – come qualcuno pretende – che si tratti di un organo irresponsabile: innanzitutto per i reati comuni risponde come tutti i cittadini (il recente tentativo di renderlo immune è fallito). Degli atti di funzione non risponde perché, come si è visto, gli atti che firma non sono decisi da lui, ma da altri, e sono questi a risponderne ( l’art.89 parla di controfirma dei ministri che “ne assumono la responsabilità”). Gli unici poteri che esercita effettivamente sono quelli di “garante della Costituzione”, di garante dell’integrità del sistema : se firma atti del governo o del Parlamento diretti a “sovvertir” la Costituzione, è responsabile per attentato. Si tratta, ovviamente, di un caso estremo.

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