

di Massimo Roccella
Ma davvero la mancata riammissione in servizio dei tre operai Fiat, il cui licenziamento è stato giudicato illegittimo dal Tribunale di Melfi, risponde a una prassi consolidata, come ci si è affrettati ad affermare dalle parti di Corso Marconi (con l’avallo della Confindustria, per bocca di Emma Marcegaglia), volendo dare a intendere che la prassi in questione sarebbe pacificamente lecita?
Ce la si potrebbe cavare con una battuta: ricordando, ad esempio, che la prassi, consolidata e diffusa nel nostro Paese, di sottrarsi ai propri obblighi tributari non rende automaticamente legittima, e non contestabile, l’evasione fiscale.
Siccome però la questione è seria, e i comportamenti (illegali) della Fiat potrebbero prestarsi a diventare il modello di riferimento per le imprese, conviene scavare un po’ più a fondo.
Vale la pena di sapere, innanzi tutto, e ricordare ai tanti che si sono precipitati in questi giorni a rilasciare dichiarazioni approssimative, che la giurisprudenza ha da tempo superato la concezione puramente economicistica del rapporto di lavoro, in forza della quale al datore di lavoro spetterebbe (soltanto) l’obbligo di pagare la retribuzione ed al lavoratore (esclusivamente) l’obbligo di lavorare. La rilettura della disciplina del rapporto di lavoro alla luce dei principi della Costituzione vigente ha infatti condotto ad affermare che la prestazione lavorativa costituisce per il lavoratore non soltanto oggetto di un obbligo, ma anche di un diritto, essendo il lavoro non meramente funzionale ad assicurare un reddito, ma uno strumento di estrinsecazione della personalità. Per questo, di fronte a una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro fondata sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro non può cavarsela limitandosi a pagare la retribuzione e impedendo al lavoratore ingiustamente licenziato di rendere la propria prestazione: comportamenti del genere, infatti, sarebbero lesivi dei valori (non patrimoniali, ma) personali implicati nell’attuazione del rapporto di lavoro e, quanto meno, esporrebbero l’impresa che li ponga in essere a un’azione per il risarcimento dei danni.
Nel caso di Melfi c’è qualcosa (anzi molto) di più. Il cuore dello Statuto dei lavoratori (e del diritto del lavoro) è rappresentato da due norme: l’ art. 18, ben noto per gli attacchi che gli sono stati rivolti negli ultimi anni dai governi della destra e dai liberisti di ogni colore, attraverso cui si tutela la posizione del singolo licenziato senza giustificato motivo; e il meno noto (ma non meno importante) art. 28, che si preoccupa di assicurare una tutela giudiziaria d’urgenza all’interesse collettivo, ai diritti fondamentali di libertà sindacale e di sciopero, che possono essere colpiti, come nel caso di Melfi, anche incidendo al tempo stesso su singole posizioni dei lavoratori (si pensi al caso classico del delegato sindacale trasferito in assenza del nulla osta dell’organizzazione di appartenenza o, com’è accaduto a Melfi, a licenziamenti connessi all’esercizio di uno sciopero, ancorché ovviamente l’impresa neghi che vi sia stata volontà di colpire il diritto in questione).
Nell’ottica dell’art. 28, i diritti fondamentali di libertà sindacale e di sciopero, di cruciale rilevanza costituzionale, non possono essere salvaguardati a spizzichi e bocconi: per questo un decreto emesso ex art. 28 comporta, nei confronti dell’impresa ritenuta responsabile di comportamento antisindacale, l’obbligo di rimuovere integralmente gli effetti della propria condotta illecita. Non basta, dunque, per stare al caso di Melfi, limitarsi a pagare la retribuzione ai lavoratori coinvolti e consentire loro l’accesso alla saletta delle riunioni sindacali. Che cosa potrebbero farvi? Leggere i giornali? Una partita a carte?
La rimozione integrale degli effetti del comportamento antisindacale implica con tutta evidenza, nel caso di Melfi, che ai tre lavoratori sia consentito di svolgere la propria attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (e durante l’orario di lavoro) nelle stesse condizioni in cui tale attività veniva svolta prima del licenziamento: senza limitazioni poste arbitrariamente dall’impresa.
L’escamotage inscenato dalla Fiat (e dai suoi giureconsulti di riferimento) lascia, dunque, il tempo che trova: o meglio lascia aperta la strada ad un procedimento e ad una condanna penali, dal momento che la mancata ottemperanza ad un decreto ex art. 28, proprio per l’eccezionale rilevanza della norma nel sistema del diritto del lavoro, configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 del codice penale.
Resterebbe da chiedersi a cosa porti questa guerriglia giudiziaria o, per dirla meglio, quali siano le ragioni vere che guidano le scelte della Fiat da qualche tempo a questa parte. Prima la prova di forza a Pomigliano, poi i licenziamenti antisindacali, l’annuncio dello spostamento di parte della produzione in Serbia, la costituzione di una nuova impresa (newco) con la pretesa di risolvere, per questa via, i problemi lasciati aperti dall’esito del referendum sull’accordo separato con Fim ed Uilm. Bisognerà tornarci sopra, cercando di capire sino a che punto, a dispetto persino dei moniti del presidente della repubblica, il modello Marchionne si identifichi, senza residui, con l’azzeramento puro e semplice di libertà e diritti.

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