Le cose non stanno proprio così. L'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, il cui art. 4 stabilisce: “Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.” La Corte Costituzionale si espresse nella sentenza del 16 gennaio 1957 n.1/1957 con la quale si soffermò a meglio definire la fattispecie delittuosa, segnalando che il reato si configura allorquando l'apologia non consista in una mera "difesa elogiativa", bensì in una «esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista», cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente».
2 commenti:
Na sai senz'altro più di me. Non era reato dichiararsi fascisti,proprio per apologia di reato?
Cristiana
Le cose non stanno proprio così. L'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, il cui art. 4 stabilisce: “Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.”
La Corte Costituzionale si espresse nella sentenza del 16 gennaio 1957 n.1/1957 con la quale si soffermò a meglio definire la fattispecie delittuosa, segnalando che il reato si configura allorquando l'apologia non consista in una mera "difesa elogiativa", bensì in una «esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista», cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente».
Posta un commento