giovedì 13 gennaio 2011

Legittimo impedimento bocciato in parte a decidere dovranno essere i giudici


Parziale bocciatura, ma legge sostanzialmente stravolta rispetto all'impianto con cui era stata concepita dagli avvocati di Silvio Berlusconi. E' questo il verdetto della Consulta al termine della lunga camera di consiglio per valutare la costituzionalità della norma sul legittimo impedimento. La decisione sarebbe stata presa a larga maggioranza, con 12 voti favorevoli e 3 contrari, dopo oltre cinque ore di discussione: i giudici si erano trovati in udienza alle 9.30 di stamattina e poco prima delle 14 avevano aggiornato la seduta ripresa alle 15.30. Circa un'ora dopo è arrivata la sentenza.

La decisione dell'Alta Corte in parte boccia e in parte interpreta alcune norme sul 'legittimo impedimento'. La Corte Costituzionale ha infatti posto diversi paletti alla legge nata per mettere temporaneamente al riparo il presidente del Consiglio dalla ripresa dei suoi tre processi (
Mills, Mediaset e Mediatrade). In particolare, la Consulta ha bocciato la certificazione di Palazzo Chigi sull'impedimento e l'obbligo per il giudice di rinviare l'udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell'art.1 della legge 51 del 2010. Bocciato solo in parte invece il comma 3, con l'affidamento al giudice della valutazione del 'legittimo impedimento'.

La Consulta ha inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell'ambito dell'elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri,
il giudice possa valutare l'indifferibilità della concomitanza dell'impegno con l'udienza, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.

Bocciato per "irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione" (art. 3 della Costituzione) il comma 4 dell'art. 1 che prevede nello specifico quanto segue: "Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi".

Il comma 3, rispetto al quale la Corte sarebbe intervenuta con una pronuncia 'additiva' , prevede che "il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza".

Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme alla Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali etc. Dopo questo elenco minuzioso, il comma 1 prevede che sono oggetto di legittimo impedimento le "relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo".

(13 gennaio 2011)

Nessun commento: