

di Bruno Tinti
B&C hanno fatto una legge che impedisce il rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo. Questa volta non si può dire che vogliano salvare il loro capo: non pare che B. abbia commesso delitti di questo tipo: corruzione, falsi in bilancio e frodi fiscali sì; forse concussione e prostituzione minorile pure; ma assassinii pare di no. Quindi la legge dovrebbe avere un suo perché. E, in effetti, ce l’ha.
I cultori del luogo comune si riempiono la bocca con la “ferocia” delle pene detentive: Tizio è stato condannato a 10, 15, 20 anni di prigione: orrore! E, per l’ergastolo: “Fine pena mai!”, cosa indegna di uomini civili! Stupidaggini.
Le pene detentive, in Italia, non sono mai quelle che sembrano. 30 anni di prigione, in concreto, sono circa 8 anni e 7 mesi. Capisco che pensate sia una balla, ma vi giuro che è proprio così.
Nel nostro ordinamento vi sono 4 straordinari istituti: la legge Gozzini, i permessi premio, la semilibertà e l’affidamento in prova al servizio sociale.
Secondo la legge Gozzini, ogni anno di prigione vale 9 mesi perché, ogni anno, 3 mesi vengono abbuonati. Non è proprio automatico; bisogna che il detenuto non abbia fatto casino. Avete capito bene: non deve aver tenuto una buona condotta, aver fatto opere di bene, essersi adoperato nell’interesse della comunità carceraria o cose del genere. No, basta che non abbia piantato grane. Se non rompe, gli regalano 3 mesi ogni anno.
I permessi premio si possono dare nella misura massima di 1 mese e mezzo all’anno; e di fatto così avviene. Quindi ogni anno di prigione in realtà sono 7 mesi e mezzo. Dopo 15 anni il condannato può avere la semilibertà: di giorno va a lavorare e la notte torna in carcere. Solo che questi 15 anni, in concreto, sono 11 anni e 7 mesi per via di Gozzini e permessi premio. Sicché, dopo 11 anni e 7 mesi, un condannato a 30 anni di galera in prigione ci torna per dormire!
Ma non basta: quando gli mancano 3 anni per finire la pena, anche la semilibertà viene eliminata e il nostro galeotto viene affidato in prova al servizio sociale.
Insomma, e fidatevi dei calcoli, uno che è condannato a 30 anni di galera, in realtà fa 8 anni e 7 mesi circa.
Ora, succede che, se un imputato di omicidio o di qualche altro delitto che prevede l’ergastolo chiede il giudizio abbreviato, per una serie di motivi che non sto a spiegare, può essere condannato, al massimo, a 30 anni di galera. Che, come si è visto, sono in realtà 8 anni e 7 mesi. Mentre, se fosse processato con il giudizio ordinario e si beccasse l’ergastolo, farebbe almeno 15 anni e 4 mesi circa. Eh, proprio così: perché anche per l’ergastolo valgono tutti quei benefici che ho elencato più sopra; solo che i calcoli sono un po’ diversi.
Insomma, con la legge voluta da B&C, i peggiori delinquenti almeno un po’ di galera (un po’, altro che “fine pena mai”) se la fanno. Il che mi pare cosa buona e giusta.
Chi ha votato con B&C? Idv. E ha fatto bene perché una proposta buona, ovviamente, non diventa cattiva perché la fa uno cattivo.
E chi ha votato contro? Il Pd. E ha fatto male, perché non è così che si fa opposizione. Soprattutto quando, mentre era al governo, si è “dimenticato” di abrogare la legge sul falso in bilancio e di farne una sul conflitto di interessi.

6 commenti:
Penso che la prossima legge nel pacchetto per gli assassini ci sarà il titolo di "cavaliere della repubblica" alla fine della "dura" condanna... Ci penseranno l'anno prossimo, un passo alla volta!
GUARDA CHE QUESTA VOLTA BRUNO TINTI E' SERIO ED HA RAGIONE.
IL QUADRO CHE HA TRACCIATO HA SBALORDITO PURE ME, MA SONO CONTENTO PERCHE' SOLO UN MAGISTRATO PUO' ILLUSTRARE CON TANTA DESTREZZA LE DISTORSIONI DI UN SISTEMA.
SOLO ADESSO CAPISCO CHE COLORO I QUALI LAMENTANO E VOGLIONO LA "CERTEZZA" DELLA PENA FORSE SI RIFERISCONO AD UNA ANALISI SIMILE A QUESTA.
PERO' DEVO ANCHE AFFERMARE CON FORZA CHE IL SISTEMA DELLA MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE NON SI PUO' NE' SI DEVE TOCCARE, MAI.
PIUTTOSTO, DOVREBBERO RIFARE IL CODICE DI PROCEDURA PENALE, SERIAMENTE, IN QUANTO QUELLO ATTUALE E' STATO CONTINUAMENTE STRAVOLTO DA RITOCCHI CHE IL LEGISLATORE HA FATTO "PRO DOMO SUA", FATTO ASSOLUTAMENTE VERGOGNOSO.
Anch'io sono seria Luigi.
Ho capito perfettamente quanto Tinti spiega, lo vediamo applicato intorno a Noi. Pericolosi assassini rimessi in libertà dopo pochi anni di detenzione. Pensa uno di questi vive a pochi passi da casa mia. Gli avevano dato trent'anni di carcere, invece dopo esattamente otto anni vive tranquillamente a casa.
Otto anni fa era stato scarcerato dopo pochi anni per un tentato omicidio, tornato a casa a fatto a pezzi l'amante di sua moglie con una accetta, tipino tranquillo. Come sostiene Tinti, in carcere non aveva piantato grane... Quanto prima ucciderà qualcun altro, prepotente e dispotico, guai a chi osa solo contraddirlo.
Questo è il governo che aveva promesso maggiore sicurezza ai cittadini.
Non detto che tu non sei seria, ho detto che Bruno Tinti è serio, col che intendevo dire che non c'era né satira né sarcasmo nelle sue parole.
In materia di esecuzione penale il discorso si fa molto specializzato. Bruno Tinti qui ragiona da ex-P.M., io ragione da ex-direttore di carcere e continuo a sostenere che la certezza della pena c'è, nel senso che la sentenza di condanna irrevocabile indica una pena (detentiva) certa nel suo ammontare.
L'esecuzione penale non può pedissequamente ricalcare la pena detentiva irrogata, tot anni di condanna irrogati tot anni di anni di condanna scontata (pena irrogata pari a quella scontata).
Infatti, l'art. 27 Cost. preveda che la pena detentiva deve tendere alla rieducazione, al recupero del condannato.
Ciò viene fatto in base al settore delle 'misure alternative alla detenzione' contenute nell'ordinamento penitenziario del 1975 (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, semidetenzione, liberazione anticipata).
Il problema vero sta nella scarsità delle risorse strutturali e di personale che sono poste a disposizione dell'amministrazione penitenziaria.
Basti pensare che l'organico degli educatori è fermo al 1990, che il turn-over non viene rispettato, che un corso a 800 posti di educatore è ultimato con la graduatoria dei vincitori di concorso e che gli stessi non sono stati mai assunti.
Il male sta qui, tutto è affidato all'iniziativa e allo spirito di sacrificio dei singoli operatori. NON VA BENE.
Che caos, ormai siamo allo sbando. I concorsi pubblici sono una presa in giro, in molti settori non se ne fanno proprio più, figuriamoci se terranno mai in considerazione quelli già sostenuti. Hanno fatto sì che le assunzioni siano il monopolio privato dei politici, e se ne vedono delle belle!
Riguardo ai detenuti pericolosi, è pur vero che quando un Giudice ritiene un individuo socialmente pericoloso queste leggi di riduzione pena non dovrebbero essere applicate, dubito che si possano recuperare certi elementi.
Perdona la mia ignoranza in materia, parlo come una semplice cittadina che vede e assiste a cose inverosimili.
Ora se io, pur nella mia ignoranza legale so che certi episodi avvengono non per colpa dei Giudici, ma per il guazzabuglio intricato delle leggi emanate da questi odiosi politici e dalla mancanza di mezzi necessari per applicarle, immagina cosa può suscitare nella gente, che ne sa ancora meno di me, un episodio come quello di cui ho scritto. A ragione ritiene i Giudici responsabili di avere "liberato" un simile soggetto.
Ecco perchè B. sembra credibile sugli attacchi alla magistratura, crea l'effetto e la causa per il suo tornaconto e quello dei suoi seguaci. Quanto gliene importa a B. se il detenuto muore suicida o non ha sostegno per la rieducazione sociale? E quanto gliene importa che la futura vittima si ritrovi in casa l'assassino?
È davvero apprezzabile il tuo anelito di comprensione. Certo, non saranno miei brevi commenti a fare luce piena sugli argomenti di cui stiamo discutendo. Però ci possiamo provare.
In Italia l’esecuzione penale è affidata ad una magistratura specializzata, che si occupa specificamente di tale settore: la Magistratura di Sorveglianza.
Questa si compone di organi monocratici (Magistrati di Sorveglianza) e organi collegiali (Tribunale di Sorveglianza). Sono questi organi che presiedono all’applicazione della misure alternative alla detenzione. In più il Magistrato di sorveglianza esercita, tra l’altro, questa sorveglianza degli istituti penitenziari che insistono nell’ambito della sua competenza territoriale.
Ti assicuro che sono molto rigorosi, in Lombardia addirittura sono severissimi.
La liberazione anticipata (art. 54 L. 354/1975): “1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.”.
Vedi, Bruno Tinti esprime una sua valutazione del lavoro di applicazione della misura, affermando che basta la ‘buona condotta’. Non basta, occorre la “prova di partecipazione all'opera di rieducazione”.
SEGUE.
Posta un commento