
Cittadino Lex
Via libera dalla Camera, il 10 luglio, al ddl che prevede l’immunità per le alte cariche dello Stato, il cosiddetto «lodo Alfano» ma con l'approvazione di un emendamento presentato dal Pd che precisa che l'immunità non si estende in caso di cambio di carica nel corso della stessa legislatura: se il presidente del Consiglio venisse nominato presidente della Repubblica, perciò, il lodo Alfano non gli si applicherebbe più, mentre gli si applicherebbe se succedesse a se stesso a Palazzo Chigi.
Il testo, di un solo articolo, prevede che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. In dettaglio il comma 1 del provvedimento prevede che nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguarda i reati extrafunzionali, dato che i cosiddetti «reati funzionali» rientrano nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Il comma 1 prevede, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Questa disposizione esclude l'automatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.
Il comma 3 consente al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una norma che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4 prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Il comma 5 prevede che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione. La diversa durata delle quattro cariche e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest'ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto è compatibile con i princìpi generali - posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda - ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.
Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Ludovico Fraia) (11 luglio 2008)
Il testo, di un solo articolo, prevede che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. In dettaglio il comma 1 del provvedimento prevede che nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguarda i reati extrafunzionali, dato che i cosiddetti «reati funzionali» rientrano nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Il comma 1 prevede, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Questa disposizione esclude l'automatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.
Il comma 3 consente al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una norma che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4 prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Il comma 5 prevede che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione. La diversa durata delle quattro cariche e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest'ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto è compatibile con i princìpi generali - posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda - ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.
Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Ludovico Fraia) (11 luglio 2008)
Ddl Camera 1442 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione[1], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedurapenale[2], per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale[3].
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo75, comma 3, del codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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