giovedì 18 settembre 2008

LA NUOVA STAGIONE DELLA P2


Antonio Di Pietro
dal suo blog

Pubblico i video ed il resoconto stenografico della mia interpellanza parlamentare rivolta al Ministro della Giustizia.


Antonio Di Pietro: Signor Presidente, ringrazio il Governo che è qui presente per riflettere su un tema che, davvero pacatamente, vogliamo porre all'attenzione del Governo e di questo Parlamento.Si tratta di un tema che credo sia opportuno riprendere in considerazione, perché ritengo che nella scorsa legislatura, nel 2004, il disegno di legge (che, in realtà, fu approvato nel 2006, ma venne presentato già alla fine del 2004) molto sbrigativamente è diventato nuova legge dello Stato.Allora si discusse e si approvò un progetto di legge d'iniziativa del deputato Lussana, poi divenuto la legge n. 85 del 2006. In quella sede si discusse e vennero riformati soprattutto gli articoli 283, 241 e 289 del codice penale. Questi tre articoli attengono tutti alla tutela dello Stato e della Costituzione, sia nella sua formazione sia nella sua integrità ed indipendenza e alla tutela, inoltre, degli organi costituzionali.
Questi tre articoli sono stati modificati partendo dalla seguente ratio, così illustrata, a suo tempo, nella relazione iniziale: c'è necessità, si disse allora, di modificare i reati di opinione, perché la libertà di opinione, di associazione, di iniziativa e di partecipazione rappresentano diritti politici fondamentali e perché si tratta di valori presenti nella Costituzione.
Non v'è dubbio che bisogna stare molto attenti quando si parla di libertà di opinione e della necessità di prevedere un reato con riferimento alle opinioni espresse. Non v'è dubbio che c'è e ci deve essere un grande dibattito in ordine a questo tema sul quale torneremo prossimamente, perché riteniamo che il Parlamento debba porre maggiore attenzione ai limiti entro i quali il diritto di opinione può esercitarsi, in spregio ad altri diritti fondamentali dell'individuo.
Ma non è questo il tema: il problema è che, in nome dei reati di opinione, sono state modificate norme che con i diritti e i reati di opinione non c'entrano assolutamente nulla. L'articolo 283 del codice penale non prevede un reato di opinione, né tanto meno è ascritto alla parte del codice penale che riguarda tali reati.
Sia l'articolo 283 sia l'articolo 241 dicono espressamente che si deve punire il comportamento di chiunque commette un fatto diretto, in modo non equivoco, a mutare la Costituzione dello Stato oppure la forma del Governo, oppure, per quanto riguarda l'articolo 241, a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso a una sovranità straniera o a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato. Questo non c'entra niente con i reati di opinione.
Bisogna quindi chiedersi perché, sotto le mentite spoglie del reato di opinione, sono state introdotte modifiche sostanziali sia in ordine al precetto sia alla sanzione per reati così importanti che attengono all'integrità dello Stato, all'inviolabilità della Costituzione se non attraverso le forme di revisione costituzionali e all'intangibilità del territorio nazionale.
La motivazione allora era molto semplice. Ricordiamo la storia recente: alcuni erano saliti sul campanile di Venezia e bisognava trovare una forma per ridurre la previsione della sanzione e così venire incontro a caricature di attentati all'integrità e all'indipendenza dello Stato. Che si trattasse di una caricatura nessuno lo mette in dubbio, anche se c'è stato un risvolto penale con delle conseguenze penali per la violazione della legge.
Il problema è un altro. Non dobbiamo discutere in relazione all'esigenza di un'urgenza immediata: se queste norme sono state previste nel codice e se ancora adesso ci sono, vuol dire che il legislatore, l'ordinamento, lo Stato italiano si è voluto tutelare nel caso in cui un domani qualcuno non faccia una caricatura ma una carica nei confronti dello Stato.
Quindi, il fatto che queste norme esistano è più che doveroso e legittimo. Ci dobbiamo chiedere oggi, finita la boutade della carica con il carro armato da «giocherellone» che doveva assaltare Venezia, se, in nome di quell'esigenza particolare, sia opportuno mantenere in vita una norma che un domani potrà risultare pericolosissima in quanto ha aperto il varco ad una possibilità di attentare all'integrità dello Stato, all'unità della nazione ed alla Costituzione senza bisogno di ricorrere alla violenza, perché di questo parliamo.


In che cosa sono consistite le modifiche? Esse sono state sostanzialmente due, mascherate dal reato di opinione, che però non c'entra niente. È stato previsto che si viola la norma, configurando il reato di attentato contro la Costituzione dello Stato o quello di attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, soltanto quando il fatto è commesso con violenza. Certo, se c'è un'invasione barbarica è ovvio che va combattuta; ma davvero vogliamo pensare che non ci possano essere altri modi per attentare alla Costituzione e all'integrità dello Stato? Davvero vogliamo crederlo?Per evitare di essere sempre tacciato di massimalismo e giustizialismo, leggo come la migliore dottrina ha commentato questa modifica al codice penale, che, ripeto, è dovuta più agli interessi privati di una forza politica - intendo interessi privati politici, non vorrei essere frainteso - che alla necessità di intervenire su una norma così delicata per la tenuta democratica del nostro ordinamento.
Tullio Padovani in Guida al diritto n. 14 del 2006, commentando la legge, afferma che in linea di principio prevedere che, se fatto con violenza deve essere punito ancor di più è giusto, ma lo si punisca con un'aggravante ulteriore. Prevedere, però, come elemento costitutivo del reato la sola violenza vuol dire escludere la punibilità di tutti gli altri fatti e di tutte le altre azioni che possono essere commessi per perfezionare il reato. Si afferma che un ordinamento democratico certamente non vincola i fini politici, ma deve essere inflessibile sui mezzi utilizzati per conseguirlo. Se il fine politico è la conquista del potere da parte di una forza politica, di un personaggio rispetto ad altri, ben venga se riesce ad emergere democraticamente, ma certamente non può utilizzare metodi che nel loro insieme di fatto travalicano la liceità.
Allora, il requisito della violenza - dice Padovani - è incongruamente restrittivo, perchè esso esclude la rilevanza di altre forme di illiceità: l'abuso, l'usurpazione, la frode. Si tratta di forme di illiceità che - aggiungo io - sono non meno importanti, non meno delicate, non meno gravi della violenza, a volte ancora di più perché la violenza la vedi e ti viene voglia di reagire e di essere un partigiano. Quando, invece, si interviene attraverso la frode, attraverso la captazione del consenso, attraverso la coartazione della volontà, attraverso l'imbonimento, si persegue un fine in modo ancor più subdolo perché si addormentano e si zittiscono le coscienze.
Affermano ancora Padovani e la migliore dottrina sul punto (anzi l'unica perché in dottrina non c'è stato uno solo che si è pronunciato a favore di questa norma, che è nata in Parlamento, ma di cui non si è discusso in alcun modo in termini positivi in dottrina) che il riferimento limitativo alla violenza finisce, in sostanza, con l'accentuare un carattere deteriore: quello del nemico esterno.
Ecco, questo è un altro tema di cui molto si è dibattuto in dottrina e lei, signor sottosegretario, che è più preparata di me sui temi del diritto, può senz'altro convenire con me che una fattispecie di questo genere la si può inquadrare sia con riferimento al nemico esterno sia con riferimento al nemico interno, perché non v'è dubbio che questa norma, così come riformulata, tutela dal nemico esterno, dall'aggressione violenta da parte di un altro Stato, ma come fa a difendere dal nemico interno, dalla cosiddetta criminalità intranea? La criminalità intranea non ha bisogno necessariamente della violenza, perché può usare altri mezzi. E quali altri mezzi?
Noi chiediamo oggi che si discuta e si rifletta su questo tema per ragioni molto importanti, delicate. Leggendo il giornale di oggi, tutti i giornali di questa mattina - non di ieri, di oggi - si parla di un eurodeputato italiano che va al raduno dei naziskin, e pazienza se nella piazza di Colonia ci saranno anche un po' di teste rasate, croci uncinate, simboli delle SS, mani tese! Oggi si sta sviluppando nel Paese, e fuori dal Paese, un movimento di integralisti che abbiamo conosciuto e dei quali dovremmo avere ancora memoria. Si dice: «ma è Borghezio»! È Borghezio, ma se domani fosse «Borgosio», fosse un altro capace di mettere insieme tutte queste teste rasate e quant'altro? La norma non deve essere fatta prevedendo che tanto oggi non abbiamo un uomo pelato all'altezza della situazione; un domani potremmo avere questo uomo pelato all'altezza della situazione e magari anche con i capelli rifatti!
Noi dobbiamo porci oggi il problema di fare una norma che preveda la tutela rispetto a ciò che può accadere domani. È vero o non è vero che in questi giorni si sta discutendo di nuovo sulla fenomenologia del fascismo e dell'antifascismo? In quest'Aula, ancora ieri, c'era chi veniva con le magliette su cui era scritto: «Sono orgoglioso del mio passato», un passato che la Costituzione vieta, in quest'Aula! In questi giorni ancora esponenti di Governo si sono espressi a favore del riconoscimento del fascismo, in quest'anno ancora il sindaco della capitale d'Italia si è espresso in questo senso in questi giorni ancora Azione Giovani (specifico il raggruppamento) si è espresso in questo senso.
Allora noi rispetto a tutto ciò che sta accadendo nel mondo esterno e nel mondo interno abbiamo davvero la necessità ancora di mantenere questa norma, che è nata per un'esigenza particolare: salvare il soldato Ryan nostrano, il soldatino di Venezia? Abbiamo davvero ragione di non interrogarci se non sia necessario prevedere nella norma la possibilità che si realizzi un...
Concludo, signor Presidente, perché poi voglio interloquire con il Governo, e mi auguro apprezzare l'intervento del sottosegretario. Questa è la richiesta che facciamo: oggi davvero vale la pena di mantenere in piedi una norma così anacronistica, così pericolosa, così delicata, togliendo altre possibilità...
... per impedire che si disintegri lo Stato e si attenti alla Costituzione e limitarla solo alla violenza fisica, rischiando di arrivare a tutto questo? La ringrazio.


Maria Elisabetta Alberti Casellati: Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, la recente legge 24 febbraio 2006, n. 85 ha rivisitato la materia dei reati di opinione, dei delitti contro la personalità dello Stato e dei delitti contro la religione, materia da molto tempo considerata non conforme al rilievo e alla tutela conferita dalla Costituzione italiana al diritto di libera manifestazione del pensiero, e non soltanto dal 2004.
In particolare, con la legge in questione si è proceduto, in alcuni casi, alla riformulazione della condotta incriminata ed al conseguente adeguamento della sanzione penale; in altri casi si è, invece, disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ovvero è stata prevista l'abrogazione di alcuni reati.
Nel 2006, nel valutare l'impatto della riforma sul sistema, il Ministro della giustizia ha affermato, in proposito, che con la novella si raggiungeva l'obiettivo di «cancellare, per la prima volta nella storia della Repubblica, una serie di reati che ormai nulla avevano a che fare con la libertà di pensiero e di opinione che caratterizza uno stato democratico».
Per quanto riguarda le modifiche apportate ai «reati contro la personalità dello Stato», va evidenziato come la riforma menzionata concretizzi un'esigenza di adeguamento di diverse fattispecie criminose avvertita già in precedenza. Infatti, le norme contenute negli articoli presenti nel titolo I del libro II del codice penale, oggi modificati, sono il portato storico di una concezione politico-ideologica da tempo superata ed incompatibile con il nuovo assetto di valori delineato dalla Carta fondamentale.La dottrina, pertanto, auspicava una lettura interpretativa che fosse sganciata dal concetto astratto di «personalità dello Stato», inteso quale entità autonoma portatrice di interessi propri, e che privilegiasse la tutela degli elementi essenziali dell'ordinamento costituzionale improntato al metodo democratico - e non ad una democrazia debole, onorevole Di Pietro - che fosse improntato al pluralismo politico e, soprattutto, alla libertà di manifestazione del pensiero.
Del resto tale esigenza adeguatrice è stata avvertita anche dalla Commissione Grosso che nella relazione sugli orientamenti e le priorità di una riforma del codice penale, proponeva l'eliminazione, o quantomeno la correzione, delle figure di reato menzionate dagli interpellanti poiché sganciate da una tangibile offesa ad interessi protetti.
Con l'attuale disciplina vengono espunte dal codice alcune fattispecie di delitti contro la personalità dello Stato che non hanno trovato larga applicazione e che non risultavano più rispondenti alle mutate esigenze di tutela: è il caso degli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale. Altre ipotesi di reato, sempre inerenti alla manifestazione di opinioni ed ideologie politiche, di contro, sono state riformulate in modo da presentare una maggiore specificazione rispetto al testo precedente, integrando la condotta perseguita, non più meri «fatti diretti», bensì «atti violenti diretti ed idonei».Si rileva, peraltro, che in diverse occasioni la Corte costituzionale era stata chiamata a verificare la compatibilità di tali norme con i principi fondamentali contenuti nella Costituzione, a volte ravvisando il contrasto - come nel caso della sentenza n. 87 del 6 luglio 1966, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale, in relazione all'articolo 21 della Costituzione, il comma secondo dell'articolo 272 del codice penale - altre volte, invece, offrendo un' interpretazione orientata.
Va, poi, segnalato che la legge n. 85 del 2006 ha disposto modifiche anche in relazione ai delitti contro la religione procedendo, al di là delle singole disposizioni in tema di sentimento religioso, ad eliminare, o comunque ridurre, la condanna alla reclusione per le fattispecie di reato interessate dalla riforma, salve le ipotesi di condotta caratterizzata dalla violenza. Nello specifico, l'articolo 1 della legge n. 85 del 2006 ha modificato l'articolo 241 del codice penale, che punisce gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato. La condotta incriminata, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, sanzionava i fatti diretti a sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, a menomare l'indipendenza dello Stato, a disciogliere l'unità dello Stato ed il reato era punito con l'ergastolo. Rispetto alla precedente formulazione, il nuovo testo dell'articolo 241 precisa che la condotta, per essere penalmente rilevante, deve concretarsi in atti violenti. Inoltre, la pena dell'ergastolo è stata sostituita con quella della reclusione non inferiore a dieci anni.
Il legislatore ha, poi, ritenuto opportuno inserire nell'articolo in questione una clausola, espressione del principio dell'assorbimento, secondo cui l'articolo 241 trova applicazione solo nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato ed ha aggiunto un'aggravante specifica consistente nella commissione dell'illecito con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di pubbliche funzioni.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, prevista dall'articolo 283 del codice penale, la precedente formulazione puniva con la reclusione non inferiore a dodici anni chiunque commetteva un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento.
L'articolo 3 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha circoscritto, anche in questo caso, l'ambito della fattispecie alle sole condotte violente, fissando la pena edittale solo nel minimo, individuato nella reclusione non inferiore a cinque anni.
Quanto al reato di cui all'articolo 289 del codice penale, in base alla precedente formulazione, veniva punito, invece, con la reclusione non inferiore a dieci anni, chi avesse commesso un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Presidente della Repubblica o al Governo, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge, ovvero alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni. Tale norma stabiliva, inoltre, che il fatto diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette era sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni.
L'articolo 4 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha riformulato l'articolo 289 del codice penale nel senso di limitare, anche in questo caso, la condotta penalmente rilevante ai fatti commessi con violenza, eliminando, inoltre, il riferimento all'illecito compiuto mediante turbativa e riducendo la sanzione a quella della reclusione da uno a cinque anni.
Tanto premesso, va evidenziato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 85 del 2006, si era lungamente discusso in ordine alla portata dei reati di attentato, ritenendosi inizialmente dalla giurisprudenza che, per integrare dette fattispecie, fosse sufficiente un qualsiasi atto intenzionalmente diretto a ledere il bene protetto, indipendentemente dalla sua idoneità a raggiungere lo scopo. Tale interpretazione, però, poneva un problema di ordine costituzionale, in quanto l'articolo 25 della Costituzione subordina la sanzione penale alla commissione di un fatto, ovvero di una condotta materiale ed offensiva.
La successiva giurisprudenza (che certamente, onorevole Di Pietro, non aveva in mente pretesi interessi di partito), per ovviare al problema, era pervenuta alla ricostruzione dei reati di attentato come di pericolo concreto, richiedendo quindi una condotta causalmente idonea ai fini dell'incriminazione, in ossequio al principio costituzionale di offensività. Era stato anche più volte auspicato, però, un intervento legislativo sulle previsioni normative contenute negli articoli in esame, al fine di renderli conformi ai principi costituzionali.
A questo fine giova ricordare quanto evidenziato nella relazione conclusiva della Commissione per la riforma del codice penale presieduta dal professor Grosso ove, tra l'altro, è testualmente affermato: "Come è noto, i delitti di attentato si ritrovano oggi soprattutto fra i delitti contro la incolumità pubblica e fra i delitti contro la personalità dello Stato. La previsione dei secondi presenta invece la totale assenza di analoghi dettagli tipicizzanti di previsione normativa, ma secondo una scelta politico-legislativa tradizionale appare appiattita sulle formule di stile «chiunque compie atti diretti a», «chiunque attenta». In questo campo il lavoro di riforma dovrebbe essere, pertanto, particolarmente incisivo". La legge 24 febbraio 2006, n. 85 ha cercato, appunto, di realizzare una riforma della materia che tipizzasse in modo estremamente puntuale, come evidenziato dal relatore del provvedimento, onorevole Lussana, nella seduta n. 645 del 27 giugno 2005, le condotte incriminabili, sul presupposto che fossero meritevoli di incriminazione solo i comportamenti violenti, in modo da escludere chiaramente dal campo di applicazione delle nuove disposizioni tutte quelle condotte, non violente, che potessero invece considerarsi riconducibili ad una forma di manifestazione del pensiero.


Antonio Di Pietro: Signor Presidente, signor sottosegretario, ho ascoltato la sua risposta con attenzione e sono convinto che il Governo sbagli e che, comunque, il Parlamento dovrebbe farsi carico di affrontare questo problema. Infatti, il tema lo ha riposto nelle sue parole finali proprio il sottosegretario un minuto fa, quando ha detto di condividere il fatto che, solo quando c'è violenza, si debbano realizzare queste forme di reato e ha spiegato - oserei dire giustificato - le ragioni facendo ricorso molto spesso alla Corte costituzionale e ai principi sanciti dalla stessa.
In realtà, la Corte costituzionale o non ha detto questo o ha detto quel che ha detto con riferimento ad altri articoli, non all'articolo 241 né all'articolo 283 del codice penale. Lo ha detto con riferimento all'articolo 272 del codice penale, sancendone la parziale incostituzionalità. Ma con riferimento agli articoli 283 e 241, vale a dire, a chi commette atti diretti in modo non equivoco a mutare la Costituzione o la forma di Governo o a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso ad autorità straniere o a menomare l'indipendenza di tutta o una parte dello Stato, la Corte costituzionale è intervenuta dicendo che queste norme - lo ha detto ancor prima che venissero modificate - erano costituzionali e non incostituzionali.
Noi vogliamo che queste norme siano affrontate nella discussione, cioè ci poniamo il problema se davvero possiamo credere che reati di questo genere, gravissimi per l'esistenza stessa del nostro Paese, si possano realizzare solo con la violenza. Noi non siamo convinti. Noi dell'Italia dei Valori, poniamo all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese questo tema: esistono oggi mezzi e strumenti, diversi dalla violenza fisica e dalle invasioni barbariche per - leggo dall'articolo 241 - menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato? Per fare una secessione? Esistono o non esistono forze politiche che all'interno di questo Parlamento legittimamente, legittimamente - lo ripeto tre volte -, legittimamente portano avanti l'idea della secessione, se stanno all'interno del Parlamento. Ma se poi queste forze politiche, un domani, dovessero, non loro o anche altri, utilizzare strumenti diversi dalla violenza per volere la secessione, come ci difendiamo? Questo è il tema! È il tema che lei ripropone, ricorrendo all'interpretazione della Corte costituzionale, quando dice che la Corte costituzionale stessa ha posto un problema, vale a dire che, così come formulate, nell'insieme, queste norme rischiano di essere troppo generiche e, quindi, troppo aleatorie e di difficile interpretazione; tant'è vero, come è vero, che la giurisprudenza ha dovuto delimitarle.
Ma lei stessa ha detto esattamente che c'è necessità di una rivisitazione, per individuare una condotta causalmente più idonea. Individuiamo la condotta causalmente più idonea, ma non è detto che l'unica condotta idonea sul piano del rapporto causale tra causa ed effetto debba essere la violenza: possono essere anche altri mezzi.
Per l'appunto, mi permetto di segnalarne alcuni, ma soltanto a mo' di «indice», perché ognuno di questi temi comporterebbe un'apposita riflessione, una sessione del Parlamento. È vero o non è vero che, a fianco della Costituzione formale, in questi anni si è sviluppata una Costituzione materiale, i cui comportamenti singolarmente presi appaiono ininfluenti, ma nel loro insieme, messi tutti insieme, rientrano in uno schema per cui possono attentare alla Costituzione? È tanto vero che ci hanno fatto un processo, che si chiama processo alla P2, perché stiamo parlando di questo. È tanto vero che ci hanno fatto un processo! E la P2 non usava la violenza, non usava le armi, ma si era posta un problema molto importante, che si sta attuando. Cito alcuni aspetti. È vero o non è vero che le leggi elettorali attuali tolgono al cittadino il potere di scegliere chi è il candidato, chi sta in Parlamento? È vero o non è vero che qui siamo solo cinque persone a decidere chi deve stare qua dentro? Questa non è una Costituzione materiale delicatissima? Se lo si fa qua dentro, in forma democratica, nulla quaestio, ma se tutto rientra in un progetto criminoso, che fuori da qui viene eterodiretto, e se anche chi sta qui si decide ad alzare la mano sulla base di un'intimidazione o di una connivenza, come la risolviamo? È vero o non è vero che esiste un'informazione bloccata? Berlusconi, voglio dire, sta alla politica come Fede sta all'informazione: lo conosci! L'informazione è bloccata per altri termini, perché non esiste una stampa pura, un'informazione pura, e ognuno che edita qualcosa è proprietario di qualche altra cosa, per cui porta avanti l'interesse che fa capo a quell'altra cosa che fa. Se questo sistema dell'informazione viene eterodiretto, è una violenza fisica? Non lo è, ma anche questo contribuisce, nella costruzione della Costituzione materiale, a creare i presupposti che, nel loro insieme, insieme a tante altre cose che dirò, se vanno a far parte di un'organizzazione criminale non violenta, ma intelligente, uccidono la democrazia, senza che te ne accorga.
È vero o non è vero che esiste un conflitto di interesse perenne nel nostro Paese? È vero o non è vero che nel nostro Paese, addirittura, il nostro Parlamento, molte volte eterodiretto, non risponde neanche alle sentenze della Corte di giustizia europea in materia di informazione? È vero, perché c'è stata una sentenza della Corte di giustizia europea che dice che c'è un canale televisivo che indebitamente sta trasmettendo alle spalle di altri.
È vero o non è vero che i decreti-legge sono diventati una norma? È vero o non è vero che i decreti-legge partono dalla Presidenza del Consiglio in un modo per essere siglati dal Capo dello Stato e qui, in ventiquattro ore, si fanno modifiche con emendamenti governativi più lunghi dei decreti-legge, totalmente stravolgendo l'originario decreto-legge siglato dal Capo dello Stato, eliminando il suo ruolo (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)?
È vero o non è vero che la Corte costituzionale viene nominata, per la maggior parte, da organizzazioni di partiti che si dividono il potere nella scelta dei giudici costituzionali e che, quindi, ci potrebbe essere una potenzialità di pericolo grave? Tutto legittimo, se avviene all'interno del Parlamento, ma se viene eterodiretto da una forza esterna, senza bisogno di carri armati che invadano l'Italia, ciò può attentare al nostro Paese.
È vero o non è vero che c'è un abuso di normazione delegata? I decreti legislativi, che vengono sempre più, con leggi deleghe, richiesti al Parlamento, vengono sempre più abusati, nel senso che la legge delega, sempre di più, sta diventando una normazione di principio, un quadro di riferimento entro cui poi il Governo può fare tutto e il contrario di tutto.È vero o non è vero che ancora oggi, in questi giorni, attraverso decreti legislativi, è stato dato mandato ai singoli ministri, al Ministro dell'economia per la precisione, che con provvedimenti amministrativi possono modificare leggi di questo Parlamento? Addirittura provvedimenti amministrativi che modificano le leggi! È vero. E tutto questo non è violenza fisica: tutto questo oggi dobbiamo valutare se può far parte di un piano, certamente ne faceva parte quando si parlava di P2 e quando si parlava di logge massoniche. Ma potrà farne parte un domani; e abbiamo o non abbiamo il dovere oggi di intervenire per evitare che un domani avvenga?
È vero o non è vero, per quanto riguarda il sistema dell'informazione RAI, che dobbiamo approvare in questi giorni, che si sta discutendo - oggi sta scritto sul giornale, non sul giornale di ieri! -, che bisogna spicciarsi a costituire la Commissione parlamentare perché i partiti devono decidere quanto va al centrodestra e quanto al centrosinistra? E l'informazione lottizzata in questo modo, se è eterodiretta, che cos'è se non un attentato all'organo costituzionale dello Stato (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)?
È vero o non è vero che c'è una proliferazione di leggi ad personam, per cui la stessa giustizia non è uguale per tutti? Addirittura ci sono delle persone che non sono uguali alle altre? È vero o non è vero che in questo Parlamento, in quest'Aula, il Presidente di quest'Aula non possiamo sapere se ha usato la barca dei vigili del fuoco fuori dagli orari di servizio e fuori dai loro compiti, perché non possiamo processarlo? È vero!
Allora voglio dire, vedete, dobbiamo stare attenti (e concludo): le norme vanno fatte in via preventiva per prevedere ciò che un domani accadrà, perché quando accade è troppo tardi. Quando accade c'è una Costituzione di fatto e una situazione di fatto che dopo legittima ex post tutte le nefandezze che sono state fatte prima. E oggi come oggi ci sono tante possibilità, che, messe tutte insieme, se un domani una Spectre diretta da fuori del Parlamento ne assume, come la P2 stava tentando di fare, il potere, può occupare lo Stato, può attentare alla Costituzione, può attentare alle forme di Governo, può modificare la Costituzione, può sottoporre ad una sovranità diversa lo Stato italiano o, soprattutto, minare l'indipendenza e l'unità dello Stato. Se ce ne accorgiamo in tempo possiamo salvare il nostro Paese. Questo è il tema politico che poniamo all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

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