giovedì 27 novembre 2008

Assassino chi guida drogato

LA STAMPA
27/11/2008
CARLO FEDERICO GROSSO


Il Tribunale di Roma ha condannato ieri a dieci anni di reclusione per il reato di omicidio doloso Stefano Lucidi, che il 22 maggio scorso, conducendo drogato l’auto di suo padre, aveva investito e ucciso due ragazzi che viaggiavano su di un motorino. Si tratta di una sentenza di grande rilievo giuridico: è la prima volta, infatti, che un giudice riconosce una responsabilità penale dolosa a carico di chi cagiona la morte guidando in stato di ebbrezza o sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

La morte dei due ragazzi non è stata evidentemente, in questo caso, voluta da chi ha ucciso. Il giudice, riconoscendo la sussistenza del dolo eventuale, ha ritenuto tuttavia che Lucidi, essendosi messo volontariamente alla guida di un’automobile in condizioni psichiche alterate, ha, nel caso specifico, accettato il rischio di uccidere qualcuno: valutando che chi si ubriaca o si droga, e poi inizia a guidare, può mettere in conto il pericolo derivante dalle sue menomate capacità di controllo. E se lo mette in conto, non può che rispondere di omicidio doloso.

Tale decisione, in questo senso, è impeccabile, poiché, secondo le regole del nostro codice penale, chi agisce accettando il rischio che dalla sua azione scaturiscano eventi dannosi deve comunque rispondere a titolo di dolo, e non di colpa.

La sentenza è tanto più significativa se si considera che l’imputazione per omicidio doloso nel caso di specie era stata configurata dal pubblico ministero fin dall’inizio dell’indagine, ma era stata trasformata in imputazione per omicidio colposo dal giudice delle indagini preliminari al quale era stata chiesta la convalida dell'arresto. Evidentemente il pubblico ministero ha insistito nella sua impostazione giuridica e, finalmente, un giudice, quello del giudizio, gli ha dato ragione.

Fino ad ora le resistenze da parte della magistratura ad applicare la regola del dolo eventuale in casi di incidenti stradali erano state molto forti. Numerosi Procuratori della Repubblica, in ipotesi di morti cagionate da ubriachi o drogati, avevano evitato di contestare il dolo eventuale, accontentandosi dell'imputazione per omicidio colposo, temendo di non essere in grado di riuscire a dimostrare nel dibattimento che c’era stata, da parte di chi ha guidato in condizione di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l’effettiva percezione del rischio. O che, in ogni caso, il giudice avrebbe rifiutato la configurazione delittuosa più grave.

La decisione di ieri del Tribunale di Roma ha fatto giustizia di questa, più comoda, e magari psicologicamente più tranquillante, consuetudine giudiziaria. Una valutazione esauriente delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la decisione presa ieri a Roma potrà essere fatta soltanto dopo la lettura delle motivazioni. Fin da ora si può tuttavia rilevare che il giudice ha, evidentemente, ritenuto che nel caso di specie, date le specifiche modalità con le quali il fatto è stato realizzato e la personalità dell’autore, costui ha concretamente percepito la situazione di pericolo che cagionava, ed ha pertanto accettato il relativo rischio. Si tenga presente che, secondo quanto emerge dalle notizie di cronaca, non sarebbe stata la prima volta che il giovane in questione aveva avuto incidenti, che al momento del fatto non possedeva la patente, che gli era stato contestato il passaggio ad un semaforo rosso ad alta velocità.

La sentenza appare d’altronde tanto più significativa se si considera che il Parlamento, con il decreto sicurezza approvato quest’anno, proprio per garantire una repressione più forte di chi uccide guidando in condizione di ubriachezza o sotto l'azione della droga, ha specificamente previsto l'omicidio colposo commesso «con violazione delle norme sulla circolazione stradale, da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti»; e lo ha punito, anziché con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni come avviene normalmente nelle ipotesi di omicidio colposo, con quella assai più grave della reclusione da tre a dieci anni.

Evidentemente il giudice di Roma, nel caso di Stefano Lucidi, non si è accontentato di questa tipologia di reato e di questa dimensione sanzionatoria (si badi che, avendo chiesto il giudizio abbreviato, il condannato godeva automaticamente della riduzione di un terzo della pena irrogata). Di fronte alle particolarità del fatto ed alle caratteristiche dell’autore, ha ritenuto di dovere comunque riscontrare la fattispecie delittuosa più grave dell'omicidio doloso. Come ha sottolineato l’avvocato delle parti civili, questa sentenza costituisce un giusto monito per coloro che hanno perso il senso della loro vita ed il rispetto della vita altrui.