martedì 4 novembre 2008

LA LEGGE FINANZIARIA 2009



di Luigi Morsello

Il governo Berlusconi IV presentava il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, contenente la legge finanziaria anno 2009.
Appartiene alla cronaca di quei giorni la circostanza che il consiglio dei ministri, appositamente convocato, impiegò nove minuti per deliberare all’unanimità il provvedimento legislativo in argomento.
Il decreto-legge è stato convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.
In un arco di tempo di 45 giorni, tanto ne sono occorsi per varare l’operazione, è stato dato di verificare due ‘stranezze’ nell’iter legislativo.
La cosiddetta legge finanziaria (chiamata anche semplicemente finanziaria) è una legge ordinaria recante, secondo una formula ricorrente, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; insieme a quella di bilancio, è il principale documento giuridico previsto dall'ordinamento della Repubblica italiana per regolare la vita economica del Paese.
In particolare, mentre la legge di bilancio è lo strumento previsto dall'art. 81 della Costituzione attraverso il quale il Governo comunica al Parlamento le spese e le entrate della vigente legislatura (cioè tira le somme delle entrate e delle uscite dell'anno così come sono previste dalle leggi in vigore), con la legge finanziaria il Governo ha la facoltà di introdurre delle innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto massimo dell'indebitamento dello Stato.
La legge finanziaria deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre. Il Parlamento ha tempo di esaminarla ed emendarla entro il 31 dicembre. Qualora si vada oltre la scadenza di fine anno, allora entra automaticamente in vigore il cosiddetto esercizio provvisorio, cioè un periodo massimo di 4 mesi nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal Parlamento.
A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell'arco di un anno solare. Gli obiettivi economici su un periodo più lungo sono invece definiti dal Governo nel Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF).(Wikipedia).
Il principale documento giuridico previsto dall’ordinamento della Repubblica è stato varato in nove minuti, ha assunto la forma del decreto legge, è stato convertito in legge in 45 giorni mediante l’apposizione della fiducia.
L’averlo fatto con tanta disinvoltura legittima il sospetto di un delirio di onnipotenza del governo nel suo complesso e del capo del governo in particolare.
Una forma smaccata di dirigismo, in opposizione alla precedente vocazione di liberismo.
Ancor più deprecabile appare questa procedura ove si consideri che la legge finanziaria può contenere innovazioni normative in materia di entrata e di spese.
In materia di spese viene in evidenza il Capo II, articoli 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo).
L’art. 71 è stato oggetto di una campagna mediatica imponente, radicandosi nella pubblica opinione la convinzione che il pubblico impiego è composto prevalentemente da fannulloni.
Il comma 1 recita: “ 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblico impiego privatizzato, n.d.a.), nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”.
Sarebbe come dire: “Caro pubblico dipendente, cerca di non ammalarti, perché se ti ammali io Stato ti pago solo lo stipendio base, con la sola eccezione della malattie dovute ad infortunio sul lavoro o dipendenti da causa di servizio”.
Un tale chiave di svolta è stata oggetto di un decreto-legge convertito in legge con l’apposizione della questione di fiducia.
C’è un’esclusione, questa: “1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.”.
La feroce lotta all’armata di straccioni del pubblico impiego privatizzato prosegue col comma 2, che recita: “2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”.
Qui il legislatore governativo dice: “Caro pubblico dipendente, se hai una polmonite che non è guarita in 10 giorni, per la prognosi successiva ti devi rivolgere ad una struttura sanitaria pubblica; analogamente devi fare per la seconda malattia, ad esempio una ricaduta della polmonite, magari virale.”
Ma se l’ammalato non può uscire di casa perché peggiorerebbe la malattia,visto che l’ospedale non va a casa sua, cosa può fare ? “Affari tuoi” risponde lo Stato.
La restante parte dell’art. 71 è condivisibile nel merito, ma non nel metodo.
Dell’art. 72 si è letto pochissimo, se non niente. Strano.
Il comma 1 recita: “1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.”.
Letto da solo il comma 1 non sembra avere molto senso, l’ultima alinea in particolare, relativa al personale della scuola.
Il comma 2 recita:” 2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.”.
L’accoglimento dell’istanza è facoltativo.
Il comma 3 chiarisce la portata dei primi due: “3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.”.
Insomma: “Caro dipendente pubblico (eccetto voi della scuola) prossimo alla pensione, se te ne stai a casa senza far niente di dò il 50% dello stipendio, se fai attività di volontariato gratuita, di dò il 70% dello stipendio. Fino a quando non te ne vai in pensione, le somme del tuo stipendio non possono essere destinate ad altro uso.”
“Poi, quando te ne vai in pensione ecco cosa succede: ‘4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Inoltre: ‘5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi…’”.
Ecco cosa ci fa lo Stato con le economie conseguenti: “6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.”.
Insomma ! Per assumere altro personale in anticipo rispetto ai tempi delle disposizioni di leggi esistenti si lasciano a casa a mezzo o tre quarti di stipendio pubblici dipendenti prossimi alla pensione ?
Le disposizioni dell’art. 72 fin qui esaminate sono riferite solo agli anni 2009-2011.
Adesso viene il bello:” 7. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».”
Il governo mette mano a modificazioni strutturali della legislazione pensionistica, intervenendo sull’art. 16, comma 1, del d. lgv. 503/1992, la c.d. “riforma Amato ”, eliminando l’automatismo in base al quale il pubblico dipendente che voleva restare in servizio fino al 67° anno di età bastava lo chiedesse per tempo.
Non è ancora finita: “11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'Interno, della Difesa e degli Affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.”.
Ecco perché il comma 1 dell’art. 72 ne esclude l’applicazione al comparto scuola, basta applicare questo comma 11 per mandare a casa tutti i professori, eccetto quelli universitari, che hanno 40 anni di contributi. Certo, è una facoltà concessa ad ogni pubblica amministrazione, eccetto la magistratura (seconda eccezione).
Ebbene, la protesta c’è stata ugualmente e non accenna a finire.
Bastava, si fa per dire, non ‘tagliare’ e le modifiche sarebbero passate quasi inosservate.

2 commenti:

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Mi pare opportuno rimarcare che il Capo dello Stato poteva rifiutare la firma che autorizzava la presentazione del DDL di conversione del decreto-legge.

Anonimo ha detto...

Bel lavoro!
Ma quando si sveglierà dal letargo la massa informe?
Si sveglierà?
Madda