Lorenza Carlassare
4 ottobre 2009
E’ vero che «bocciato un lodo Alfano se ne approva un altro, modificato, e lo si manda immediatamente in vigore», come scrive Vittorio Feltri su il Giornale del 14 settembre? Se così fosse,
Nessuno, credo, potrebbe pensarlo, anche se è già successo: dichiarata incostituzionale la legge Schifani nel 2004, nel 2008 è stata approvata la legge Alfano sulla quale ora
Bisogna rispondere con fermezza che la riapprovazione di una norma dichiarata illegittima non è consentita: e dunque, se
Dove sta il problema? Il governo potrebbe sostenere che la legge è «diversa» dalla precedente, come già ora sostiene in giudizio e fuori: il ministro
La sospensione dei processi per i reati comuni, anche precedenti all’assunzione della carica, deroga al «principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione» di fronte al quale non può prevalere l’esigenza di tutelare il «sereno svolgimento» delle funzioni pubbliche (con cui lo si giustifica). Quell’esigenza, «pur apprezzabile», si scontra infatti con valori fondamentali di superiore livello: il principio della parità di trattamento di fronte alla giurisdizione è alle «origini della formazione dello Stato di diritto» (sent. n. 24). La continuità fra le due leggi è chiara: di «sereno svolgimento» delle funzioni si parla nella relazione del ministro Alfano alla legge del 2008, così come se ne parlava nel 2003, e viene invocata ancora a difesa della legge. La debolezza dell’argomento, già respinto dalla Corte, ha indotto a richiamarsi anche al diritto di difesa (art. 24 Cost.): la sospensione dei processi disposta per la durata del mandato corrisponde al «periodo di tempo che il legislatore ha ritenuto sufficiente per consentire alla persona che riveste l’alta carica di organizzarsi per affrontare, contemporaneamente, gli impegni istituzionali di un eventuale nuovo incarico e il processo penale», si legge nella memoria dell’Avvocatura dello Stato a difesa del presidente del Consiglio. Ma ad evitare che chi ricopre un’alta carica sia «distolto dai suoi compiti di governo dalle necessità di difesa in sede penale» basta concordare il calendario delle udienze: «il vero è che l’effettiva ed esclusiva finalità perseguita dalla legge Alfano non è tanto quella di consentire all’onorevole Berlusconi di organizzare le proprie difese, ma di consentirgli di difendersi sia “dal processo” per frode fiscale sia “dal processo” per corruzione in atti giudiziari». Questo si legge nella memoria della procura di Milano (difesa dal professor Alessandro Pace) dove si ricorda che, come la legge precedente, la legge Alfano fu voluta dallo stesso Berlusconi per ritardare la celebrazione di processi penali a suo carico: la legge Schifani «mirava a ritardare la celebrazione del processo Sme, la legge Alfano altrettanto chiaramente mirava – e mira – a ritardare la celebrazione di almeno due altri processi a carico di Silvio Berlusconi pendenti dinanzi al Tribunale di Milano». E precisamente: il processo nel quale, oltre a Berlusconi, sono coinvolti Frank Agrama ed altri, per il reato di frode fiscale; e il processo nel quale, oltre a Berlusconi, è coinvolto Donald David Mills per il reato di corruzione in atti giudiziari. Con riferimento a quest’ultimo – sottolinea la stessa memoria – il secondo «lodo» ha comunque raggiunto l’obiettivo: quello di evitare che Berlusconi fosse giudicato contemporaneamente all’imputato Mills.
Lascia infine perplessi l’argomento dell’Avvocatura che «qualunque sia il reato contestato, attinente o estraneo alle funzioni pubbliche, è la pendenza del giudizio a far sorgere il problema». Che un presidente sia accusato di un reato grave e infamante, non fa già «sorgere il problema»? I mezzi di comunicazione, dai quali «le notizie sono presentate nelle forme che suscitano maggiormente la curiosità del pubblico, utilizzando formule suggestive», sono già messi in moto dalle accuse anche se il processo non si celebra. La «sospensione» non serve al sereno esercizio delle funzioni. Tanto è vero che nella sentenza n. 24 il lodo Schifani era giudicato contrario al diritto di difesa anche perché non prevedeva la rinuncia dell’accusato alla sospensione «per ottenere l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole».
Per chi ricopre un’alta carica sarebbe conveniente affrettare i tempi del processo, dimostrare la propria innocenza ed esercitare la funzione finalmente «sereno». Sempre, s’intende, che innocente lo sia davvero.
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