venerdì 2 ottobre 2009

Perché lo scudo potrebbe anche non funzionare


di Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra

Lo “scudo fiscale” consente il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, al 31 dicembre 2008, illegalmente, e cioé senza avere rispettato gli obblighi di comunicazione dei capitali trasferiti o comunque detenuti all’estero (monitoraggio) e di dichiarazione dei relativi redditi. Chi ne usufruisce può legalizzare questi capitali, pagando su di essi un'imposta una tantum pari al 5 per cento del loro ammontare. Cosa ha guadagnato rispetto a un cittadino onesto? Non ha pagato l’imposta sui redditi di capitale per tutto il tempo in cui il capitale ha fruttato redditi all’estero e paga di fatto solo il minimo della sanzione che avrebbe dovuto pagare nel caso in cui la violazione delle norme sul monitoraggio fosse stata scoperta, sanzione fino ad ora compresa fra il 5 e il 25 per cento del capitale. Certo un bel premio, ma questa è solo una parte della storia. Per capire davvero i vantaggi dello scudo occorre anche domandarsi da dove viene quel capitale.

Da dove vengono i soldi. Generalmente, il capitale portato all’estero illegalmente non proviene da redditi su cui il cittadino ha pagato le imposte, ma è esso stesso frutto di evasione. Un contribuente che ha nascosto al fisco, ad esempio, 100 milioni di euro, non teme tanto l’imposta straordinaria del 5 per cento, quanto che il fisco si insospettisca e vada a cercare di capire come aveva ottenuto tutti quei soldi; gli chieda cioé conto delle impose evase: Irpef, Irap, Iva, a cui andrebbero aggiunti gli interessi e le sanzioni, per importi che facilmente potrebbero superare il 50 per cento della somma evasa. Questo pericolo viene però escluso e proprio in ciò sta la peculiarità del rimpatrio made in Italy, che lo rende diverso da quello di paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti in cui si richiede a chi vuole legalizzare i capitali esportati di pagare tutte le imposte evase negli anni precedenti, e il significato stesso del termine “scudo”.

In primo luogo, nel nostro paese le dichiarazioni di emersione avvengono in forma anonima, sono “coperte per legge da un elevato grado di segretezza” (bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate) e non possono essere utilizzate a sfavore del contribuente, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria per i profili civili, amministrativi e tributari.

Inoltre, se l’amministrazione, seguendo la sua ordinaria attività di accertamento, si trova comunque a scoprire l’evasore, questi può evitare gli effetti dell’accertamento fino ai 100 milioni sottratti al fisco, dimostrando, solo in quel momento, di averli rimpatriati o regolarizzati. In sostanza, lo scudo è un potente condono fiscale.

Ma c’è di più, e di peggio.

L’evasione è un atto che ha anche possibili risvolti penali. E allora per mettere ancora più al sicuro l’evasore, si è provveduto dapprima a prevedere che lo scudo estinguesse i reati relativi all’omessa e infedele dichiarazione dei redditi. Poi, con l’emendamento approvato al Senato, la copertura è stata estesa ad altri gravi reati, fra cui, ad esempio, la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o la falsa rappresentazione di scritture contabili obbligatorie, l’occultamento o distruzione di documenti, false comunicazioni sociali (falso in bilancio). Poiché tali reati vengono spesso compiuti coinvolgendo controllate estere, semmai situate in paradisi fiscali, verso cui il soggetto fa confluire i capitali, l’emendamento allarga anche a questi casi la possibilità di partecipare allo scudo fiscale. Il condono diventa quindi anche una sorta di amnistia, per reati che per la loro gravità potrebbero essere puniti con pene fino a sei anni di reclusione. E’ per questo che nel dibattito parlamentare si è chiesto di valutare se per la sua approvazione non fosse necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, richiesta appunto dalla nostra Costituzione per le amnistie.

Operazioni illegali. Anche il capitale frutto delle attività della criminalità organizzata (per esempio spaccio di droga, sfruttamento di prostituzione, traffico d’armi, finanziamento del terrorismo) è di frequente detenuto all’estero illegalmente. E se le organizzazioni criminali volessero approfittare dello scudo per riciclare questo denaro? Il rischio, già fortissimo, grazie alla segretezza garantita, è ora gravemente ampliato dall’emendamento approvato in Senato. Non solo perché estende lo scudo anche alle controllate e collegate estere, società di comodo molto spesso utilizzate per le operazioni di riciclaggio, ma anche perché dispone che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportino l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio da parte degli intermediari e professionisti che ricevono la dichiarazione anonima.

A che serve. Non necessariamente lo scudo servirà a fare tornare i capitali in Italia, perché il rimpatrio è obbligatorio solo se le somme sono presso paradisi fiscali, ossia paesi che non permettono un adeguato scambio di informazioni fra amministrazioni. In tutti gli altri casi è sufficiente regolarizzare e i capitali possono rimanere dove sono. Il gettito raccolto con lo scudo (si parla di 3-5 miliardi di euro) è una tantum e non potrà dunque andare a finanziare interventi permanenti, come ad esempio riduzioni strutturali di imposta o maggiori spese connesse ai rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici. Bisogna invece temere che i capitali che rientrano grazie allo scudo non servano tanto ai piccoli evasori intenzionati a rifinanziare la propria impresa in difficoltà, ma servano piuttosto alle grandi organizzazioni mafiose, nazionali e internazionali, a costituirsi denaro pulito per le proprie attività economiche, tra cui potrebbe rientrare l’acquisizione di quelle stesse imprese in difficoltà.

(tratto dal sito www.lavoce.info )

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