lunedì 11 gennaio 2010

"Ius soli" cade il tabù


11/1/2010
MICHELE AINIS

La prima riforma degli Anni Dieci non ha il timbro della legge, né tantomeno della legge costituzionale. Viaggia su una vettura più dimessa, più modesta: la circolare ministeriale. Quella con cui il ministro Gelmini ha comunicato ai presidi che il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi non riguarda tutti gli stranieri. Non riguarda, più in particolare, gli stranieri nati qui.

Che dunque da oggi sono un po’ meno estranei alla terra su cui hanno spalancato il loro primo sguardo, o meglio sono diventati un po’ italiani. Una novità a ventiquattro carati: è la prima applicazione dello ius soli in un ordinamento che continua ad essere improntato allo ius sanguinis.

Rispetto al fatto nuovo, non è poi così importante interrogarsi sulle ragioni che lo hanno generato. Può darsi che un tetto rigido, senza compromessi né eccezioni, avrebbe svuotato troppe scuole, dato che i figli degli immigrati sono maggioranza in varie aree del Paese. Può darsi che una riforma per via legislativa s’infrangerebbe contro l’altolà di Bossi e della Lega, e quindi meglio scavalcare il Parlamento. O infine può darsi che in Italia le uniche riforme si facciano sottovoce: non abbiamo forse battezzato l’elezione diretta del presidente del Consiglio senza scomodare la Costituzione, limitandoci a cambiare la scheda elettorale?

Ma il fatto nuovo è figlio a propria volta della nuova società in cui siamo immersi mani e piedi. Nel 2007 gli stranieri iscritti nei registri anagrafici sono cresciuti di 460 mila unità, più dell’anno prima, e dell’anno prima ancora. Questi stranieri hanno dato alla luce 64 mila bambini, il 90% in più rispetto al 2001. E tutti loro - i padri e i figli - sono ormai 4 milioni, solo a contare gli immigrati regolari. Sennonché questi immigrati restano stranieri nella loro nuova Patria: nel 2005 gli abbiamo concesso 19.266 cittadinanze, un terzo rispetto alla Spagna, un decimo rispetto alla Germania, un grammo di polvere rispetto alle 154.827 cittadinanze elargite quello stesso anno dalla Francia.

Possiamo allora accompagnare con un viatico questa circolare? Il viatico è al contempo una speranza, quella d’abitare in un Paese dove le riforme siano proclamate a tutto tondo, senza sotterfugi normativi. Dove la legge del 1992 sulla cittadinanza venga corretta per adeguarla ai nuovi tempi: oggi servono 10 anni (ma in realtà non meno di 13), la proposta bipartisan Sarubbi-Granata (pendente dal 30 luglio in Parlamento, e sottoscritta da 50 deputati di ogni gruppo, a eccezione della Lega) dimezza questo termine. E trasforma inoltre la cittadinanza italiana in un diritto, anziché in una graziosa concessione delle autorità amministrative. Con un giuramento e con un esame d’italiano, perché non c’è diritto senza l’adempimento d’un dovere. Ma in un tempo certo e ragionevole, che diventa automatismo per i figli degli immigrati residenti da 5 anni. Non è buonismo: specialmente dopo i fatti di Rosarno, è un esercizio di realismo.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

un giorno dicono una cosa, il giorno dopo la ritrattano (solo per incompetenza o per valutarne le reazioni, senza neanche averne prima discusso con tutte le parti?);
certo devono smetterla di prendere in giro: l'Italia con la più bassa natalità d'Europa (dovuta anche forse ai salari più bassi, e la mancanza di una politica per il sociale, o solo perchè si pensa di più ai beni di consumo?) a fronte degli stipendi di parlamentari (che tutto vogliono privatizzare) più alti d'Europa!

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Occorre definire due concetti giuridici: "ius sanguinis" e "ius soli".
"La cittadinanza si può acquisire:
secondo lo ius sanguinis (diritto di sangue), per il fatto della nascita da un genitore in possesso della cittadinanza (per alcuni ordinamenti deve trattarsi del padre, salvo sia sconosciuto);
secondo lo ius soli (diritto del suolo), per il fatto di essere nato sul territorio dello stato;
per il fatto di aver contratto matrimonio con un cittadino (in certi ordinamenti la cittadinanza può essere acquistata dalla moglie di un cittadino ma non dal marito di una cittadina); vi sono anche ordinamenti in cui il matrimonio non fa acquistare automaticamente la cittadinanza ma è solo un presupposto per la naturalizzazione;
per naturalizzazione, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (come, per esempio, potrebbero essere la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per meriti particolari. In molti ordinamenti, a sottolinearne la solennità, il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato, almeno formalmente, dal capo dello stato.
La scelta fondamentale che si trovano a fare gli ordinamenti è quella tra ius sanguinis e ius soli, avendo gli altri due istituti una funzione puramente integrativa. Lo ius sanguinis (o modello tedesco) presuppone una concezione "oggettiva" della cittadinanza, basata sul sangue, sull'etnia, sulla lingua. Lo ius soli (o modello francese) presuppone, invece, una concezione "soggettiva" della cittadinanza, come "plebiscito quotidiano".
Attualmente la maggior parte degli stati europei adotta lo ius sanguinis, con la rilevante eccezione della Francia, dove vige lo ius soli fin dal 1515.
L'adozione dell'una piuttosto che dell'altra opzione ha rilevanti conseguenze negli stati interessati da forti movimenti migratori. Infatti, lo ius soli determina l'allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul territorio dello stato: ciò spiega perché sia stato adottato da paesi (Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada ecc.) con una forte immigrazione e, al contempo, un territorio in grado di ospitare una popolazione maggiore di quella residente. Al contrario, lo ius sanguinis tutela i diritti dei discendenti degli emigrati, ed è dunque spesso adottato dai paesi interessati da una forte emigrazione, anche storica (diaspora: Armenia, Irlanda, Italia, Israele), o da ridelimitazioni dei confini (Bulgaria, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Serbia, Turchia, Ucraina, Ungheria).
Può accadere che una persona acquisti la cittadinanza dello stato di origine dei genitori, dove vige lo ius sanguinis, e nel contempo quello dello stato sul cui territorio è nata, dove invece vige lo ius soli. Queste situazioni di doppia cittadinanza possono causare inconvenienti (si pensi al caso di chi è obbligato a prestare servizio militare in entrambi gli stati di cui è cittadino), sicché gli stati tendono ad adottare norme per prevenirla, anche sulla base di trattati internazionali.
La perdita della cittadinanza può essere prevista a seguito di rinuncia, di acquisto della cittadinanza di altro stato o di privazione per atto della pubblica autorità in conseguenza di gravissime violazioni.
La cittadinanza si può acquistare o perdere anche a seguito di trattati internazionali che trasferiscono una parte del territorio e la popolazione ivi residente da uno stato all'altro."
Michele Ainis è professore ordinario dell'Università Roma3 di Istituzioni di Diritto Pubblico.
Quello che scrive in questo articolo è fondamentale.