venerdì 22 gennaio 2010

Processo breve, ecco tutte le novità



In base alla nuova norma sul processo breve, dal momento in cui il pm «esercita l’azione penale» il procedimento per i reati sotto i 10 anni si estinguerà dopo 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo e un anno e 6 mesi per la Cassazione (non più, dunque, 2+2+2, ma 3+2+1). In caso di annullamento della Cassazione con rinvio al Tribunale o in appello, si prevede un anno per ogni grado di giudizio.

La nuova regola si applicherà a tutti i reati ma con diverse scansioni temporali: fino a un massimo di 6,5 anni per il primo grado per processi di mafia e terrorismo particolarmente complessi e con un elevato numero di imputati. Inoltre, vengono eliminate le esclusioni oggettive e soggettive dalla norma, e verranno di fatto chiusi senza sentenza tutti i processi per reati commessi prima del 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o fino ai 10 anni di reclusione che non siano arrivati a conclusione del primo grado.

Per i processi per reati con pena edittale pari o superiore ai 10 anni, la norma prevede un tempo di 4 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione. Per quanto riguarda i processi per reati di terrorismo e mafia, infine, i termini di durata salgono a 5 anni per il primo grado, 3 per il secondo e 2 anni per la Cassazione, con facoltà del giudice di prorogare questi termini fino a un terzo in più nel caso si tratti di procedimenti molto complessi e con elevato numero di imputati.

La norma transitoria di applicazione del ddl stabilisce un limite temporale di durata per tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge relativa ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 (quelli cioè coperti dall’indulto) puniti con pena pecuniara o detentiva inferiore ai 10 anni. In questo caso, il giudice pronuncia il non doversi procedere per estinzione del processo se sono decorsi 2 anni da quando il pm ha avviato l’azione penale e se non è stato definito ancora il primo grado di giudizio. Con questa norma, quindi, lo stralcio del processo Mills che vede imputato Silvio Berlusconi verrebbe immediatamente chiuso.

Le novità riguardano anche i fascicoli di competenza della Corte dei Conti: il processo si estingue se, dall’atto di citazione, sono trascorsi più di 3 anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado. Un termine che scende a 2 anni in caso di appello.Nel caso di appello gli anni scendono a due. Nel caso in cui il danno erariale non superi il valore di 300 mila euro, il termine indicato è di 2 anni. Il Ddl, inoltre, tiene conto delle esigenze delle aziende, perchè comprende le persone giuridiche. Il provvedimento prevede, in questi casi, l’estinzioni dei processi per reati commessi prima del 2006 per i quali non si sia ancora arrivati a sentenza entro due anni.

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