mercoledì 17 marzo 2010

Un'inchiesta e molti interrogativi


16/3/2010

CARLO FEDERICO GROSSO

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Berlusconi, Innocenzi e Minzolini a Trani solleva quantomeno tre rilevanti interrogativi giuridici. Secondo quanto è stato pubblicato sui giornali, la Procura della Repubblica di Trani stava indagando su di una vicenda di truffa ed usura relativa a finanziamenti per il credito al consumo di una carta di credito della American Express. Nel corso di intercettazioni disposte con riferimento a tale indagine, sarebbero emerse 18 telefonate riguardanti presunte pressioni per fare chiudere «Annozero» di Santoro ed interferire in qualche modo su «Ballarò» di Giovanni Floris e «Parla con me» di Serena Dandini.

Niente a che fare con l’indagine in relazione alla quale le intercettazioni erano state disposte. Secondo la Procura, si tratterebbe comunque di concussione e di violenza o minaccia a corpo amministrativo, reati dei quali dovrebbero essere chiamati a rispondere i tre menzionati personaggi della politica e dell’informazione. Essa li ha, di conseguenza, iscritti nel registro degli indagati. Primo interrogativo. E’ legittimo che intercettazioni disposte per acquisire indizi o prove con riferimento ad una determinata ipotesi accusatoria consentano di procedere per reati diversi che dovessero casualmente emergere nel corso delle intercettazioni?

A mio avviso la risposta non può che essere affermativa.

Si consideri, ad esempio, che nel corso di intercettazioni disposte per individuare i responsabili di una corruzione emerga la traccia di un omicidio: è evidente che l’indizio acquisito costituisce nuova notizia di reato sulla quale l’autorità giudiziaria ha il dovere di indagare. Essa procederà pertanto, sulla base della notizia acquisita, ad aprire un ulteriore fascicolo processuale, e se il reato è di sua competenza procederà nelle indagini secondo le regole generali. Nessun abuso di intercettazione, dunque, ma esercizio doveroso dell’azione penale.

Il problema tuttavia si complica se dovesse emergere che la nuova notizia di reato appartiene alla competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello che sta procedendo. Nel nostro ordinamento giuridico, stranamente, nel corso delle indagini preliminari l'obbligo di dichiarare la propria incompetenza è stabilita soltanto per il giudice, non per il pubblico ministero; il pubblico ministero è obbligato a rilevarla solo nel caso in cui essa sia stata espressamente eccepita dall’indagato. Cionondimeno, io ritengo che un pubblico ministero scrupoloso dovrebbe essere comunque attento a non sconfinare, mai, nelle competenze altrui, non fosse altro che per evitare sospetti di forzature od abusi.

Ecco allora, nel caso di Trani, la prima ragione di perplessità. La Procura della Repubblica di Trani, competente per i reati di truffa ed usura per i quali stava procedendo, è, palesemente, incompetente rispetto alle presunte condotte delittuose emerse dalle 18 conversazioni casualmente intercettate fra Berlusconi, Innocenzi e Minzolini, poiché è pacifico che esse non sono state commesse a Trani, ma nei luoghi dove gli interlocutori si trovavano al momento delle telefonate. Come ho chiarito, tale Procura non aveva l’obbligo di trasmettere senza indugio ad altro ufficio la nuova notizia di reato acquisita. Davvero, tuttavia, non sarebbe stato opportuno che lo facesse, tanto più trattandosi di un caso particolarmente delicato in ragione della personalità degli indagati?

Terzo interrogativo. La vicenda emersa è sicuramente molto grave sia sul terreno politico, sia su quello della valutazione sociologica delle presunte pressioni esercitate: mai e poi mai un Premier dovrebbe permettersi di usare i suoi poteri per interferire sulla libera espressione dei programmi televisivi pubblici. Quale è tuttavia, davvero, la valenza penale di ciò che è accaduto? Fino all’altro ieri si prospettava la contestazione del (gravissimo) delitto di concussione. Ieri, a fianco della concussione, è apparsa la prospettazione del delitto di violenza o minaccia ad un corpo amministrativo (nella specie il Garante per le comunicazione).

Costituisce delitto di concussione il fatto del pubblico ufficiale che «abusando della sua qualità o dei suoi poteri», costringe o induce taluno «a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità». Costituisce a sua volta violenza o minaccia ad un corpo amministrativo il fatto del pubblico ufficiale che «usa violenza o minaccia» a tale corpo «per impedirne in tutto o in parte, o per turbarne comunque l'attività». Si arguisce che la concussione è stata ipotizzata con riferimento ad una «utilità» consistente nel vantaggio politico derivante a Berlusconi dal blocco delle trasmissione più critiche nei suoi confronti. La violenza o minaccia nei confronti del Garante per la comunicazione è stata a sua volta, verosimilmente, configurata sul presupposto che la libera attività di tale Authority sia stata «impedita» o «turbata» dalle pressioni esercitate.

La lettura degli atti processuali consentirà, a suo tempo, di capire su quali elementi di prova si basino tali gravissime ipotesi di reato e fino a che punto esse siano davvero fondate. Per ora dobbiamo limitarci a rilevare due ulteriori inquietanti accadimenti: l’evidente, clamorosa, violazione del segreto investigativo realizzata con la rivelazione e la pubblicazione della notizia delle intercettazioni da parte di un noto quotidiano; l’immediata spedizione a Trani degli ispettori del ministero della Giustizia da parte del Guardasigilli, con grave rischio d’interferenza sulle indagini.

Non vorrei, d’altronde, che sull’onda di quest’ulteriore pagina delicata della storia giudiziaria del nostro Paese governo e maggioranza forzino la mano per realizzare riforme sciagurate in materia di giustizia, circoscrivendo arbitrariamente il potere delle Procure e l’ambito delle intercettazioni consentite.

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