sabato 17 luglio 2010

LA NUOVA NORMA è fatta male, forse questa volta non serve a salvare nessuno


di Bruno Tinti

Certe volte ci sono cose che proprio non si capiscono. Una di queste è l’emendamento alla manovra economica presentato da Cosimo Latronico, senatore Pdl, che si è preoccupato di prevedere che i reati di bancarotta (non tutti, quelli previsti dagli articoli 216 e 217 della legge fallimentare, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano di risanamento e riequilibrio dell’azienda la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista particolarmente qualificato. Ho già cercato di semplificare; ma, in soldoni, questo emendamento vuol dire che un imprenditore che presenta al giudice un progetto, nell’ambito di un concordato, e poi fa esattamente quello che lì c’è scritto, non può essere incriminato per bancarotta.

Il punto è che questo è già assolutamente pacifico, anche senza l’emendamento Latronico. È ovvio che se Tizio chiede al giudice se può fare certe cose e il giudice gli dice di sì, nessun pm, per comunista e disturbato mentale che sia, si sognerà mai di incriminarlo. E, d’altra parte, se il consenso del giudice è stato ottenuto con l’inganno (documenti falsi, bugie) non sarà certamente l’emendamento Latronico a proteggere l’imprenditore bugiardo dall’incriminazione: perché il concordato preventivo sarà stato ammesso o l’accordo di ristrutturazione dei debiti sarà stato omologato traendo in errore il giudice; il che, secondo l’art. 48 del codice penale, rende punibile l’imprenditore bugiardo. Insomma è un po’ come guidare la macchina; per guidarla ti serve la patente e, se ce l’hai, non commetti il reato di guida senza patente; il che è ovvio. Ma se ti procuri una patente falsa, non è che, quando ti fermano, puoi dire ma io una patente ce l’ho, eccola qua. Quella patente non è valida e tu sarai incriminato.

Anche la terza ipotesi, quella che prevede che pagamenti e operazioni vengano fatti nel quadro di un piano di ristrutturazione approvato da un professionista qualificato, va valutata con gli stessi criteri. Il piano è ragionevole? Il professionista è stato scrupoloso? E allora non c’è bisogno di alcun emendamento, la condotta dell’imprenditore che a esso si attiene è del tutto lecita. Il piano è un guazzabuglio di bugie avvalorate da un professionista prezzolato e infedele? Non sarà l’emendamento Latronico a salvare il nostro delinquente.

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