giovedì 28 aprile 2011

Homepage > BLOG di Bruno Tinti ARCHIVIO CARTACEO | di Bruno Tinti 28 aprile 2011 Condividi 163 Commenta (35)Più informazioni su: Berlusconi, Bruno


BRUNO TINTI

Se tutti conoscessero le bugie di B., ovviamente non lo voterebbero: chi vorrebbe un presidente del Consiglio che ti tratta da imbecille? Il problema è che lui le racconta su sei Tv e un certo numero di giornali e io posso sbugiardarlo solo su Il Fatto. Però qualche centinaia di migliaia di lettori (tra chi lo acquista e chi lo legge comunque) posso raggiungerli. Quindi ecco qui.
La bugia di B. (al netto dell’altra: “Io non ho mai corrotto Mills”): “È un complotto dei giudici comunisti che, pur di condannarmi, si sono inventati che la corruzione si consuma non quando uno riceve il denaro ma quando se lo spende. Tesi ridicola che serve solo per allungare il termine di prescrizione. Senza questa tesi il reato sarebbe già prescritto”.

La storia vera
Il reato di corruzione (art. 319 codice penale) si verifica quando quello che si fa corrompere (funzionario o testimone, come nel caso Mills) accetta la promessa di soldi se fa una certa cosa che non dovrebbe fare; oppure quando riceve questi soldi. Allora, direbbe uno che di diritto non sa (il che è legittimo: io che ne so di come si costruiscono le automobili?, per questo non vado ad insegnare agli ingegneri come fare), siccome in genere prima ti promettono i soldi e poi te li danno, si commette due volte lo stesso reato? Ovviamente no,
la corruzione si consuma quando uno prende i soldi che gli danno. E allora, perché il codice dice che si commette anche quando glieli promettono solamente, senza darglieli? Perché potrebbe succedere che poi non glieli diano davvero; ma siccome si tratta di un reato grave (almeno così era considerato, nel 1930, dal codice fascista del Guardasigilli Rocco, adesso sembra che sia diverso, infatti siamo molto giù nella classifica della corruzione percepita, dietro il Ghana) è opportuno prevedere una sanzione anche per il solo fatto di aver accettato la promessa. Un funzionario pubblico che accetta queste proposte deve proprio andare in prigione; e così anche chi gliele fa. Insomma, come ha detto la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 15208 del 25/02/2010), si tratta di un reato a condotta progressiva: se si arriva alla fine (dazione del danaro) si consuma in questo momento; se non ci si arriva (promessa di dazione ma niente soldi) si consuma al momento della promessa.

Come sono andate le cose con Mills?
Mills costituisce, il 4/10/96, International Subsea Service Ltd. che, nel settembre ‘97 diventa Struie Holding Ltd. con Mills amministratore unico. Il 29/4/1997 sono nominati amministratori Mayer e Blochlinger e la gestione di Struie è trasferita a Heimo Quaderer presso FKG Finanz & Management AG di Vaduz, Liechtenstein. Mills ufficialmente sparisce ma resta amministratore di fatto. Struie viene utilizzata per gestire fiduciariamente i patrimoni dei clienti di Mills; vuol dire che la gente gli affida il denaro e lui lo investe come vuole: però, attenzione, sempre di denaro dei clienti si tratta, non è suo. Tra questi clienti c’è Bernasconi, il factotum di B.
Nell’ottobre del 1999 sono promessi a Mills 600.000 dollari; lo dice lui stesso, prima in una lettera inviata al commercialista Robert Drennan e poi nell’interrogatorio al pm di Milano del 18/7/2004. I soldi sono in Struie, confusi nel patrimonio gestito fiduciariamente da Mills. L’11/11/99, Mills dice a Quaderer (che gestisce Struie) di investirli in quote del Torrey Global Fund, il che in effetti avviene; Poi, il 4/2/2000, gli dà ancora ordine di trasferire le quote del fondo a se stesso; e anche questo avviene.

Insomma, promessa (ci sono 600.000 dollari per te se…) nell’ottobre 1999, effettivo utilizzo dei soldi (comprate le quote di Torrey)
l’11/11/99; dunque solo da questo momento Mills ne è padrone, prima facevano parte del patrimonio gestito fiduciariamente da Struie per conto terzi. La corruzione si consuma quindi l’11/11/99 e da questo momento decorrono i termini di prescrizione. Tra l’altro la Cassazione non accontenta i pm (naturale, sono comunisti): loro sostenevano che il reato si era consumato il 4/2/2000, quando Mills ordina di trasferire le quote di Torrey da Struie a se stesso perché – dicono – solo in questo momento riceve davvero il denaro. Questo non è corretto, dice la Cassazione: Mills deve considerarsi proprietario dei soldi quando per la prima volta dà ordine di spenderli nel suo (e non di un cliente) interesse; quello che avviene dopo è irrilevante.

Naturalmente tutto questo non ha conseguenze pratiche, nel senso che B. in prigione per la corruzione di Mills non ci finirà mai: se anche in primo grado si arriva a sentenza (ovviamente di condanna, che il corruttore sia stato B. è già stato accertato nel processo a carico di Mills) prima che siano maturati i termini di prescrizione, certamente in Appello il reato sarà prescritto. Ma è interessante notare che, nella storia bugiarda di B. (“se i giudici comunisti non si fossero inventati questa tesi risibile, il reato sarebbe già prescritto”), c’è un aspetto interessante. B. ci sta dicendo: “Se fosse stata dichiarata la prescrizione sarei stato assolto; lo vedete che sono innocente?”. Altra bugia: non solo perché non è innocente; ma perché, come tutti sanno, una sentenza che dichiara la prescrizione significa che l’imputato ha commesso il reato, ma non si può più mandarlo in prigione.

Da Il Fatto Quotidiano del 28 aprile 2011

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