giovedì 18 agosto 2011

FABBRICA ITALIANA REATI ESTIVI



Nel codice già 34 tipi di omicidio Perché, allora, quello “stradale”?

di Bruno Tinti

C’è l’art. 575 codice pena-le: omicidio. Reclusione non inferiore ad anni 21. Però, se ci sono circostanze aggravanti (art. 576) la pena è l’ergastolo. E quando ci sono? Se si uccide per commettere un altro reato; se si uccidono i genitori o i figli; se si uccide per motivi abbietti o futili o con sevizie, con il veleno o un altro mezzo insidioso; se si uccide con premeditazione; se chi uccide è un latitante o un associato per delinquere che vuole sottrarsi all’arresto; se si uccide per commettere un abuso sessuale o uno stalking; se si uccide un poliziotto. Poi c’è l’art. 577: omicidio di coniuge, fratelli, genitori figli, anche adottivi, o un affine in linea retta (da 24 a 30 anni). Quindi l’art. 578, infanticidio, da 4 a 12 anni per la madre che, in condizioni di abbandono materiale e morale, uccide il neonato immediatamente dopo il parto. E ancora: art. 579 (omicidio del consenziente – il reato che sarà contestato a chi cercherà di sfuggire all’indegna legge sul testamento biologico – da 6 a 15 anni), art. 580 (istigazione o aiuto al suicidio, da 5 a 12 anni), 584 (omicidio preterintenzionale, quando l’omicidio è conseguenza non voluta di uno schiaffo o un pugno, per esempio, da 10 a 18 anni), che diventano da 13 a 27 (art. 585) se ci sono le 10 circostanze aggravanti di cui all’art 576. Ma non è finita qui perché, se non voglio uccidere nessuno ma rubare o minacciare sì, e se, a questo punto, qualcuno muore (art. 586), mi condannano come se avessi commesso un omicidio colposo. Ma le pene sono aumentate.

E POI, FINALMENTE, c’è l’art. 589: omicidio colposo. Anzi, omicidi colposi. Quello semplice, da 6 mesi a 5 anni; quello commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (da 2 a 7 anni); quello commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un ubriaco o un drogato: (da 3 a 10 anni); e, infine, se muoiono più persone si può arrivare fino a 15 anni.

Se fate i conti scoprite che abbiamo 34 reati di omicidio, puniti con pene che vanno da 6 mesi all’ergastolo. Adesso che si sono inventati l’“omicidio stradale” ne avremo 35. Solo per completezza, si tenga presente che le pene massime, tranne l’ergastolo, possono essere aumentate fino a due terzi per la recidiva.

Non dico che non ci siano differenze tra omicidio doloso, preterintenzionale e colposo ma, insomma, 3 reati di omicidio con pene variabili tra un minimo e un massimo dovrebbero bastare. Facciamo un po’ di calcoli. L’omicidio volontario, quando uno vuole proprio ammazzare la sua vittima, ci si mette di impegno e lo fa, dovrebbe essere più grave di quello colposo, quando tizio non vuole ammazzare nessuno; è uno scriteriato, un pazzo, un imprudente, un imbecille, tutto quello che volete, ma non è spinto da volontà omicida. Se questo è vero (e finora nessuno mai l’ha dubitato, ma è anche vero che sono tempi bui per la ragione) questi due tipi di omicidio non possono essere puniti nello stesso modo. Se condanniamo all’ergastolo chi ha commesso il più grave degli omicidi volontari (che so, un figlio sano di mente che ammazza la madre e il padre torturandoli e violentandoli) non possiamo dare la stessa pena a uno che ha ammazzato un certo numero di persone mentre guidava ubriaco o drogato.

Non so quanto si meriti quest’ultimo, ma certamente molto meno del primo. Questo tipo di discorso vale per tutti i tipi di omicidio, anche all’interno delle tre macrocategorie di cui sopra: ogni situazione umana è diversa dalle altre e quale essa sia lo si capisce alla fine del processo, non prima. Nello stesso modo l’omicidio volontario meno grave che si possa ipotizzare (non mi azzardo a fare esempi, una volta ne ho fatto e uno mi hanno sotterrato di critiche) è senz’altro meno grave dell’omicidio colposo che ho portato ad esempio più sopra.

INSOMMA, bisogna riuscire a capire che, al di là dell’emozione del momento, la valutazione della gravità del reato e della giusta pena che si deve infliggere dipende da due tipi di accertamento: uno tecnico-giuridico (in quale delle 35 categorie sopra elencate ci troviamo?) e uno etico-sociale (quanto è stato cattivo il reo?). Questo è il lavoro dei giudici. Che, naturalmente, lo possono fare bene o male. Se non ci fossero errori, si tratterebbe di giustizia divina, non umana. Il problema è che, quando la gente pensa che il giudice ha sbagliato, il presunto errore è sempre sul versante etico-sociale: ha giudicato l’omicida più cattivo (raramente) o più buono (quasi sempre) di quanto il popolo vorrebbe. Il che è assolutamente normale. Le vittime non hanno il dovere di essere imparziali e il resto dei cittadini è portato, per fortuna, a simpatizzare con le vittime piuttosto che con i carnefici. Ma questo non vuol dire che la giustizia la possa amministrare il popolo. Diventeremmo un Paese barbaro, proprio come quei Paesi in cui non si applicano i codici ma la legge divina, cioè quella in cui il popolo si riconosce e che gli piace tanto.

Quando i cittadini smetteranno di volersi sostituire ai giudici e quando i politici smetteranno di emanare leggi inutili al solo scopo di compiacerli (il riferimento all’omicidio stradale spero sia evidente) cominceremo ad allontanarci da mister Lynch e dalla sua legge. Che sembrano davvero tanto vicini.

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