LORENZA CARLASSARE
Da molto tempo si avverte l’urgenza di porre termine alla scandalosa permanenza in carica di questo screditato governo; e di fronte alla sua pervicace volontà di resistere agli appelli pressanti si parla sempre meno sommessamente della necessità di arrivare allo scioglimento anticipato delle Camere.
Io stessa nel febbraio scorso, sottolineando l’eccezionalità di una situazione senza precedenti, invitavo da queste pagine, a una riflessione approfondita sullo scioglimento e sulle condizioni che lo legittimano in un contesto inedito che, come studiosi, mai avevamo considerato.
Per questo mi pareva necessario, da parte dei costituzionalisti, ripensare ai presupposti di esercizio di quel potere alla luce delle squallide novità. Il discorso, ripreso subito da Gianni Ferrara (su costituzionalismo.it ), torna con forza nelle parole di Gustavo Zagrebelsky a Libertà e Giustizia: “Siamo consapevoli della gravità di ciò che diciamo e mai avremmo immaginato di doverlo dire, ma è in gioco la qualità della nostra democrazia e sono convinto che ci sia bisogno di reagire” e ridare la parola ai cittadini: “Non esiste altra via” quando il governo ha la fiducia di una maggioranza parlamentare, ma è la maggioranza a non avere la fiducia dei cittadini. Le anomalie del nostro presente non si limitano a questa frattura. Pesa il ‘blocco’ della nostra democrazia, i cui meccanismi sono paralizzati da una legge elettorale incostituzionale. Inutile però forzare
Si può ritenere tuttavia, di fronte al rifiuto di controfirma, che il capo dello Stato possa rivolgersi alla Corte per denunziare che in tal modo gli viene impedito l’esercizio delle sue funzioni pur in presenza dei presupposti.
Presupposti indiscutibili: il venir meno della corrispondenza tra maggioranza parlamentare e popolo è considerato motivo di scioglimento e rimettere in moto le istituzioni inceppate si considera primo compito del capo dello Stato.
Aggiungendo lo scandalo perdurante, il decoro delle istituzioni violato, la fedeltà infranta, il danno all’economia, non è azzardato pensare che il capo dello Stato, nel conflitto di attribuzioni, veda accolte dalla Corte le proprie ragioni.
4 commenti:
Art. 89 della Costituzione:
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo [cfr. artt. 76, 77 ] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Carlassare omette di specificare che si riferisce alle leggi da varare e non al caso in particolare.
T'ho copiato, non ho trovato l'articolo.
Non ci improvvisiamo costituzionalisti. Napolitano non lo può fare. V. anche il pensiero di Valerio Onida.
Hai fatto bene. Non lo trovi perché è nella versione a pagamento del Fatto.
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