martedì 13 settembre 2011

Ultimatum della Procura a Berlusconi: si presenti o accompagnamento coatto


GUIDO RUOTOLO

La Procura di Napoli ha chiesto a Berlusconi di indicare - scegliendo un giorno da giovedì fino a domenica - una data utile per essere sentito nell'ambito dell'inchiesta sul caso Tarantini.

Il premier oggi è volato in Europa evitando così l'incontro con i pm. Se entro domani sera non sarà indicata la data la Procura valuterà la mancata indicazione come una mancata comparizione.
Questo significa che potrebbe partire la richiesta di accompagnamento coatto previa autorizzazione della Camera dei deputati.

Intanto è stata depositata negli uffici della Procura di Napoli la memoria scritta del premier in relazione alla vicenda della presunta estorsione di cui, secondo gli inquirenti, il premier sarebbe stato vittima. Berlusconi, com'è noto, oggi avrebbe dovuto vedere i pm a palazzo Chigi, ma si trova a Bruxelles e Strasburgo. La memoria, firmata da Berlusconi, è stata consegnata dall'avvocato Michele Cerabona. Il presidente del Consiglio ha sempre sostenuto che l'elargizione di denaro a Tarantini era un aiuto a una famiglia in difficoltà economiche.

Per i magistrati è ancora valida l'esigenza di una testimonianza diretta di Berlusconi. Tempi stretti invece per la decisione sulla competenza territoriale dell'inchiesta. La difesa di Tarantini ha sollevato la questione ritenendo che il fascicolo debba passare ai magistrati di Roma. E ora si attende una risposta da parte dei pm di Napoli.

Dura la reazione del Pdl alla mossa dei pm. I deputati
Enrico Costa e Manlio Contento hanno depositato un’ interrogazione a Montecitorio per chiedere al ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma di mandare subito gli ispettori di via Arenula negli uffici della Procura di Napoli. A ’scatenare’ la reazione dei parlamentari le dichiarazioni del Capo della Procura Giovandomenico Lepore secondo il quale la memoria difensiva del premier «non basta» e il fatto che i Pm abbiano deciso di ’sollevare dal segreto professionale i difensori di uno degli imputati con decreto. Cosa che secondo l’art.200 del codice penale toccherebbe al giudice, ma solo come ’extrema ratio’.

1 commento:

LUIGI A. MORSELLO ha detto...

Che c'azzecca l'art. 200 c.p.?
La norma procedurale è l'art. 200 c.p.p., che recita: "Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria :

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.".