lunedì 5 ottobre 2009

L'anomalia di quel lodo



Poco più di sette an­ni fa — era il 2002 — scrivevo dell'im­munità parlamen­tare e avanzavo una propo­sta: «consentire al parla­mentare di scegliere tra sottomettersi al giudizio della magistratura o invo­care l'immunità. Però nel secondo caso non si potrà ripresentare alle elezioni e dovrà affrontare, a manda­to scaduto, il corso della giustizia. Questa proposta protegge il rappresentan­te nell'esercizio delle sue funzioni ma non consente a nessuno di sfuggire alla giustizia per tutta la vita. Immunità sì; ma non un’immunità che trasfor­mi le Camere in un santua­rio di indiziati in altissimo odore di colpevolezza».

Va da sé che questa pro­posta non fu accolta. Ven­ne invece approvata una legge che fu poi bocciata, nel 2004, dalla Corte Costi­tuzionale. Così ora ci risia­mo con il cosiddetto Lodo Alfano. Le novità sono due. Intanto scompare la parola immunità sostitui­ta dalla melliflua dizione «sospensione del proces­so penale». In secondo luogo questa immunità (perché tale è) si applica soltanto alle più alte cari­che dello Stato, e così di­venta, in apparenza, «im­munità salva-quattro».

In apparenza, perché an­che questo è un camuffa­mento. I presidenti delle due Camere non hanno mai chiesto un’immunità privilegiata, speciale, né si capisce perché ne abbiano bisogno, e cioè perché debbano essere insostitui­bili. Quanto al capo dello Stato, l'inquilino del Quiri­nale è già tutelato dall'arti­colo 90 della Costituzione, che lo rende indiziabile soltanto per «alto tradi­mento e per attentato alla Costituzione»; e in tal ca­so «è messo in stato d'ac­cusa dal Parlamento» (non dalla magistratura). Ne consegue che la «sal­va- quattro» è in realtà una cortina fumogena per una leggina ad personam (dav­vero con fotografia) che è soltanto «salva-uno» che è soltanto salva-Cavaliere.

Il fatto è che in tutte le democrazie un capo del governo viene sostituito senza drammi e senza che questo evento «possa osta­colare seriamente l'eserci­zio delle funzioni politica­mente più elevate» (come sostiene melodrammatica­mente l'Avvocatura dello Stato). Melodrammatico o no, l'argomento (discutibi­lissimo) non è un argo­mento giuridico. La Corte, che udirà il caso domani, dovrà soltanto valutare se il privilegio di intoccabili­tà a vita appetito da Berlu­sconi sia costituzional­mente accettabile.

Già, a vita. Il Lodo parla di sospensione tempora­nea; ma sembra che lasci aperto, senza dare nell'oc­chio, un varco fatto su mi­sura per Berlusconi. Nel te­sto Alfano, articolo 5, la «sospensione non è reite­rabile » se applicata a suc­cessive investiture in altre cariche; ma tace su succes­sive investiture nella stes­sa carica. Pertanto basta che Berlusconi si faccia sempre rieleggere presi­dente del Consiglio per es­sere salvaguardato sine die, senza termine. Intravedo già che l’ono­revole avvocato Ghedini di­rà proprio così. Mi chiedo se la mia pro­posta del 5 agosto 2002 non fosse meglio dei mo­striciattoli escogitati da al­lora.

Giovanni Sartori
5 ottobre 2009

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