martedì 18 gennaio 2011

C’è un giudice a Milano: è il suo


di Bruno Tinti

La Procura di Milano non solo è tutta comunista; ma è anche ignorante e non conosce la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 art. 7 comma 1: “Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto...”. A questo Tribunale, art. 6 c. 2, “Il procuratore della Repubblica... trasmette... gli atti” affinché, art. 8 c. 1, “compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione...” li trasmetta di nuovo al Procuratore della Repubblica che, a sua volta, li deve trasmettere “al Presidente della Camera competente”; la quale, art. 5, c. 1, deve decidere se concedere “L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione...”. Che a sua volta dice: “Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione …”

Insomma questo guazzabuglio di articoli sostanzialmente dice che, quando la Procura accerta la possibile sussistenza di un reato a carico di presidente del Consiglio o ministri, deve trasmettere gli atti a uno speciale tribunale (il Tribunale dei ministri) che deciderà se è il caso di mandare tutto alla Camera o al Senato che a sua volta decideranno se dare l’autorizzazione a procedere. E, se venisse data (ma quando mai), finalmente i politici delinquenti potrebbero essere processati. Incivile, iniquo ma legale.

Tuttavia c’è una parola chiave: “Funzioni”. Tutto questo avviene quando i politici delinquenti sono indagati per reati commessi “nell’esercizio delle loro funzioni”. Art. 96 della Costituzione.

Che vuol dire? Per esempio, se B. contratta con il suo amico Putin la costruzione di un oleodotto e si fa dare un euro ogni litro di petrolio, questa è corruzione commessa nell’esercizio delle sue funzioni di presidente del Consiglio. Ma se B., che è, ahinoi, presidente del Consiglio, paga una puttana minorenne per fare sesso, allora questo è un reato comune: le funzioni di presidente del Consiglio non c’entrano. Lui se la scopa come uomo (bè!), non come presidente del Consiglio. Un politico delinquente, non un delinquente politico. E con i politici delinquenti il Tribunale dei ministri non c’entra. Per l’euro ogni litro di petrolio sì, c’entrerebbe; ma per l’utilizzo di una prostituta minorenne no.

Ma ancora: tanto comunisti e ignoranti sono alla Procura di Milano che non sanno nemmeno che Arcore, dove il sesso proibito sarebbe stato consumato è Comune sito nel distretto della Corte d’appello di Monza e non in quella di Milano. E dunque a Monza dovrebbero occuparsi di questo processo.

Anche qui, come al solito, il problema è la legge. Dice l’art. 12 del codice di procedura: “Si ha connessione di procedimenti:.. c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.” In questo caso, dice l’art. 16, “La competenza per territorio... appartiene al giudice competente per il reato più grave...”

Adesso qui (ma c’è anche scritto sull’invito a comparire spedito a B.) l’idea è che sia stata commessa una concussione (quando B. ha “convinto” la polizia a non mandare Ruby in una struttura protetta e ad “affidarla” alla sua amica Nicole che l’ha subito sbolognata a tale Michelle) per evitare che venisse alla luce il fatto che lui si era fatto Ruby, il che non stava bene perché la ragazza era minorenne. Vero o no che sia (lo deciderà il tribunale) l’art. 61 n. 2 del codice penale dice che chi commette “un reato per ...occultarne un altro, ovvero per conseguire... la impunità di un altro reato” deve avere la pena aumentata di un terzo. Di quanti anni di prigione toccherebbero a B. si è perso il conto; e adesso non ci interessa tanto. Il punto è che questa concussione aggravata ai sensi dell’art. 61. n.2 è proprio il caso previsto dall’art. 12 del codice di procedura: concussione e prostituzione minorile sono connessi; B. commette (forse, si deve vedere) il reato di concussione per occultare il reato di prostituzione minorile (se l’ha commesso, si deve vedere) o conseguirne l’impunità. Insomma, un solo Tribunale deve giudicare tutti e due i reati. Così dice la legge. Ma quale Tribunale? Uno a caso? No naturalmente, ci ha pensato l’art. 16: quello competente per il reato più grave. Concussione: prigione fino a 12 anni; prostituzione minorile: prigione fino a 3 anni. Quindi è competente il tribunale nel cui territorio è stata commessa (se è stato commessa) la concussione. Quello di Milano, appunto: lì c’era la Questura i cui funzionari, “convinti” da B., hanno “affidato” Ruby alla Minetti invece che portarla in una struttura etc etc. La prostituzione minorile, pur commessa (se, si capisce) in Arcore, provincia di Monza, finisce anche lei a Milano.

Certo che B. è proprio sfortunato; non solo è vittima di errori giudiziari a ripetizione ma gli toccano sempre quei comunisti lì. Ma perché non prende qualche precauzione e se ne va a fare i suoi affari alle Bahamas? Lì starebbe al sicuro. Anzi, potremmo anche fare una colletta per pagargli il biglietto aereo.

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