PER IL CAVALIERE IMPOSSIBILE RICORRERE A UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO VALIDO
Abbiamo consultato alcuni giuristi per chiarire che cosa separa ancora il premier Silvio Berlusconi dal processo sul caso Ruby.
1 Il giudizio immediato (così come appare configurarsi nel caso Ruby) può essere richiesto dall’imputato e dal pm. Tralasciando la prima ipotesi che non ci riguarda, parliamo, ovviamente, solo del giudizio immediato chiesto dal pm e, in particolare, della strada che il pm di Milano vorrebbe percorrere nel caso specifico. La ratio della legge è quella di premiare l’esigenza di rapidità connessa all’evidenza della prova (purché l’imputato sia stato interrogato o messo in condizione di esserlo per difendersi).
Dunque il pm chiede il giudizio immediato in presenza delle seguenti condizioni:
quando la prova appare evidente;
se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero,
a seguito di invito a presentarsi, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile;
la richiesta del pm deve essere formulata entro 90 giorni dall’iscrizione delle notizia di reato con invio al giudice di tutto il fascicolo del pm e relativa documentazione d’indagine.
Sul giudizio immediato la decisione del giudice deve avvenire entro cinque giorni, dopo i quali emette il decreto per disporre il giudizio immediato, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il decreto emesso dal giudice deve contenere anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 (cioè il patteggiamento). Sembra da escludersi la possibilità che Berlusconi possa chiedere il patteggiamento. Infine, una volta che l’immediato è stato disposto dal giudice, il processo si svolgerà dinanzi al tribunale secondo le regole ordinarie di ogni processo.
2 Certamente la competenza del tribunale dei ministri (ricollegabile solo all’ipotesi in cui i reati risultassero commessi “nell’esercizio delle loro funzioni dal presidente del Consiglio”) potrebbe essere invocata o eccepita anche adesso dall’indagato. Il tribunale dei ministri competente all’indagine, comunque, sarebbe quello composto da tre giudici del Distretto di Milano, ma prima occorrerebbe ottenere l’autorizzazione della Camera. È bene ricordare anche che, al di fuori dell’ipotesi del tribunale dei ministri, la competenza è sicuramente della procura di Milano. Infatti, in fase di indagine preliminare, per la prostituzione minorile la competenza è della procura distrettuale (e Monza è nel Distretto di Milano). Dunque sbaglia chi sostiene che, essendo avvenuti i fatti ad Arcore la competenza sarebbe della procura di Monza. Quella distrettuale è la procura di Milano.
3 Berlusconi non ha molte speranze con eccezioni di incompetenza ed è anche difficile che possa accampare un legittimo impedimento valido, visto che, da un lato,
Infine, il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Consulta: non sospende il processo in corso – anche immediato – che potrebbe andare avanti comunque. Nel caso Abu Omar, il processo – sospeso per ragioni di opportunità – riprese perché i ritardi della Corte costituzionale rendevano inopportuno prolungare la sospensione. Certo che il tribunale, se decidesse di andare avanti, certamente si fermerebbe prima della decisione finale in attesa del pronunciamento della Corta costituzionale. (g. cal.)
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